AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.81
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.81
Lugano
7 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2003
in materia di: IC/IFD 2001/2002
presentato da:
__________ __________ e __________ , __________
__________ -
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ __________, nato nel 1953, coniugato, di professione __________, è
stato alle dipendenze per circa diciotto anni di __________, dapprima quale
addetto alla gestione di una centrale __________ delle __________ __________ e
in seguito quale responsabile del Centro nazionale di riparazione di
__________.
A
seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro con effetto dalla fine di
settembre del 1999, __________ versava al proprio dipendente per la sua cd.
partenza volontaria un'indennità di fr. 202'270.-.
Il
1° ottobre 1999 __________ __________ __________ iniziava poi una nuova
attività presso __________ __________, che veniva interrotta alla fine di marzo
dell'anno successivo. In seguito beneficiava delle indennità di disoccupazione.
Dal 1° dicembre 2000 cominciava una nuova attività presso __________. Dal 1°
luglio 2002 beneficia di una pensione d'invalidità.
Nella
notifica di tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000, l'Ufficio di tassazione di
__________ -__________ aggiungeva ai redditi del lavoro conseguiti nel periodo
di computo l'importo della liquidazione versata da __________ in media annua
(cfr. notifica della tassazione del 17 febbraio 2003).
1.2.
Il
contribuente presentava reclamo in tempo utile chiedendo che l'importo dell'indennità
di fr. 202'270.- venisse imposto con tassazione agevolata.
Il
reclamo veniva respinto dall'Ufficio di tassazione con decisione del 19 maggio
2003, rifacendosi a un caso analogo giudicato da questa Camera (CDT n.
..__________ dell'8 maggio 2001 in re D., in RDAT
II-2001 n. 3t).
- Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente, dopo aver esposto le
caratteristiche del suo lavoro presso __________, aver illustrato le sue
difficoltà di reinserimento nel tessuto sociale e produttivo, aver spiegato la
reale natura della sua cd. partenza volontaria e le modalità di calcolo
dell'indennità di partenza, ribadisce che il versamento corrispostogli rientra
nei criteri definiti dai piani sociali concordati dall'azienda e dagli interlocutori
sociali e chiede che l'indennità ricevuta venga imposta secondo modalità
agevolata e non in media annua.
L'Ufficio
di tassazione ha rinunciato a prendere posizione.
- 3.1.
Secondo
gli artt. 23 cpv. 1 lett. c LIFD e l'art. 22 lett. c LT, di identico tenore,
sono imponibili gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di
un'attività.
L'applicazione
di questo disposto di legge pone sovente delicati problemi interpretativi volti
a delimitare l'applicazione della norma, la cui formulazione è apparentemente
molto ampia, da altre disposizioni di legge. È il caso per esempio delle
liquidazioni in capitale nel quadro dei cosiddetti piani sociali, che possono
essere erogate ai lavoratori per compensare la cessazione dell'attività o quale
controprestazione per la rinuncia a esercitare un'attività (Zigerlig/Jud
[in Zweifel/Athanas, a cura di -], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 23, p. 260; Xavier Oberson, Droit fiscal
suisse, Basilea 1998, p. 109).
3.2.
Secondo
gli artt. 37 cpv. 1 LT e 37 cpv. 1 LIFD, se il reddito comprende liquidazioni
in capitale di prestazioni ricorrenti, l'imposta sul reddito è calcolata,
tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, all'aliquota
che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece delle
prestazione unica.
3.3.
3.3.1. L'art.
38 cpv. 1 LT, dal canto suo, impone separatamente con un'imposta annua intera
le prestazioni in capitale secondo l'articolo 21 (vale a dire i redditi da fonti
previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all'articolo 16 capoverso 2 (vale
a dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in
rapporto con l'attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore
di lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale
permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lettera b).
Secondo
l'art. 38 cpv. 2 LT, l'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe
applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua pari a un quindicesimo
dell'importo della prestazione in capitale. L'aliquota minima è del 2 per
cento.
3.3.3. L'art.
38 cpv. 1 LIFD prevede, analogamente all'art. 38 LT, l'imposizione separata
delle prestazioni in capitale secondo l'art. 22 (vale a dire i proventi da
fonti previdenziali elencate nella norma), come anche le somme versate in
seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della
salute.
Tali
prestazioni includono, pur non menzionandoli esplicitamente, anche i
"versamenti analoghi" (Baumgartner, [in Zweifel/Athanas,
a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 38,
p. 467).
L'aliquota
è calcolata secondo l'art. 38 cpv. 2 LIFD su un quinto della tariffa secondo
l'art. 36 (vale a dire su un quinto dell'aliquota normale).
3.4.
In
una fattispecie analoga alla presente, che ha formato oggetto di una decisione
di principio, questa Camera ha stabilito che beneficiano di imposizione
privilegiata secondo gli articoli 38 LT e LIFD unicamente le prestazioni in
capitale di carattere previdenziale e le prestazioni analoghe versate dal
datore di lavoro, atteso che si considera "analoga" la prestazione in
capitale che serve oggettivamente a lenire una limitazione effettiva o anche
soltanto probabile del tenore di vita abituale a seguito dell'età,
dell'invalidità o del decesso del lavoratore. Pertanto, un'indennità di
partenza erogata alla cessazione del rapporto di lavoro, nel quadro di un
cosiddetto piano sociale, ad un impiegato di 48 anni non rientra nel campo di
applicazione di tale disposizione e neppure nell'ambito di applicazione degli
articoli 37 LT e LIFD (liquidazioni in capitale di prestazioni ricorrenti), che
sono riservati ai casi in cui il versamento unico compensa aspettative future e
non è stato provocato dal contribuente stesso (cfr. CDT dell’ 8 maggio 2001,
n. ..__________, in RDAT N. 3t/II-2001).
Ancora
recentemente questa Camera ha nuovamente confermato che l'indennità di partenza versata ad un impiegato di 53 anni in base ad
un piano sociale di una compagnia di assicurazione non costituisce una
prestazione in capitale di natura previdenziale né una liquidazione in capitale
sostitutiva di prestazioni ricorrenti, con la conseguenza che non può beneficiare
dell'imposizione agevolata prevista dagli articoli 37 e 38 LT e LIFD. Essa è dunque
imponibile insieme agli altri redditi, in media annua, a titolo di indennizzo
per la cessazione di un'attività (CDT n.
..__________ del 6 maggio 2003 in re P. M.).
- Occorre
innanzi tutto esaminare la fattispecie dal profilo degli articoli 38 LT e 38
LIFD.
4.1.
Nel
caso in esame, in discussione è la natura giuridica della prestazione di fr.
202'270.-, calcolata secondo le prestazioni del piano sociale di __________,
che è stata versata al contribuente a seguito dello scioglimento del contratto
di lavoro con effetto dal 30 settembre 1999. Occorre in altre parole stabilire
se l’indennità in questione rientri tra i versamenti analoghi di cui agli artt.
38 LT e 38 LIFD con riferimento risp. agli artt. 16 cpv. 2 LT e 17 cpv. 2 LIFD.
4.2.
La
legge non fornisce una definizione dei versamenti analoghi. Determinante è,
secondo la dottrina, che tali versamenti (analoghi) abbiano carattere previdenziale.
Proprio questo carattere costituisce il tratto che li distingue dalle
prestazioni in capitale di cui agli artt. 37 LT e 37 LIFD (Baumgartner, in Zweifel/Athanas,
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 38, p. 467).
4.3.
La
nozione di "versamenti analoghi" è stata ripetutamente affrontata
dalla giurisprudenza zurighese in relazione al § 37 StG-ZH in combinazione con
il § 17 di detta legge, di tenore del tutto simile a quello dei corrispondenti
artt. 38 LT e 38 LIFD.
All'imposizione
privilegiata delle prestazioni in capitale di carattere previdenziale la legge
zurighese, non diversamente dalla nostra, assimila le prestazioni analoghe
versate dal datore di lavoro.
È,
in linea di principio, considerata analoga la prestazione che viene erogata
nelle medesime circostanze di una liquidazione in capitale di un istituto
previdenziale, perciò, di regola, quando si verifica un evento previdenziale,
vale a dire un caso di pensionamento, invalidità o decesso (StE 1999 B
26.13 Nr. 14 = ZStP 1999 p. 121). In altre parole, è considerata analoga
la prestazione in capitale che serve oggettivamente a lenire una limitazione
effettiva o anche soltanto probabile del tenore di vita abituale a seguito
dell'età, dell'invalidità o del decesso del lavoratore (Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 37, p. 402,
con riferimento all'ampia giurisprudenza zurighese; StE 1999 B 26.13 Nr.
14 = ZStP 1999 p. 121).
Per
determinare se le prestazioni in capitale pagate dal datore di lavoro al
momento della cessazione dell'attività hanno carattere previdenziale, occorre
tenere conto anche delle altre prestazioni da lui erogate, segnatamente il
pagamento di contributi all'istituto previdenziale, il versamento di
rendite-ponte (Überbrückungsrenten, ecc.). Anche le indennità di
partenza che il datore di lavoro versa al proprio dipendente nel quadro di un
piano sociale (non, quindi, in virtù di un obbligo contrattuale) possono avere
carattere di prestazioni analoghe. La prassi e la giurisprudenza zurighesi
ammettono in linea di principio l'esistenza di una prestazione analoga quando
il lavoratore ha raggiunto o è del tutto prossimo alla soglia dei 55 anni di
età, a condizione che egli fornisca la prova del carattere previdenziale
dell'importo ricevuto nel quadro del piano sociale (Richner/Frei/Kaufmann,
op. cit., § 37, p. 403, con riferimento alla sopra citata giurisprudenza zurighese).
4.4.
Nel
caso in esame, il ricorrente ha beneficiato dell'indennità prevista dal piano
sociale di __________, calcolata, in caso di partenza volontaria, con le
seguenti modalità:
·
se il rapporto di lavoro durava da più di tre
anni, l'indennità di partenza variava da un minimo di sei a un massimo di ventiquattro
mensilità, tenendo conto dell'età e dell'anzianità di servizio, come pure della
formazione e degli obblighi familiari;
·
se il rapporto durava da meno di tre anni,
l'indennità veniva determinata secondo i medesimi criteri e ridotta della metà
(cfr. Direttive 10.1).
Nell'accordo
sottoscritto dal ricorrente il 28 giugno 1999 si precisava, in particolare, che
se il dipendente, dopo la partenza volontaria, non avesse esercitato una nuova
attività professionale, doveva annunciarsi immediatamente all'ufficio di
collocamento regionale competente per la richiesta di autorizzazione dell'indennità
di disoccupazione.
Nel
caso in esame, nel calcolo dell’indennità di buona uscita erogata al ricorrente
si è tenuto conto dell’età (il ricorrente al momento dello scioglimento del
rapporto di lavoro aveva da poco compiuto 46 anni), della durata del rapporto
di lavoro (diciotto anni alle dipendenze di __________ /__________), della
formazione e della situazione famigliare (due figli).
4.5.
Nel
caso di specie, gli indizi di cui dispone questa Camera non bastano a provare
che l'indennità di partenza ricevuta dal ricorrente possa essere assimilata a
un versamento analogo a una prestazione in capitale di natura previdenziale,
secondo l'art. 38 LT e ancor meno a una prestazione in capitale di natura
previdenziale secondo l'art. 38 LIFD.
4.5.1. Già
la denominazione di indennità di buonuscita conferita alla liquidazione erogata
alla cessazione del rapporto di lavoro indica chiaramente che si tratta di un
indennizzo versato nel quadro di un cosiddetto piano sociale, imponibile in
linea di principio secondo gli artt. 23 cpv. 1 lett. c LIFD e 22 lett. c LT e
solo eccezionalmente in virtù di altri disposti, segnatamente degli artt. 38 LT
e 38 LIFD o degli artt. 37 LT e 37 LIFD, a condizione che ne sia provata la natura
"paraprevidenziale", risp. di versamento ricorrente capitalizzato,
come meglio si vedrà in seguito.
4.5.2. La
natura, almeno parziale, di indennità di partenza del versamento corrisposto da
__________ al ricorrente è d'altronde confortata dai criteri di calcolo, in cui
hanno contato primariamente l’età e l’anzianità di servizio, mentre che la
formazione e gli obblighi di famiglia hanno rivestito un ruolo soltanto
complementare (cfr. Direttive 10.2).
In
altre parole, largamente determinanti nel calcolo dell'indennità di partenza
risultavano essere proprio i criteri dell'età e dell'anzianità di servizio, che
costituiscono gli elementi determinanti, secondo il diritto delle obbligazioni,
del calcolo dell'indennità di partenza (cfr. art. 339b CO).
4.5.3. Va
infine rilevato che al momento in cui lo scioglimento del rapporto di lavoro è
diventato effettivo, il contribuente aveva da poco compiuto il 46° anno di età
e non raggiungeva quindi la soglia minima richiesta da prassi e giurisprudenza,
a condizione per giunta che si provi la natura per così dire previdenziale
della liquidazione.
4.6.
Certo,
in ogni prestazione in capitale erogata nel quadro di un piano sociale è
possibile intravedere secondo buon senso un qualche aspetto previdenziale. Dal
profilo giuridico occorre nondimeno delimitare in modo rigoroso le prestazioni
in capitale analoghe di cui agli artt. 38 LT e 38 LIFD dalle prestazioni
sussumibili sotto gli artt. 37 LT e 37 LIFD, come pure dalle prestazioni
imponibili in media annua (cfr. artt. 16 cpv. 2 LT e 17 cpv. 2 LIFD) al pari
degli altri elementi di reddito, salvo che nei casi di cessazione dell'attività
o di tassazione intermedia secondo gli artt. 57 LT e 47 LIFD. Diversamente si
finirebbe per dilatare a dismisura, in assenza di una precisa base legale,
l'applicazione del trattamento agevolato riservato dagli artt. 38 LT e 38 LIFD
alle prestazioni in capitale di natura previdenziale, assimilandovi ogni e
qualsiasi prestazione in capitale di natura composita, che denoti quanto meno
marginalmente una connotazione previdenziale (cfr. CDT dell’ 8 maggio 2001,
n. .., in RDAT N. 3t/II-2001; più
recentemente: CDT
n. .. del 6 maggio 2003 in re P. M.).
- Scartata
l’applicabilità degli articoli 38 LT e LIFD, occorre ora esaminare se il
versamento ricevuto dal ricorrente non rientri quanto meno tra quelli che
cadono sotto gli artt. 37 LT e 37 LIFD.
5.1.
Come
già si è visto, secondo gli artt. 37 cpv. 1 LT e 37 cpv. 1 LIFD, se il reddito
comprende liquidazioni in capitale di prestazioni ricorrenti, l'imposta sul
reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni
autorizzate, all'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione
annua invece delle prestazione unica.
Entrano
in considerazione non soltanto versamenti unici per aspettative ricorrenti, ma,
diversamente da quanto veniva ammesso precedentemente vigente l'art. 40 DIFD (RF
2001 p. 23), anche versamenti unici per prestazioni periodiche già scadute,
vale a dire per prestazioni che traggono fondamento dal passato (RF 2001
p. 23; Baumgartner, in Zweifel/Athanas, [a cura di], Kommentar
zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 37, p. 461; Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., § 36,
p. 397). Di regola si esige
che l'importo versato abbracci prestazioni ricorrenti per almeno un anno (cfr.
Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., § 36, loc. cit.).
Il
versamento unico produce l'estinzione del debito-base (Stamm-schuld), segnatamente
delle pretese ancorate nel passato, risp. delle aspettative future (RF
2001 p. 25, consid. 3a).
5.2.
Le
pretese ancorate nel passato, che vengono liquidate con una prestazione unica,
beneficiano tuttavia dell'agevolazione dell'aliquota prevista dagli artt. 37
LIFD e 37 LT unicamente nella misura in cui il versamento unico non è stato
provocato dal contribuente medesimo. Non cadono quindi sotto le summenzionate
norme prestazioni per loro natura periodiche, che, invece di venire distribuite
a scadenze prestabilite, vengono deliberatamente accumulate durante anni per
poi essere liquidate con un versamento unico, come nel caso, ad esempio, di
riserve tacite non distribuite. Secondo la più recente giurisprudenza del
Tribunale federale, infatti, la scelta dell'aliquota non può essere lasciata
all'arbitrio del contribuente (RF 2001 p. 26, consid. 4b-c).
5.3.
Di
rilievo, nel contesto degli artt. 37 LT e 37 LIFD, sono le prestazioni erogate
nel quadro dei cosiddetti piani sociali, nella misura in cui non sia loro
attribuibile un carattere previdenziale chiaramente preponderante e non siano
quindi sussumibili, come nel caso in esame, sotto gli artt. 38 LT e 38 LIFD. È
il caso, per esempio, delle indennità di partenza erogate per lo scioglimento anticipato
del rapporto di lavoro (Richner/Frei/ Kaufmann, op. cit., § 36, p. 398).
La
giurisprudenza zurighese ha, per esempio, negato carattere di versamento
analogo a un versamento che non denotava una relazione né con la compensazione
di un salario insufficiente pagato negli anni trascorsi, né con la
compensazione di future aspettative salariali. Tale versamento non poteva
perciò essere considerato mirante a mitigare le conseguenze dello scioglimento
del rapporto di lavoro attraverso il versamento di un reddito sostitutivo
periodico (StE 1998 B 29.2 Nr. 5).
Sempre
la giurisprudenza zurighese ha negato carattere di liquidazione in capitale per
prestazioni ricorrenti al versamento di un importo (indennità di partenza) pari
a ventiquattro mensilità accordato da una compagnia aerea a un proprio
dipendente non ancora quarantenne, in considerazione delle finalità e delle
modalità con cui era stato determinato l'ammontare della liquidazione (ZStP
1996 p. 216).
5.4.
Nel
caso in esame, le modalità di calcolo dell'indennità di partenza, che tengono
conto in modo assolutamente preponderante dell'età e dell'anzianità di
servizio, non consentono di concludere per la compensazione né di pretese
ancorate nel passato (per esempio per salari insufficienti percepiti durante
gli anni di occupazione), né di aspettative (per esempio per compensare il
minor salario percepito in una nuova occupazione) stabilite in funzione di un
lasso di tempo determinato (cfr. StE 1998 B 29.2 N. 5, consid. 3b).
5.5.
Tutto
ben considerato, la liquidazione in discussione appare sostanzialmente un aiuto
una tantum a intraprendere una nuova attività professionale e non la
capitalizzazione di una prestazione previdenziale ricorrente volta ad
accompagnare l'evoluzione della carriera professionale del ricorrente, che per
altro conosceva con largo anticipo il momento in cui avrebbe cessato l'attività
(StE 1998 B 29.2 N. 5, consid. 3a).
5.6.
Nel
ricorso il ricorrente sviluppa diversi argomenti che esulano dalla problematica
giuridica in esame e che quindi non possono essere presi in considerazione da
questa Camera, ma riguardano piuttosto altri ambiti di natura socio-politica,
segnatamente quello di una migliore tutela previdenziale del lavoratore.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 380.–
sono
a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster