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Numero d'incarto:
80.2003.75
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.75
Lugano
7 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2003
in materia di: IC 01
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il
dottor __________ __________ ha trasferito il proprio domicilio da __________
(BE) a __________ il __________ 2001, data a partire dalla quale è diventato
così illimitatamente imponibile nel Canton Ticino;
-
che il
contribuente ha poi iniziato, il 1° gennaio 2002, l'attività di __________
__________ presso l'Ospedale __________ di __________;
-
che,
notificandogli la tassazione IC/IFD 2001/2002, per il periodo dal 1° dicembre
2001 al 31 dicembre 2002, con decisione del 18 novembre 2002, l'Ufficio di tassazione
di __________ commisurava il reddito del lavoro in fr. 72'840 in media annua ed
il reddito imponibile in fr. 57'174 per l'IC e fr. 58'025 per l'IFD;
-
che il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 dicembre 2002,
adducendo di avere iniziato l'attività lavorativa solo il 1° gennaio 2002;
-
che, con
decisione del 12 maggio 2003, l'Ufficio di tassazione commisurava il reddito
del lavoro in fr. 84'486 in media annua, in base al calcolo seguente:
fr.
91'527 : 13 mesi x 12 mesi = fr. 84'486.–
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________,
nel frattempo trasferitosi a __________ (BL), chiede nuovamente che si tenga
conto del fatto che non ha svolto alcuna attività lucrativa nel mese di dicembre
2001;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, per
quanto concerne l'imposta cantonale, mentre di regola il reddito imponibile
è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo
fiscale (art. 52 cpvv. 1 e 2 LT), tuttavia all'inizio dell'assoggettamento il
reddito è determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art.
53 cpv. 1 lett. a LT);
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1
lett. b LT);
-
che i
proventi e le spese straordinarie sono considerati soltanto per il periodo
fiscale che segue quello in cui inizia l'assoggettamento (art. 53 cpv. 2 LT);
-
che,
applicando correttamente tali regole, l'Ufficio di tassazione ha preso in
considerazione il reddito del lavoro conseguito durante i tredici mesi di
assoggettamento (dal 1° dicembre 2001 al 31 dicembre 2002), riportandolo a 12
mesi;
-
che è vero
che in tal modo il ricorrente viene obbligato a pagare un'imposta per il mese
di dicembre 2001 sulla base di un reddito che in quel mese non vi è stato, ma
tale svantaggio è compensato dalla riduzione del reddito del lavoro nel corso
del 2002, per effetto della "diluizione" del reddito su tredici mesi:
in altre parole, sebbene il reddito del lavoro del 2002 sia stato di fr.
91'527, ai fini dell'imposta cantonale sul reddito 2002 il suo ammontare è
ridotto a soli fr. 84'486 in media annua;
-
che la
decisione impugnata, in materia di imposta cantonale, merita di essere confermata;
-
che il
ricorso non si estende per contro all'imposta federale diretta, per la
quale la tassazione del mese di dicembre 2001 è ancora stata effettuata dal
Cantone di partenza (BE);
-
che
infatti, per l'art. 40 cpv. 2 LIFD, il periodo fiscale comprende due anni
civili consecutivi ed inizia il primo giorno degli anni dispari;
-
che
tuttavia, per l'art. 41 LIFD, i Cantoni sono liberi, in deroga all'articolo 40,
di fissare per le basi temporali un periodo fiscale corrispondente all'anno
civile, considerando lo stesso anno civile come periodo di calcolo;
-
che, se i
Cantoni decidono di passare alla tassazione annuale postnumerando, si applicano
le prescrizioni del capitolo 3 della LIFD (articoli 208-220) delle disposizioni
transitorie ed in particolare la procedura prevista ai capoversi 1-6
dell'articolo 218 LIFD;
-
che
l'art. 13b dell'ordinanza del 16 settembre 1992 sulle basi temporali
dell'imposta federale diretta per le persone fisiche (nella versione modificata
il 14 dicembre 1998), stabilisce che, in caso di trasferimento della competenza
territoriale da un Cantone che applica il sistema di tassazione annuale postnumerando
a un Cantone che applica il sistema di tassazione biennale praenumerando,
la tassazione nel Cantone d'arrivo si basa, in conformità al sistema praenumerando,
sul reddito ottenuto durante gli anni precedenti nel Cantone di partenza e che
i proventi e le spese straordinari ai sensi dell'articolo 218 LIFD che sono già
stati presi in considerazione da un altro Cantone in occasione di una
tassazione relativa all'imposta sul reddito, non rientrano più nel calcolo del
reddito imponibile nel Cantone d'arrivo;
-
che,
pertanto, in caso di trasferimento del domicilio nel corso del 2001 da un cantone
che applica già il sistema postnumerando (come Berna) ad uno che applica
ancora il sistema praenumerando (come il Ticino), il cantone di arrivo
deve allestire la propria tassazione per il 2002 secondo i criteri applicabili
in regime praenumerando, cioè sulla base dei redditi conseguiti nel periodo
di computo 1999/2000, senza tenere conto dei redditi e delle spese straordinari
di cui all'art. 218 LIFD (Allidi/Bernardoni/Bortolotto, Dalla tassazione
biennale praenumerando alla tassazione annuale postnumerando, RDAT ed. speciale,
Agno 2003, pp. 111-112; v. anche CDT n. ..__________
del 28 maggio 2003 in re D.H.);
-
che,
tuttavia, nel caso del ricorrente, la tassazione IFD 2002 è stata intrapresa
sulla base dei redditi non del biennio 1999/2000 bensì dello stesso anno 2002,
per il fatto che a partire dal 1° gennaio 2002 egli ha iniziato l'attività
lucrativa, circostanza che costituisce presupposto per una tassazione
intermedia secondo l'art. 45 lett. b LIFD;
-
che anche
in materia di IFD vi è la regola per cui gli elementi di reddito aggiuntivi
sono calcolati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento
(art. 46 cpv. 3 LIFD), sicché la tassazione per il 2002 comprende i redditi del
lavoro dello stesso anno;
-
che,
applicando tali disposizioni legali, il reddito soggetto all'IFD dovrebbe
essere leggermente superiore a quello stabilito per l'IC, non dovendo
l'assoggettamento includere il dicembre 2001, nel quale il ricorrente non
esercitava alcuna attività lucrativa;
-
che, non
essendo contestata l'imposta federale diretta 2002, la decisione che la
concerne può essere nondimeno lasciata immutata, senza cioè essere riformata a
svantaggio del ricorrente;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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