rappr. da: avv. __________ __________, __________
-
che
__________ __________ -__________, domiciliata a __________ __________ (CO), è
assoggettata all'imposta alla fonte nel Canton Ticino, quale dipendente della
__________ __________ di __________;
-
che, in
data 7 aprile 2003, la contribuente si rivolgeva all'Ufficio imposte alla fonte
(UIF), chiedendo di verificare la correttezza delle ritenute effettuate sul suo
stipendio dal 1998, anno in cui i suoi figli erano diventati maggiorenni;
-
che
l'autorità di tassazione le rispondeva, con scritto dell'8 aprile 2003,
rilevando che eventuali contestazioni in merito all'assoggettamento all'imposta
alla fonte devono essere inoltrate entro il 31 marzo dell'anno che segue la
scadenza della prestazione e che pertanto eventuali rimborsi per gli anni in
discussione sarebbero stati esclusi;
-
che la
__________ __________ chiedeva allora all'UIF di verificare la misura dell'imposta
trattenuta in eccesso, per meglio valutare il danno che avrebbe potuto essere
chiamata a risarcire alla propria dipendente;
-
che, con
scritto del 28 aprile 2003 l'UIF trasmetteva alla debitrice dell'imposta un
conteggio, con il confronto fra gli importi dovuti e quelli trattenuti;
-
che nel
frattempo la contribuente aveva indirizzato all'UIF un'istanza di rimborso
delle imposte alla fonte per gli anni 1998/2002, che l'autorità di tassazione
aveva considerato come reclamo e respinto con decisione del 28 aprile 2003, in
base all'argomentazione che la contribuente aveva ricevuto ogni anno
l'attestato relativo alle imposte trattenute e non lo aveva contestato nel
termine stabilito dalla legge;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
-__________ ripropone la richiesta di rimborso dell'imposta alla fonte
trattenuta in eccesso, per complessivi fr. 16'325.15, richiamandosi all'art.
211 LT, che prevede il rimborso dell'eccedenza senza limiti temporali;
-
che la
ricorrente sottolinea inoltre la particolarità della situazione, determinata da
un cambiamento di giurisprudenza, che ha comportato una riduzione dell'imposta
da lei dovuta, a partire dal 1997;
-
che in
caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, il contribuente o il debitore
della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, fino alla
fine del mese di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione, una
decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento (art.
210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD);
-
che, come
detto, la ricorrente contesta il rifiuto di concederle la revisione delle tassazioni
degli anni 1997-2002 ed il rimborso dell'importo trattenuto per errore, applicando
un'aliquota eccessiva;
-
che i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone, risp. in Svizzera per brevi
periodi, durante la settimana o come frontalieri, sono assoggettati all'imposta
alla fonte sul reddito della loro attività (art. 114 LT; art. 91 LIFD);
-
che, secondo
gli articoli 121 cpv. 1 LT e 100 cpv. 1 LIFD, il debitore della prestazione
imponibile ha, tra l'altro, l'obbligo di trattenere l'imposta dovuta alla
scadenza delle prestazioni pecuniarie (lett. a) e di fornire al
contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla trattenuta d'imposta
(lett. b);
-
che il
debitore dell'imposta, vale a dire il datore di lavoro, deve rilasciare al
contribuente, vale a dire al lavoratore, un'attestazione, sotto forma di un
certificato di salario, con l'indicazione dell'ammontare delle retribuzioni
assoggettate alla fonte e dell'imposta alla fonte trattenuta (cfr. Direttiva n.
01/2003, Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di
domicilio, novembre 1992, valida dal 1° gennaio 2003);
-
che, in
caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, il contribuente o il debitore
della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, fino alla
fine del mese di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione, una
decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento (art.
210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD);
-
che,
conformemente alla citata norma, l'attestato-ricevuta, che il debitore dell'imposta
è tenuto a rilasciare al proprio dipendente, reca in calce la seguente
avvertenza: "Il contribuente che contesta la trattenuta d'imposta alla
fonte può richiedere all'Ufficio delle imposte alla fonte una decisione in
merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento. La relativa
richiesta scritta deve essere presentata e motivata entro il 31 marzo dell'anno
che segue quello dell'assoggettamento";
-
che
questa Camera ha così già avuto modo di decidere che un datore di lavoro che
presenta i conteggi annuali includendo una valutazione forfetaria delle spese
di trasferta deducibili e che rivendica poi, con il primo rendiconto dell'anno
successivo, presentato nel mese di maggio, la decisione sulle spese di
trasferta non deducibili, non ha più diritto a tale decisione sull'estensione
dell'assoggettamento (CDT n. ..__________ del 29
novembre 1999 in re G. D.M.).
-
che, a
sua volta, il Tribunale federale ha avuto modo pronunciarsi su un caso analogo
relativo al Canton Ginevra (RDAF 55/1999 p. 138 = StE 1999 B
96.11 n. 5) ed ha stabilito che, nel caso di un frontaliere imposto alla fonte,
il lavoratore interessato, qualora intenda contestare il principio o
l'ammontare della ritenuta alla fonte, deve depositare un reclamo scritto e
motivato, secondo la normativa cantonale ginevrina, entro il 31 gennaio
dell'anno successivo, se l'attestato-ricevuta è stato consegnato entro la fine
dell'anno precedente ed entro trenta giorni se l'attestato-ricevuta gli è stato
consegnato in epoca successiva, ma al più tardi entro il 31 dicembre;
-
che ciò
che rileva, nella sentenza del Tribunale federale, sono le considerazioni di
principio sviluppate nella motivazione del giudizio, che hanno valore generale
in relazione alla crescita in giudicato dell'imposta alla fonte, al di là delle
differenze delle singole normative cantonali: partendo dalla considerazione che
l'importo dell'imposta trattenuta era incontestatamente e incontestabilmente
errato, il Tribunale federale ha rilevato che in quel caso l'art. 168 LIFD –
per altro di tenore identico a quello dell'art. 247 LT – non è applicabile,
poiché la citata norma, per la quale il contribuente può chiedere la
restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha
pagato per errore, non riguarda i casi di restituzione d'imposte pagate ma non
dovute, quando esse sono state stabilite mediante un decisione cresciuta in
giudicato (RDAF 55/1999 p. 138 = StE 1999 B 96.11 n. 5: consid.
5, con riferimento alla dottrina, segnatamente a Blumenstein/Locher, System
des Steuerrechts, 5a ediz., p. 303 s.);
-
che
sempre nel citato giudizio il Tribunale federale ha altresì escluso che in
simili casi possa trovare applicazione l'istituto della revisione (art. 147
LIFD; art. 232 LT), mancando con tutta evidenza un "novum" in
senso tecnico-giuridico (RDAF 55/1999 p. 138 = StE 1999 B 96.11
n. 5, consid. 6);
-
che
sempre nel citato giudizio, il Tribunale federale ha pure escluso che in un
simile caso fosse possibile derogare eccezionalmente ai suddetti principi,
invocando la giurisprudenza dello stesso Tribunale federale, quando il
risultato è scioccante e urta il sentimento di giustizia (DTF 98 Ia 568;
ASA 45 p. 58), poiché con un minimo d'attenzione e di sforzo
l'interessato poteva controllare l'attestazione-ricevuta;
-
che non
si può infatti esigere – ha precisato ancora il Tribunale federale – che l'autorità
fiscale debba verificare sistematicamente tutte le dichiarazioni che gli sono inviate,
ma può fidarsi di quelle che appaiono credibili, complete e non paiono inficiate
da contraddizioni (RDAF 55/1999 p. 138 = StE 1999 B 96.11 n. 5: consid.
7 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina, in particolare a Martin Zweifel,
Verfahrensgrundsätze und Veranlagungsverfahren, in ASA 61, p. 432 s.);
-
che
questa Camera ha da parte sua stabilito che, per queste stesse ragioni, non può
essere invocato l'art. 197 cpv. 1 LT per ottenere la restituzione dell'imposta
trattenuta in eccesso: l'art. 197 cpv. 1 concede all'autorità fiscale la
facoltà di eseguire o di far eseguire, senza obbligo di preavviso, ispezioni
dei libri contabili, accertamenti sugli elementi imponibili del contribuente e
sui suoi rapporti d' affari con terzi, come pure di estendere le indagini a
tutte le tassazioni non ancora cresciute in giudicato;
-
che non
solo tale norma si riferisce alla procedura ordinaria di tassazione, come si
evince dalla sua stessa formulazione, ma diversamente la sua applicazione
nell'ambito dell'imposta alla fonte finirebbe per trasformare una mera facoltà
d'intervento in un obbligo di verifica sistematica, che il legislatore non ha
previsto e che finirebbe per istituire di fatto un rimedio giuridico estremo in
un ambito che la legislazione ha disciplinato esaurientemente, prevedendo i
rimedi giuridici che consentono di contestare l'attestato-ricevuta rilasciato
dal debitore d'imposta;
-
che
neppure giova richiamare, sempre per le ragioni già evocate, gli articoli 138
cpv. 2 LIFD e 211 cpv. 2 LT, di identico tenore, secondo cui, se il debitore
d'imposta ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della
prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente: questa
norma, che attua il principio che conferisce all'autorità fiscale una facoltà
di verifica, ma non un obbligo di verifica sistematica, stabilisce altresì il diritto
di regresso del debitore della prestazione verso il contribuente e la sua
portata verrebbe radicalmente snaturata, qualora attraverso questa norma si
consentisse al debitore d'imposta di conseguire per questa via la restituzione
del termine e con ciò di rimediare a un errore imputabile solo a lui e alla sua
disattenzione (CDT n. ..__________ dell'8 febbraio
2000, in RDAT II-2000 n.15);
-
che come
si vede gli argomenti sollevati dalla ricorrente sono già stati affrontati in
precedenti casi da questa Camera e, in parte, dallo stesso Tribunale federale,
che ha assunto una posizione alquanto rigorosa;
-
che
infatti il ricorso in esame si fonda sul tenore degli articoli 138 LIFD e 211
LT, che secondo la ricorrente non sottopone la restituzione dell'imposta
trattenuta a torto ad alcuna condizione ulteriore rispetto a quella della
verifica dell'esistenza di un errore;
-
che, in
particolare, la ricorrente ritiene ingiusto che il rimborso possa essere effettuato
ben oltre il termine stabilito dagli articoli 210 cpv. 1 LT e 137 cpv. 1 LIFD
quando l'iniziativa della verifica viene presa dall'autorità di tassazione
mentre sarebbe escluso quando è il debitore dell'imposta o il contribuente
medesimo a richiederla;
-
che tale
apparente contraddizione del sistema è tuttavia connaturata al carattere della
procedura di accertamento e di riscossione dell'imposta alla fonte, che si
fonda sul sistema della tassazione spontanea: a differenza delle principali
imposte dirette, manca una vera e propria procedura di tassazione, caratterizzata
dalla collaborazione del contribuente e di un organo ufficiale, ma al contrario
il credito fiscale è determinato dal solo debitore d’imposta (distinto, in tal
caso dal contribuente), senza alcuna partecipazione dell’ente pubblico
creditore e dei suoi organi;
-
che, in
virtù di tale sistema, si procede cioè ad una tassazione spontanea, in cui lo
stesso debitore d’imposta accerta da sé se ed in quale misura debba pagare
l’imposta e l'ente pubblico, da parte sua, confida nel fatto che egli accerti
in modo esatto l’esistenza e la misura del debito d’imposta e su tale base
paghi l’importo dovuto, giacché il pagamento è connesso con la tassazione
spontanea (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 356);
-
che ciò
non esclude tuttavia che, per evidenti ragioni legate alla certezza del
diritto, la legge abbia introdotto un termine entro il quale sono ammesse le
contestazioni in merito alla ritenuta effettuata, dal momento che anche nel
caso della tassazione spontanea tutte le parti coinvolte hanno interesse a una
ritenuta fiscale che diventi definitiva, ovvero che la tassazione spontanea
passi in giudicato (Zigerlig/Rufener, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Francoforte 2002, vol. I,
tomo 1, art. 49 LAID, n. 3, p. 797);
-
che,
proprio per le considerazioni legate alla certezza del diritto e per il fatto
che il legislatore ha introdotto una limitazione temporale per le
contestazioni, la dottrina ritiene che tale termine abbia carattere perentorio
(Zigerlig/Rufener, op. cit., art. 49 LAID, n. 3a, p. 798);
-
che è
peraltro evidente che, quando l'autorità di tassazione effettuerà l'annunciato
controllo presso il datore di lavoro, non potrà non includere nella verifica il
caso della ricorrente, nei cui confronti è già stato constatato e quantificato
l'errore nella ritenuta d'imposta;
-
che, per
le considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico della ricorrente.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).