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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.54
Data decisione, Autorità:
19.12.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.54
80.2003.69
Lugano
19 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2003
in materia di: conguaglio imposta
comunale 2002
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 31
marzo 2002 il Dicastero finanze del Municipio della Città di __________ inviava
a __________ e __________ __________ la prima richiesta d’acconto d’imposta
comunale 2002;
-
che, a
seguito della notifica 27 maggio 2002 della tassazione IC 2001-02 da parte
dell’Ufficio di tassazione di __________, il Dicastero finanze della città di
__________ inviava ai coniugi __________ il conguaglio d’imposta comunale 2001
per un importo di fr. 1'057.10 con termine di pagamento al 31 luglio 2002;
-
che in
seguito una domanda di revisione dell’imposta comunale 2002 presentata dai
coniugi __________ alla Camera di diritto tributario veniva dichiarata
irricevibile per difetto di competenza con sentenza del 10 gennaio 2003;
-
che gli
atti del procedimento venivano pertanto retrocessi al Municipio di __________,
competente a esaminare la domanda;
-
che nel
corso del mese di febbraio del 2003 il Dicastero finanze della città di
__________ inviava ai coniugi __________ il conguaglio d’imposta comunale 2002
per un importo di fr. 3'743.60;
-
che il 27
marzo 2003 il Municipio di __________ respingeva il reclamo in materia di IC
2002, avvertendo che il ricorso contro il moltiplicatore d’imposta comunale per
l’anno 2002 era stato respinto dal Tribunale amministrativo con sentenza del 23
gennaio 2003, nel frattempo passata in giudicato;
-
che con
il presente ricorso del 25 aprile 2003 __________ __________ chiede la revoca
della procedura d’intimazione dei calcoli definitivi dell’imposta comunale 2002
e della procedura d’emissione dei conguagli a carico dei contribuenti, facendo
ordine alla Cassa comunale di effettuare le rettifiche del caso;
-
che il
Municipio di __________ con osservazioni del 16 maggio 2003 propone di
respingere il ricorso;
-
che con
scritto pervenuto a questa Camera il 3 giugno 2003 __________ __________ ha
retrocesso le osservazioni del Municipio di __________ del 16 maggio 2003,
accusando di malafede l’Autorità comunale;
-
che il
Municipio di __________ ha rinunciato a esprimersi in merito, ritenendo inconferente
lo scritto giunto il 3 giugno 2003;
-
che dei
motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario;
-
che l’
imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l’ imposta cantonale
del medesimo anno (art. 276 cpv. 1 LT);
-
che essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale
all’imposta cantonale base (art. 276 cpv. 2 LT);
-
che la definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di
calcolo del medesimo sono stabilite dall’ articolo 162 della legge organica
comunale (art. 276 cpv. 3 LT);
-
che il
calcolo effettuato dall’Autorità comunale di __________ sfugge a critiche fondate,
poiché si è attenuto rigorosamente al moltiplicatore d’imposta stabilito in via
definitiva dalla sentenza del 23 gennaio 2003 del Tribunale amministrativo;
-
che gli
argomenti ricorsuali che riguardano la pubblicazione all’albo comunale della
sentenze e la conseguente informazione del cittadino non solo esulano dalle
competenze decisionali di questa Camera, ma appaiono manifestamente
pretestuose;
-
che gli
argomenti proposti sotto la voce “calcolo dell’imposta” riguardano gli aspetti
di merito relativi alla determinazione del moltiplicatore, per altro stabilito
in via definitiva dalla sentenza del 23 gennaio 2003 del Tribunale
amministrativo;
-
che
anch’essi esulano quindi dal potere cognitivo di questa Camera;
-
che
questa Camera non ha neppure competenze di sorta in materia di riscossione di
spese e tasse di giustizia, asseritamente indebita, da parte del Consiglio di
Stato e del Tribunale amministrativo;
-
che
pertanto il presente ricorso, nella misura in cui fosse ricevibile, va
respinto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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