AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2003.51
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.51
Lugano
7 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2003
in materia di: tassa d'iscrizione a
Registro fondiario
presentato da:
__________ __________ __________ , __________ __________
rappr. da: avv. __________ __________ __________ -, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 23
giugno 1999, a seguito della trasformazione della __________ __________
__________ in società a garanzia limitata (sagl), veniva costituita, secondo
gli articoli 738, 824 e 826 CO, la __________ __________ __________ con sede in
__________ con un capitale sociale di due milioni di franchi. La neocostituita
società assumeva l’attivo di fr. 10'240'085.- e il passivo di
fr. 7'322'498.- (valori di bilancio al 31 dicembre 1998) della __________
__________ __________. L’iscrizione a registro di commercio (RC) avveniva il 1°
luglio 1999 (cfr. FUSC n. __________ del __________ __________ 1999 p.
__________).
Fra gli
attivi trasferiti dalla società anonima alla società a garanzia limitata si
trova l'immobile adibito a gestione alberghiera che sorge sul mapp. n.
__________ RFD di __________. Il 4 settembre 2002 il dott. __________
__________. __________, socio e gerente dell’Albergo __________ __________, chiedeva
all’Ufficio dei registri (UR) di provvedere all’ adeguamento dell' intestazione
a RF, segnatamente a nome dell' Albergo __________ __________ in luogo della
__________ __________ __________.
L’ UR con
scritto del 14 novembre 2002 chiedeva all’istante di indicare il valore di
bilancio dell'immobile e il 21 novembre emetteva una bolletta a titolo di tassa
di iscrizione a RF di fr. 89'254.-, pari all'1.1% di fr. 8'114'000.-.
1.2.
La
__________ __________ __________ presentava reclamo in tempo utile e, meglio,
il 6 dicembre 2000. Essendo in presenza di una semplice trasformazione senza
liquidazione di una società anonima in società a garanzia limitata secondo
l’art. 824 ss. CO con il mantenimento del medesimo capitale sociale e con partecipazione
immutata degli stessi soci, non si sarebbe generato alcun trapasso immobiliare.
Con
decisione del 27 febbraio 2003 l’UR respingeva il reclamo, sostenendo che la
trasformazione in discussione avrebbe generato un trapasso immobiliare
imponibile conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale nella
sentenza in re __________ __________ del 3 aprile 2000.
1.3.
Con
ricorso del 13 marzo 2003 al Dipartimento delle istituzioni la __________
__________ __________ contestava nuovamente la tassa d’ iscrizione stabilita
dall’UR, sviluppando argomentazioni articolate e diffuse.
Il
Dipartimento, con decisione del 17 aprile 2003, respingeva il gravame,
rifacendosi alla giurisprudenza in materia di ristrutturazioni societarie.
- Col
presente gravame la __________ __________ __________ contesta la decisone
dipartimentale, riproponendo e sviluppando gli argomenti già sollevati davanti
alla precedente istanza.
Il
Dipartimento ha rinunciato a presentare osservazioni, rimettendosi alla
motivazione della propria decisione.
Dei
rispettivi argomenti verrà detto in seguito, per quanto di rilievo.
- 3.1.
L’art.
954 CCS lascia ai Cantoni il diritto di decidere se prelevare delle tasse per
le iscrizioni nel registro fondiario e se del caso di che ammontare. Si tratta
però di tasse in senso proprio: nella misura in cui la contribuzione richiesta
dal Cantone supera l’importo che, secondo i principi sopraccitati, è esigibile
quale controprestazione per una simile operazione, essa non può più fondarsi sull’art.
954 CCS. Nondimeno, tale norma non limita la sovranità fiscale dei Cantoni: non
vieta dunque a quest’ultimi di prelevare un tributo misto, risultante dalla
combinazione di una tassa in senso proprio con un’imposta destinata ad
aumentare le entrate dell’erario (DTF 72 I 391 pag. 394 con rinvii).
Le tasse
previste dal decreto legislativo del Canton Ticino che stabilisce la tariffa
per le operazioni a registro fondiario sono calcolate in una percentuale del
valore dell’immobile e crescono, in modo progressivo, con l’aumentare di
quest’ultimo. Siccome gli introiti complessivi provenienti da tale tributo
superano notevolmente i costi generati dalla tenuta del registro fondiario, la
contribuzione in questione è un tributo misto: ha dunque contemporaneamente il
carattere di una tassa e di un’imposta (DTF 72 I 391 consid. 3; STF 13 aprile 1994 n. 2C.2/1992, in RDAT
II-1994 n. 16t; v. anche Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a
ediz., Zurigo 1995, p. 7).
3.2.
Nella
misura in cui questo tributo si presenta come tassa amministrativa, deve rispettare
il principio dell’equivalenza e quello della copertura dei costi. Quest’ultimo
vieta il prelievo di tasse il cui ammontare totale supera la spesa complessiva
causata allo Stato dall’insieme del servizio istituito per adempire la funzione
a motivo della quale la prestazione ha potuto essere domandata. Per quanto
concerne la tassa in esame va osservato che il Cantone Ticino è legittimato a
stabilire la propria tariffa in modo tale che gli introiti coprano le spese
connesse con il normale funzionamento del registro fondiario. Esso non può
invece calcolarle di guisa che esse coprano anche i costi derivanti
dall’impianto del registro: il legislatore ticinese ha in effetti previsto di
recuperare tali spese mediante gli emolumenti stabiliti nella legge sul
registro fondiario, del 2 febbraio 1933 (cfr. DTF 72 I 391 p. 396 e ss.
nonché art. 80 e 119 e seg. della legge citata). Entro certi limiti, il Cantone
è per contro libero di fissare delle tasse progressive, in modo tale che gli
emolumenti pagati per le operazioni più importanti compensino l’insufficienza
di quelli previsti per i casi in cui l’interesse in causa è minimo e così da
tenere conto della capacità economica del contribuente a favore del quale avviene
la prestazione (DTF 97 I 193 consid. 6 p. 204, 84 I 161 consid. 3 p.
165, 72 I 391 p. 395 e ss.). Nondimeno, il principio dell’ equivalenza impone
che vi sia un rapporto ragionevole tra la tassa richiesta e il valore della
prestazione che, nel singolo caso, è fornita al contribuente (DTF 109 Ia
308 consid. 5b p. 314, 101 Ib 462 consid. 3b p. 468; RDAT
II-1994 n. 16t).
In una sentenza del 1994, il Tribunale federale ha commisurato nel
12,5% la parte del tributo prelevato per l’iscrizione a registro fondiario nel
Canton Ticino, che si presenta come vera e propria tassa amministrativa (RDAT
II-1994 n. 16t p. 409).
3.3.
Per la
parte che eccede la tassa amministrativa, il tributo disciplinato dal DLTRF si
configura invece come imposta indiretta, il cui oggetto è rappresentato dal
trasferimento di un fondo.
Esso
rientra dunque nella categoria delle imposte sui trasferimenti giuridici e si distingue
pertanto dall’imposta sugli utili immobiliari, la quale è invece un’imposta
speciale sul reddito; l’oggetto di quest’ultima non è infatti il trasferimento
immobiliare in quanto tale bensì l’utile conseguito in tale occasione, cioè la
differenza fra il prezzo conseguito con la vendita e le spese fatte per
l’acquisto e il miglioramento del fondo (STF del 3 aprile 2000 in re
__________ __________, in RDAT II-2000 n. 1t; Blumenstein / Locher,
op. cit., p. 180; Thomas, Les droits de mutation, tesi, Tolochenaz 1991,
pp. 29 e 31-33; Pfenninger, Pfenninger, Die Grundsteuerfolgen von Unternehmensumstrukturierungen,
tesi, Zurigo 1995, p. 49; Ruf, Handänderungsabgaberecht - Kommentar zu
den Artikeln 1-10 des bernischen Gesetzes betreffend die Handänderungs- und
Pfandrechtsabgaben -Muri 1985, ad art. 1 n. 3).
Il
tributo in questione non costituisce dunque un'imposta speciale sul reddito,
quanto piuttosto un'imposta indiretta sul traffico giuridico
(Rechtsverkehrssteuer) intesa a colpire il trasferimento della proprietà
immobiliare in quanto tale, senza alcun riguardo alle cause giuridiche che lo
hanno determinato. Quale imposta di carattere reale, non tiene conto della
complessiva capacità economica personale del contribuente; tuttavia, si fonda
sul presupposto che un trasferimento immobiliare sia indice di capacità contributiva
sia del compratore sia del venditore (Richner/Frei/ Kaufmann, Kommentar
zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1999, n. 2 ad
§§ 227-233, p. 1512).
3.4.
Mentre il
diritto del Cantone di prelevare una tassa per l’ iscrizione a RF si fonda su
di una riserva a favore del diritto cantonale che è contenuta nel diritto
civile federale (art. 954 cpv. 1 CC), il diritto di prelevare un’imposta sul
trasferimento giuridico trova invece il suo fondamento nella potestà originaria
del Cantone di legiferare in materia di diritto pubblico (art. 6 CC; cfr. Ruf,
op. cit., p. 262).
3.5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, questa Camera ha così avuto modo di
stabilire che una società che acquista civilisticamente la proprietà di
immobili mediante fusione è tenuta al pagamento del tributo per l' iscrizione a
registro fondiario, negando in particolare che, nonostante le affinità fra la
fusione e la successione ereditaria, non si giustifica l' assoggettamento del
trasferimento per fusione alle speciali disposizioni valide per i trasferimenti
per successione mortis causa, tanto più che il carattere gratuito del trapasso
è messo in dubbio dalla circostanza che, in caso di fusione, la società
assorbente assume i debiti contenuti nei passivi della società assorbita e ciò
configura una controprestazione. In quell’ occasione, questa Camera ha pure
stabilito che l’ assoggettamento dei trasferimenti immobiliari che avvengono in
occasione di una fusione è compatibile con il diritto federale: il tributo per
l'iscrizione a registro fondiario è un' imposta che ha per oggetto il mero
trapasso civilistico dell' immobile e non presuppone il conseguimento di un
utile (CDT n. 80.98.00299 del 12 febbraio 1999 in re UBS SA, in RDAT
II-1999 n. 1t).
3.6.
Dal canto
suo, il Tribunale federale (cfr. STF del 3 aprile 2000 in re UBS SA, in
RDAT II-2000 n. 1t) ha confermato che l'istituto della fusione tramite
assunzione (art. 748 CO) dà luogo al trasferimento a titolo universale
dell'intero patrimonio della società disciolta alla società assuntrice (cfr.
Rudolf Tschani, Basler Kommentar, ad art. 748 CO n. 6). Una simile operazione
comporta, a non averne dubbio, il trapasso civilistico della proprietà su di un
determinato patrimonio da un soggetto giuridico ad un altro. Pertanto nella
misura in cui la fusione determina il passaggio alla società assuntrice della
proprietà sui fondi appartenuti alla società disciolta, sono date condizioni
affinché tale mutazione sia assoggettata ad un emolumento come quello qui in
parola (in questo senso cfr. Thomas, op. cit ., pag . 171-172; Ruf
, op . cit ., pag . 122 n. 199; Schoninger, Die Handänderungssteuer des
Kanton Basel-Stadt, tesi Basilea 1992, pag. 132-133; Ruegg-Peduzzi, Die
Handänderungssteuer in der Schweiz, tesi, Zurigo 1989, pag. 76).
- Nel
caso in esame, come si è visto, in data 23 giugno 1999, il fondo su cui sorge
l’Albergo __________ a __________ è stato trasferito, nell’ambito di una trasformazione
aziendale, dalla __________ __________ __________ alla __________ __________
, per effetto dell’assunzione da parte della neocostituita società a
garanzia limitata dell’attivo (fra cui l’albergo) e del passivo ai valori di bilancio
al 31 dicembre 1998 della società anonima. In effetti, mediante due atti pubblici
del 23 giugno 1999 rogati dall’Ufficio notarile di __________ -:
l’assemblea generale della __________ __________ __________ decideva la propria
trasformazione in __________ __________ __________ o riduzioni di iscrizioni di
pegni immobiliari (art. 23), le cancellazioni, modificazioni e variazioni delle
menzioni (art. 24) e infine gli estratti del registro fondiario provvisorio
(art. 25).
4.2.
L’art. 38
DLTRF prevede poi un elenco di atti esenti da ogni tributo:
Sono esenti
da tasse, oltre le iscrizioni degli atti menzionati sub. art. 16 § 3:
a) le
iscrizioni richieste nell’esclusivo interesse dello Stato;
b) quelle
dipendenti da lavori di miglioramento del suolo o da raggruppamenti eseguiti ai
sensi della vigente legge;
c) le
cancellazioni delle iscrizioni provvisorie e delle annotazioni di diritti
personali, quando sia trascorso il termine fissato nell’annotazione per
l’esercizio degli stessi;
d) le
cancellazioni d’ufficio di pegni immobiliari;
e) le
comunicazioni di cui all’art. 13 della legge generale sul registro fondiario;
f) le
cancellazioni di restrizioni della facoltà di disporre dipendenti da pignoramenti
e dichiarazioni di fallimento o moratorie.
§ Le
iscrizioni richieste nell’esclusivo interesse di Comuni, patriziati e di altri
enti di diritto pubblico del Cantone saranno soggette alla metà della tassa.
4.3.
Da
rilevare ancora per mero scrupolo di completezza che l’art. 39 DLTRF dispone
quanto segue:
Gli atti
soggetti ad iscrizione che non fossero esplicitamente contemplati nei precedenti
articoli, sono tassati con le norme previste per i casi affini, riservati il
diritto di reclamo all’ufficio del registro e di ricorso al Dipartimento delle
istituzioni e alla Camera di diritto tributario; sono applicabili gli artt. 7 e
7a della presente legge.
4.4.
Come si
vede, la formulazione dell’art. 11 DLTRF è abbastanza ampia da comprendere ogni
trasferimento immobiliare, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito. La casistica
proposta agli articoli successivi non aggiunge nulla, ma si limita a prevedere
delle attenuazioni dell’onere fiscale in considerazione delle peculiarità di
determinati atti. Quanto alle esenzioni vere e proprie, sono elencate in modo
limitativo all’art. 38.
Per il
fatto che l’imposta sui trasferimenti immobiliari fa dipendere
l’assoggettamento dal trapasso di proprietà per il diritto civile, anche le
mutazioni civilistiche in relazione con una fusione giustificano pertanto il
prelievo della tassa di iscrizione (cfr. Ruf, op. cit., n. 199 all’art.
5 HPAG, p. 122).
In tempi
più recenti ed in un caso ticinese, lo stesso Tribunale federale ha poi constatato
come il legislatore cantonale abbia manifestamente voluto imporre tutti i trasferimenti
contemplati dall'art. 11, salvo i casi in cui fossero ricorse le specifiche
condizioni di esenzione menzionate dal decreto stesso, indipendentemente dal
fatto che l’iscrizione abbia carattere costitutivo o invece meramente
dichiarativo (STF del 29 giugno 1992 in re I.A.N., inedita).
4.5.
Del
resto, l’assoggettamento fiscale è perfettamente coerente anche con le caratteristiche
proprie del tributo in questione.
Come
detto, per la parte che eccede la tassa amministrativa, il tributo disciplinato
dal DLTRF si configura infatti come imposta indiretta, il cui oggetto è
rappresentato dal trasferimento di un fondo.
Esso
rientra dunque nella categoria delle imposte sui trasferimenti giuridici e si distingue
pertanto dall’imposta sugli utili immobiliari, la quale è invece un’imposta
speciale sul reddito; l’oggetto di quest’ultima non è infatti il trasferimento
immobiliare in quanto tale bensì l’utile conseguito in tale occasione, cioè la
differenza fra il prezzo conseguito con la vendita e le spese fatte per
l’acquisto e il miglioramento del fondo (Blumenstein / Locher, op. cit.,
p. 180).
L'imposta
sui trasferimenti giuridici, quale imposta di carattere reale, non tiene conto
della complessiva capacità economica personale del contribuente; tuttavia, si
fonda sul presupposto che un trasferimento immobiliare sia indice di capacità contributiva
sia del compratore sia del venditore (Richner/Frei/Kaufmann, op. cit.,
n. 2 ad §§ 227-233, p. 1512). Non ha quindi senso interrogarsi circa
l’onerosità o meno del trasferimento immobiliare ed in particolare esaminare la
questione della eventuale esistenza e della misura della controprestazione. Se
oggetto dell’imposta, per esplicita volontà del legislatore, è il mero
trasferimento formale di un immobile, ciò deve ritenersi sufficiente a
giustificare il prelievo del tributo.
4.6.
Certo,
sulla gratuità del trasferimento di immobili in concomitanza con fusione può
comunque essere avanzato più di un dubbio (RDAT II-2000 n. 1t).
Non può
infatti essere disatteso che, dal profilo del diritto civile, con la fusione si
verifica lo scioglimento di una società (nel caso della fusione per
assorbimento) o di due società (nel caso della fusione per combinazione), con
conseguente trasferimento degli attivi e dei passivi alla società assorbente o
a quella neocostituita. La nuova società o, alternativamente, la società
assorbente, riceverà pertanto, quasi si trattasse dell’apporto che si effettua
alla costituzione di una nuova società, i beni appartenenti alla società
assorbita o a quelle sciolte in vista della combinazione. A titolo di
controprestazione, gli azionisti delle stesse società riceveranno azioni della
società assuntrice o della nuova società nata dalla fusione.
Che poi,
dal punto di vista economico, allo scioglimento di una (nel caso
dell’assorbimento) o di due (nel caso della combinazione) società non si accompagni
una liquidazione delle stesse, ma vi sia per contro una continuità economica, è
una questione diversa. Ciò non impedisce infatti che, formalmente, ci sia la costituzione
di una nuova società o l’incorporazione di una società da parte di un’altra e
che ciò comporti lo scioglimento di almeno una società esistente, con
trasferimento di tutti i beni ad un’altra società.
Il
Tribunale federale ha d’altronde affermato che, in virtù del principio della
continuità dei diritti patrimoniali, il patrimonio della società assorbita
passa integralmente alla società assorbente per successione universale. La
società assorbente riprende in altri termini non solo gli attivi ma anche i
passivi della società che si scioglie. Di conseguenza, fusione e trasformazione
sono negozi con prestazione e controprestazione: l’assunzione dei debiti verso
terzi rappresenta chiaramente una prestazione valutabile in denaro della
società assorbente per l’assunzione dell’intero complesso patrimoniale.
Pertanto, l’assunzione dei beni avviene a titolo oneroso, nella misura in cui
vengono simultaneamente ripresi gli obblighi verso terzi (ASA 52 p. 374
= DTF 108 Ib 450 = RDAF 1984 p. 285 = RF 40/1985 p. 170).
- La
ricorrente non contesta in linea di principio il prelievo della tassa di
mutazione in caso di fusione, ma sottolinea che è errato porre sul medesimo
piano la fusione con una semplice trasformazione e, meglio, con un semplice
mutamento della veste giuridica, senz’alcuna conseguenza economica e senza
modificazioni di sorta quanto al capitale sociale e alle rispettive quote di
partecipazione. L’analogia dei due istituti proposta dall’autorità fiscale
sarebbe quindi giuridicamente insostenibile, tanto più che gli artt. 824 ss. CO
disciplinano la trasformazione di una società anonima in s.a.g.l..
5.1.
Va
innanzi tutto rilevato che la nozione di trasformazione (Umstrukturierung)
è un concetto di carattere generale sotto il quale vengono sussunte fattispecie
diverse tra di loro, che vanno dalla fusione alla scissione alla mera
modificazione della forma giuridica (Reich [in Zweifel/Athanas],
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2.a, Bundesgesetz über die direkte
Bundesstseur, p. 178)
5.2.
Il
passaggio da una forma giuridica a un’altra può avvenire sostanzialmente
secondo due diverse modalità.
La
dottrina parla di trasformazioni improprie e di trasformazioni
proprie o, per usare la terminologia tedesca, di übertragende Umwandlung
e di formwechselnde Umwandlung. Nel primo caso gli attivi e i passivi
vengono sottratti all'avente diritto e vengono traslati al nuovo, senza che al
precedente avente diritto venga corrisposta una controprestazione. Ciò
nonostante il trasferimento del patrimonio avviene a titolo oneroso, poiché
vengono tacitate le corrispettive pretese dei titolati dei diritti di partecipazione
(Reich, op. cit., p. 793). Nel secondo caso, invece, la trasformazione
avviene attraverso una mera modificazione statutaria, che lascia inalterata la
vigente identità giuridica della società. In questo caso la trasformazione
riguarda unicamente la veste giuridica, non il soggetto giuridico (Reich,
loc. cit.; inoltre Reich, Umwandlung von Genosseschaften in
Aktiengesellschaften ohne Änderung der Rechtsträgerschaft, in RF
50 -1995- pp. 525 s.; Peter, La restructuration des entreprisesw dans
une perspective nationale et transfrontalière, in La semaine judiciaire,
1999 II p. 105 s.).
5.3.
La trasformazione
senza liquidazione di una società anonima in una società a garanzia limitata,
secondo gli artt. 824-826 CO deve essere effettuata secondo le modalità della
trasformazione impropria (DTF 125 III 18, consid. 3a con citazioni),
vale a dire mediante trasferimento per successione universale del patrimonio
della società disciolta alla neocostituita società a garanzia limitata secondo
l’art. 826 cpv. 1 CO, a condizione che vengano ossequiate le garanzie poste
dalle cifre 1 a 3 dell’art. 824 CO (Peter, op. cit., p. 107 s.).
5.4.
Il CO non
disciplina - sia rilevato a titolo abbondanziale - il caso inverso, vale a
dire il caso della trasformazione di una società a garanzia limitata in società
anonima. Il Tribunale federale, in via giurisprudenziale, anticipando in una
certa misura quella che sembra essere la tendenza legislativa in atto nel campo
delle ristrutturazioni aziendali, ha nondimeno ammesso questa possibilità,
consentendo addirittura, in assenza di una base legale espressa, che si proceda
secondo le modalità della trasformazione propria, vale a dire mediante semplice
modificazione statutaria (DTF 125 III 18, in particolare consid. 4 a-d,
con ampi riferimenti alla dottrina).
Ci si può
allora certo chiedere se, sempre in via giurisprudenziale, non sia da ammettere
la trasformazione propria mediante semplice modificazione statutaria di una
società anonima in una società a garanzia limitata, anche se questa ipotesi è
stata espressamente disciplinata, parrebbe in modo esauriente, dal legislatore.
La questione può tuttavia rimenere insoluta, per quanto si ribadirà in seguito.
5.5.
Le
considerazioni che precedono mettono in risalto la forte analogia, per non dire
l’identità, della fattispecie qui in esame, segnatamente delle modalità con cui
è stata attuata la trasformazione - trasformazione impropria mediante
costituzione di una nuova società a garanzia limitata - con quella della
fusione, in particolare con la fusione di due società anonime mediante costituzione
di una nuova cui viene trasferito il patrimonio di entrambe
(Kombinatzionsfusion; Verschmelzung durch Neugründung) o di fusione per
assorbimento (Verschmelzung durch Aufnahme; Absorptionsfusion) (cfr. Peter,
op. cit., pp. 110 s.).
Non v’è
quindi motivo di trattare la presente fattispecie, dal profilo della tassa
d’iscrizione a registro fondiario, diversamente dal caso della fusione, come
deciso dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Registro fondiario e di
commercio (CDT n. ..__________ del 12 febbraio 1999
in re __________ __________, in RDAT II-1999 n. 1t; STF del 3
aprile 2000 in re __________ __________, in RDAT II-2000 n. 1t).
Nemmeno
occorre esaminare, per quanto precede, cosa sarebbe accaduto dal profilo della
tassa d’iscrizione a registro fondiario se la trasformazione fosse avvenuta
mediante semplice modifica statutaria, impregiudicata rimanendo la questione di
sapere se una simile modalità sia compatibile con la disciplina giuridica
prevista dagli artt. 824-826 CO o, altrimenti detto, se tale disciplina
giuridica sia da considerare come non esauriente.
E nemmeno
mette conto chiedersi quale sarebbe stata la reazione dell’Ufficio del registro
fondiario di fronte a una simile modalità, finora non praticata nel nostro Cantone
e nemmeno, così parrebbe, nel Canton Zurigo, non appena si consideri che la
soluzione scelta è stata rogata dall’Ufficio notarile di __________
(__________).
5.6.
In simili
condizioni, il ricorso deve essere respinto, senza che metta conto dilungarsi
in ulteriori argomentazioni, per rispondere alle numerose censure ricorsuali,
che comunque trovano risposta, quanto meno implicita in taluni casi, in quanto
precede.
Né
occorre infine esaminare nel dettaglio quella che potrebbe essere la futura normativa
e quali potrebbero essere le sue ripercussioni, per molti versi auspicabili, sulla
legislazione dei singoli Cantoni. Questa Camera non è infatti chiamata a decidere
de lege ferenda, ma de lege lata, anche se da molto tempo lata
e se il Legislatore cantonale, malgrado le osservazioni critiche sollevate
da questa Camera in precedenti sentenze non ha avvertito la necessità o quanto
meno l’opportunità di adeguare con maggior celerità la legislazione a una
realtà economica profondamente mutata rispetto a quella che vigeva al momento
della promulgazione del DLTRF.
Per questi motivi,
visto per le spese gli art. 7a cpv. 3 e 11 § DLTRF
e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 7a cpv. 3 e 11 § DLTRF e 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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