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Numero d'incarto:
80.2003.48
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.48
Lugano
6 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2003
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, non
avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002,
neppure dopo la scadenza del termine prorogato al 30 settembre 2002, l'Ufficio
di tassazione di __________ le notificava dapprima un richiamo (17 ottobre
- e quindi una diffida per raccomandata (14 novembre 2002), attribuendole
un termine di 10 giorni;
-
che, in
seguito, l'Ufficio di tassazione le notificava, con decisione del 12 dicembre
2002, una multa disciplinare di fr. 50;
-
che la
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 27 dicembre 2002,
così motivato:
Non essendo ancora
in possesso del certificato di salario, non ho ancora potuto riempire i
formulari delle imposte.
Appena lo
ricevo spedirò il tutto;
-
che, con
decisione del 10 febbraio 2003, l'Ufficio di tassazione le notificava la tassazione
d'ufficio IC/IFD 2001/2002, nella quale commisurava il reddito imponibile in
fr. 15'000 in media annua;
-
che, con
scritto dell'11 marzo 2003, la contribuente contestava la multa disciplinare e
la tassazione d'ufficio, affermando di non avere potuto compilare entro i termini
la dichiarazione fiscale a causa dell'inadempienza del datore di lavoro, che le
aveva appena rilasciato i certificati di salario;
-
che
l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo contro la multa, con decisione
del 1° aprile 2003, nella quale osservava che per evitare la sanzione avrebbe
semplicemente dovuto chiedere un'ulteriore proroga del termine per l'inoltro
della dichiarazione;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
postula nuovamente l'annullamento della multa, ribadendo che il ritardo
nell'inoltro della documentazione relativa alla dichiarazione fiscale è
imputabile al datore di lavoro, che solo dopo ripetuti solleciti le ha inviato
i certificati di salario;
-
che,
conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in
applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta
o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o
comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella
procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.- al massimo e, in
casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.- al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
-
che,
perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere
realizzate due distinte condizioni:
Ø l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
Ø e l'altra
oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente
invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge
svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle
nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
-
che il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura
da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione
ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
-
che, nel
caso in esame, i presupposti della sanzione appaiono indiscutibilmente adempiuti:
alla ricorrente è stato attribuito un termine per la consegna della dichiarazione,
che scadeva il 30 giugno 2002, e le è poi stata concessa una proroga fino al 30
settembre 2002, ma anche quest'ultimo termine è stato lasciato trascorrere senza
che ella abbia né inoltrato almeno una dichiarazione incompleta (con
l'eventuale riserva del successivo invio del certificato di salario mancante)
né chiesto un'ulteriore proroga;
-
che
infatti non si può certo pretendere che l'autorità di tassazione conoscesse le
difficoltà legate all'inoltro dei certificati di salario, senza che la
contribuente ne facesse menzione in una domanda di proroga motivata,
eventualmente accompagnata dalla copia dei solleciti da lei inviati al datore
di lavoro;
-
che, in
altri termini, nessuno mette in dubbio che il datore di lavoro abbia provocato
l'inadempimento imputato alla ricorrente, con il ritardo nella consegna dei
certificati di salario, ma tale ritardo non avrebbe necessariamente dato luogo
alla multa disciplinare, se solo la contribuente ne avesse informato l'autorità
di tassazione almeno al momento della diffida del 14 novembre 2002;
-
che, per
questa ragione, non può essere dato seguito alla pretesa della ricorrente, di
intimare la multa al legale del suo datore di lavoro, che non è direttamente
imputabile per l'inadempimento degli obblighi di collaborazione a carico della
contribuente stessa;
-
che sono
ovviamente riservate, anche se non interessano ai fini della presente sentenza,
eventuali pretese della ricorrente nei confronti del datore di lavoro, fondate
sul diritto civile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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