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Numero d'incarto:
80.2003.47
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.47
Lugano
28 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 aprile 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 __________ __________ dichiarava, oltre
al reddito del lavoro di fr. 9'610.- di media annua, un reddito da indennità
assicurative di complessivi fr. 5'750.-. Nella notifica di tassazione del 27
agosto 2001 l'Ufficio di tassazione esponeva al contribuente in aggiunta ai suddetti
redditi, un reddito d'altra fonte di fr. 14'000.- di media annua, poiché dal
raffronto delle entrate e delle uscite del biennio di computo risultava, tenuto
conto del fabbisogno minimo per vivere, una disponibilità negativa di oltre fr.
30'000.- in due anni.
1.2.
Con tempestivo
reclamo del 24 settembre 2001 __________ __________ contestava il reddito
d'altra fonte espostogli dall'Ufficio di tassazione.
Il
reclamo veniva respinto con decisione del 27 marzo 2003, nella cui motivazione
viene esposto partitamente il calcolo della disponibilità, dal quale emerge una
mancanza di liquidità nel biennio, tenuto conto del fabbisogno per vivere, di
oltre fr. 30'000.-.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente lo
stralcio del reddito d'altra fonte, lamentando che l'Ufficio di tassazione non
avrebbe tenuto conto di un importo di fr. 10'847.- relativo alla chiusura
del conto premi. Produce inoltre il riconoscimento di debito e la convenzione
di rimborso di un prestito verso __________ __________ di __________ risalente
all'agosto del 2000.
L'Ufficio
di tassazione, dopo aver riesaminato il calcolo alla luce delle contestazioni
sollevate nel ricorso, ne propone la reiezione.
Con
osservazioni del 6 maggio 2003 il contribuente si conferma nella propria posizione.
Delle
rispettive argomentazioni verrà detto in seguito, per quanto necessario.
-
Il
presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di
principio e non sono di rilevante importanza.
-
4.1.
L’art.
130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione
d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tali circostanze, essa
può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e
del tenore di vita del contribuente.
La
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente
accertamento dei fatti, a differenza della valutazione cui procede l’autorità
fiscale, che si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più
possibile vicine alla verità).
Anche
l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili.
4.2.
Dal
raffronto delle entrate e delle uscite, allestito dall’Ufficio di tassazione e
allegato alla decisione su reclamo emergeva una carenza di liquidità nel
biennio di computo di ca. fr. 30'000.-, tenuto conto del fabbisogno per vivere
calcolato sulla base del minimo vitale in materia esecutiva.
Nel
raffronto delle entrate e delle uscite allegato alla decisione su reclamo,
l'Ufficio di tassazione non ha tenuto conto, come rilevato dal ricorrente,
dell'importo di fr. 10'847.- relativo alla chiusura del conto premi, che è
invece stato incluso nel successivo raffronto effettuato alla luce delle
contestazioni del ricorso. Il primo dei due suddetti raffronti non teneva però
conto delle spese di gestione e manutenzione dell'automobile (assicurazioni,
tasse di circolazione, benzina, olio, consumo pneumatici, ev. riparazioni), che
l'Ufficio di tassazione ha prudentemente valutato in fr. 2'400.-
all'anno. Inoltre il primo raffronto aveva erroneamente esposto sotto la voce
"Necessario per l'esistenza" un importo annuo di fr. 11'100.-
(persone sole che vivono presso parenti) invece di fr. 12'300.- (persone sole
che vivono da sole), conformemente alla tabella del minimo esistenziale in
materia esecutiva valevole dal 1° gennaio 1994.
Le rettifiche
apportate al raffronto dei redditi nelle osservazioni al ricorso vanno quindi
condivise. Unica svista è la dimenticanza dell'importo di fr. 3'000.- per la vendita
della vecchia automobile, che fa aumentare le entrate a fr. 51'826.-, con conseguente
mancanza di liquidità di fr. 26'568.-, pari a fr. 13'284.- di media annua.
Non
appena si consideri che a 1° gennaio 2001 l'importo del minimo vitale, che era
stato fissato nel 1993, è stato portato a fr. 1'100.- e che gli anni di
computo determinanti sono quelli immediatamente precedenti, ben si può
concludere che la valutazione del reddito d'altra fonte effettuata dall'Ufficio
di tassazione non presta il fianco a correzioni di sorta da parte del giudice.
4.3.
Si attira
l'attenzione del ricorrente sul fatto che il contribuente caduto nel bisogno,
per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per
contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, può presentare, secondo l'art.
246 cpv. 1 LT, domanda di condono integrale o parziale degli importi dovuti.
La
domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari,
deve essere presentata, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, all'autorità competente,
vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere
del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente.
4.4.
Per
quanto precede, questo giudice rinuncia eccezionalmente dal accollare alla parte
soccombente spese e tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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