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Numero d'incarto:
80.2003.46
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.46
Lugano
28 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2003
in materia di: Imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________ __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
L'Ufficio
imposta alla fonte, esaminando il conteggio della trattenuta d'imposta alla
fonte di __________ __________ -__________, che era stato presentato dalla
__________ __________ __________ il 31 gennaio 2003, elevava la trattenuta
d'imposta alla fonte da fr. 3'784.95 a fr. 5'832.80. Da un lato, l'aliquota
veniva elevata al 12.2%; dall'altro, veniva effettuata una ripresa sul rimborso
delle spese di trasferta, poiché il conteggio presentato avrebbe incluso anche
la rifusione della trasferta da e per il domicilio e non soltanto quelle dal
luogo di lavoro al cliente e ritorno (cfr. decisione UIF del 10 febbraio 2003).
1.2.
Con
tempestivo reclamo del 26 febbraio 2003 __________ __________ __________
__________ contestava la ripresa effettuata dall'Ufficio, invocando sostanzialmente
la convenzione con l'AVS che ha ammesso una deduzione per spese di trasferta di
fr. 14'941.- e avvertendo altresì che sulla base dei chilometri percorsi per
visitare la clientela (27'143 km) le spese effettive di trasferta per la via
più breve ammonterebbero addirittura a fr. 16'285.-.
Il
reclamo veniva parzialmente accolto, con conseguente riduzione dell'imposta da
trattenere a fr. 3'944.30. L' Ufficio imposte alla fonte riduceva l'aliquota al
9.9%, poiché le aliquote dell'imposta alla fonte considerano già le deduzioni
per spese professionali, ma respingeva la contestazione relativa alle spese di
trasferta.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________ __________
contesta nuovamente la ripresa sulle spese di trasferta, argomentando che le
spese effettive avute dalla sua collaboratrice ammontano a fr. 16'285.-
e che l'AVS le ha accettate in ragione di fr. 14'941.-. Contesta in particolare
che nella rifusione delle spese di trasferta sarebbero state incluse le
trasferte alla sede della società a __________.
L'Ufficio
propone invece di respingere il ricorso, ribadendo che dalla distinta
presentata risulterebbe chiaramente la rifusione delle spese dal domicilio
all'estero della dipendente, lavoratrice frontaliera, alla sede di lavoro in
Svizzera, a __________. Contesta infine l'ammissibilità di una deduzione
forfetaria oltre il 20% ammesso e meglio del 30%, come ammesso dall'AVS, poiché
si finirebbe per computare due volte la deduzione per spese professionali, già
considerata nell' aliquota.
- 3.1.
Sono
soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività
lucrativa dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta,
l'art. 91 LIFD).
L'imposta
è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
3.2.
Presupposto
per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi,
rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per
il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o
succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività
dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della
procedura ordinaria Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die
direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
3.3.
Sebbene
il diritto svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio
dell'imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio
dell'imposizione in base alla capacità contributiva, tuttavia nel caso
dell'imposizione alla fonte vengono presi in considerazione necessariamente
alcuni redditi in quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di
considerazione ai fini dell'imposizione, vengono valutate in misura molto
limitata. La radicale difformità concettuale della procedura ordinaria di
tassazione, da un lato, e della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra,
fa sì che debba essere del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra
chi è assoggettato alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra
contribuenti che sottostanno all'imposizione alla fonte, tale forma di
tassazione potrà tutt'al più aspirare ad una parità di trattamento, ma non
potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha mai
avuto modo di precisare a partire da quale misura le disparità di trattamento
che sono connaturate al sistema dell'imposta alla fonte acquistano una portata
inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in AA.VV., Das neue
Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376 ss.; anche Agner/Jung/Steinmann,
op. cit., p. 345).
- Esaminando la distinta del rimborso delle
spese di trasferta prodotta con il ricorso e già in precedenza all’Ufficio
imposte alla fonte, si evince che un numero rilevante di chilometri concerne la
trasferta dal luogo di domicilio in Italia a __________ (__________) al luogo
di lavoro a __________. Sono ben 88 le trasferte, ognuna di 128 km andata e
ritorno, rimborsate dall’inizio di aprile alla fine dell’anno per questa
tratta, pari a 11'264 km su un totale rimborsato di 27’143 km. Su un rimborso
totale di spese di trasferta di fr. 16'285.80 ben fr. 6'758.40 riguardano la
trasferta andata e ritorno __________ – __________.
4.1.
Come
ha correttamente rilevato l'Ufficio imposte alla fonte nella decisione
impugnata, le spese professionali, come pure i premi d’assicurazione, sono già
calcolati nelle aliquote di trattenuta, con importi complessivi (art. 107 cpv.
1 LT, art. 86 cpv. 1 LIFD).
La
procedura di imposizione alla fonte obbliga a semplificazioni e a calcoli
forfetari, senza considerare le condizioni personali, ed in tal modo può solo
garantire che l'onere fiscale sia quasi uguale a quello che sarebbe se si
applicasse la procedura ordinaria. Per il singolo contribuente sono dunque
inevitabili differenze, nei confronti non solo dei contribuenti tassati
nell'ambito della procedura ordinaria ma anche di altri tassati alla fonte (Zigerlig,
op. cit., p. 386; inoltre CDT n. ..__________ del 31
maggio 1995 in RDAT II-1995 n. 1t;CDT n.
..__________ del 12 novembre 1996 in re To.; CDT n.
..__________ del 7 dicembre 1995 in RDAT
I-1996 n. 19t; inoltre CDT n. ..__________ del 10
maggio 1996 in RDAT II-1996 n. 3t).
4.2.
Ma,
anche a voler prescindere da questa considerazione, non si può non tenere conto
del fatto che le spese di trasferta dal domicilio all’estero al luogo di lavoro
(__________) non rientrerebbero comunque nella definizione di spese
professionali e non sarebbero pertanto deducibili neppure nel quadro
dell'imposizione ordinaria.
Secondo
il codice delle obbligazioni il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore
tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Esse
non rientrano nel salario, poiché non rappresentano una controprestazione per
le prestazioni del lavoratore, bensì una mera rifusione delle spese che il
lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder,
Der Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Il diritto
privato definisce quindi necessarie solo quelle spese che sono in relazione
diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e
telefoniche, colazioni d'affari).
Quanto
alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a
destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti
dalla sede o dallo stabilimento in cui il lavoratore si trattiene per prestare
lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora. Rientrano invece fra le
spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i costi sostenuti per
recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il
lavoratore può adempiere i propri obblighi (Rehbinder, op. cit., p.
397).
Questa
Camera, in precedenti sentenze, ha così riconosciuto che le spese di rientro settimanale
in Italia di due dipendenti, che durante la settimana soggiornano sul luogo di
lavoro, non rientrano nell'ambito delle spese necessarie, ragione per cui
l'autorità di tassazione avrebbe comunque dovuto imporle a titolo di integrazione
di salario, anche se i dipendenti menzionati non fossero imposti alla fonte
(cfr. p. es. CDT n.122 del 23 giugno 1994 in RDAT I-1995
n. 5t; CDT n. ..__________ del 7 dicembre 1995 in RDAT
I-1996 n. 19t).
4.3.
È
quindi a giusta ragione che l’Ufficio imposte alla fonte ha effettuato una
ripresa sul rimborso delle spese di trasferta dal domicilio al luogo di lavoro.
Limitando il riconoscimento delle spese di trasferta al 20% del salario
l’Ufficio imposte alla fonte è giunto a un salario riportato a dodici mesi di
fr. 53'122.-, che corrisponde sostanzialmente alla ricostruzione analitica del
salario. Deducendo dall’importo di fr. 49’802.- le spese di trasferta a partire
dal luogo di lavoro (fr. 16'285.80 ./. fr. 6'758.40 = fr. 9’527.40), si ottiene
un salario di fr. 40'275.- per il periodo 1° aprile – 31 dicembre, che
riportato su base annua dà un salario di fr. 53'700.-, di poco superiore a
quello calcolato dall’Ufficio imposte alla fonte.
In
simili condizioni la decisione su reclamo qui impugnata merita conferma.
4.4.
Per
quanto precede, l’accordo forfetario raggiunto con l’AVS non è di alcun rilievo
dal profilo fiscale. Assumerlo acriticamente significherebbe disattendere la
normativa fiscale che regge l’imposizione del reddito del lavoro.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 230.–
sono
a carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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