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Numero d'incarto:
80.2003.45
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.45
Lugano
28 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 aprile 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________ -__________, __________
rappr. da: __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
tassazione IC/IFD 2001-02 l’UT di __________ esponeva a __________ __________
-__________, cittadina __________, nata nel 1935, domiciliata a __________, il
reddito della sostanza e il suo personale reddito pensionistico;
-
che per
la determinazione dell’aliquota l’UT teneva pure conto del reddito all’estero
del marito nella misura di fr. 60'000.- (cfr. notifica della tassazione
del 15 luglio 2002);
-
che a
seguito del reclamo presentato dalla contribuente l’UT riduceva il reddito estero
del marito determinante per l’aliquota a fr. 40'000.- (cfr. decisione su
reclamo del 10 marzo 2003);
-
che con
tempestivo ricorso del 9 aprile 2003 la ricorrente chiedeva lo stralcio del
reddito estero del marito nella determinazione dell’aliquota d’imposta,
rilevando che vivrebbe separata di fatto dal marito;
-
che,
constatate carenze formali nella formulazione del ricorso, segnatamente
l’assenza di mezzi di prova prodotti o invocati, il giudice delegato assegnava
alla ricorrente un termine per porvi rimedio;
-
che con
scritto del 20 maggio 2003 il patrocinatore della ricorrente produceva una
dichiarazione manoscritta datata 15 maggio 2003 del marito della ricorrente e
uno scritto datato 30 aprile 2003 della ricorrente medesima al proprio
patrocinatore tedesco;
-
che
l'art. 25 cpv. 1 CC nella versione in vigore per altro dal 1° gennaio 1988 non
subordina più il domicilio della moglie a quello del marito: la moglie può
quindi avere un domicilio principale proprio diverso da quello del marito (cfr.
Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 59
s.; Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung, in ASA 56 p.
18; Bauer-Balmelli/Robinson, commento all'art. 3
LAID, in Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen
Strafrecht, I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden, Basel - Frankfurt am Main, 1997, p. 47);
-
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, due coniugi
che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi comuni,
hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad una
tassazione come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo domicilio,
cioè al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF
121 I 14 = RF 50 / 1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65
p. 593; inoltre CDT n. 80.2001.00037 del 6 aprile 2001 in re P. W.);
-
che, in
altre parole, fintanto che i coniugi non sono separati di fatto, continua
pertanto a vigere il principio della tassazione congiunta (Locher,
Einführung cit., p. 59), con la conseguenza che entrambi i coniugi devono
dichiarare ai rispettivi domicili (fiscali principali) la globalità dei fattori
imponibili della famiglia, allo scopo di consentire la determinazione
dell'aliquota corrispondente ai redditi cumulati (Locher, Einführung
cit., p. 61);
-
che
l’autorità fiscale federale ha definito i seguenti criteri, che permettono di
stabilire quando vi è separazione di fatto che giustifica una tassazione
indipendente dei coniugi:
·
assenza di un'abitazione coniugale (art. 162
CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un
domicilio proprio (art. 23 CC);
·
utilizzazione dei mezzi finanziari a
disposizione: la tassazione separata può essere ammessa solo quando i mezzi
finanziari a disposizione non sono più riuniti, vale a dire quando - come ha
sentenziato il Tribunale federale nei rapporti intercantonali - non esiste più
"alcuna unione dei mezzi per l'abitazione e il mantenimento". Se
invece i mezzi - oltre i consueti regali occasionali - vengono impiegati da
entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in considerazione
le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute volontariamente),
i coniugi devono essere tassati congiuntamente malgrado l'esistenza di una propria
abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto civile (cfr. Locher,
Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung, in ASA 56, p. 2 segg.,
in part. p. 19).
·
lo stato civile che risulta dal comportamento
della coppia in pubblico nell'ottica della buona fede;
·
la durata della separazione di fatto invocata
(almeno un anno)
(cfr. Circolare
n. 14 del 29 luglio 1994 dell'AFC, par. A 2 c, p. 3);
-
che dagli
atti dell'incarto non emerge che i coniugi __________ e __________ siano
separati di fatto nei termini richiesti dalla giurisprudenza e dalla prassi
dell’autorità fiscale federale;
-
che dalle
dichiarazioni prodotte risulta infatti che:
-
i
coniugi __________ vivono dal 1996 nella medesima abitazione, anche se occupano
il marito l’appartamento al piano inferiore e la moglie quello al piano superiore;
-
che il
marito corrisponde alla moglie un canone di locazione di fr. 400.- mensili e
partecipa proporzionalmente (“anteilig”) alle spese;
-
che
egli aiuta inoltre la moglie nei lavori di giardinaggio e di manutenzione della
casetta;
-
che
quindi, a giusta ragione, l’UT ha tenuto conto nella determinazione
dell’aliquota di tutti i redditi della famiglia, pensione tedesca del marito
inclusa;
-
che non
sembra tuttavia che __________ __________ abbia in __________ altri redditi
all’infuori della pensione;
-
che
l’importo annuo di quest’ultima ammontava nel periodo di computo a ca. DM
50'000 all’anno, pari a ca. fr. 40'000.-;
-
che
pertanto anche sotto questo profilo la decisione dell’UT merita conferma;
-
che le
spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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