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Numero d'incarto:
80.2003.42
Data decisione, Autorità:
10.04.2003, CDT
Incarto
n.
80.2003.42
Lugano
10 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Alessandro Soldini,
presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 4 febbraio
2003
in materia di: IC/IFD
01/02
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione fiscale 2001/2002, i
coniugi __________ e __________ __________ dichiaravano in particolare un
reddito del lavoro di fr. 93'747.-- in media annua, proveniente dall'attività
dipendente del marito, ed un reddito della sostanza immobiliare di fr.
74'013.--, relativo alla locazione di immobili.
Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 27 gennaio 2003,
l'Ufficio di tassazione di __________ __________ aggiungeva ai redditi dichiarati,
per la sola imposta federale diretta, un importo di fr. 27'645.-- in media annua,
corrispondente all'utile proveniente dal commercio professionale di immobili,
per la vendita di appartamenti a __________ e __________.
- I contribuenti impugnavano la suddetta
decisione con reclamo del 4 febbraio 2003, contestando la ripresa di un importo
di fr. 18'400.-- a titolo di rifusione spese, l'errata somma dei debiti
privati e la mancata deduzione, dall'utile del commercio professionale di
immobili, delle imposte sugli utili immobiliari pagate in relazione alle
vendite in questione (fr. 3'684.45 in un caso e fr. 5'238.95 nell'altro).
Al
termine di un'audizione tenutasi il 31 marzo 2003 davanti all'Ufficio di
tassazione, le parti sottoscrivevano un verbale, con il quale definivano le
contestazioni in merito al rimborso spese ed all'entità dei debiti privati.
Quanto al problema della deduzione delle perdite, il verbale così si esprime:
Il
terzo punto in contestazione è la richiesta presentata in sede di reclamo da
parte del contribuente al fine di ottenere il riconoscimento della deduzione e
quindi della perdita, ai fini dell'IC, dell'imposta sugli utili immobiliari
(TUI) per le transazioni di __________ (fr. 3'684.45) e __________ (fr.
5'238.95). La richiesta è motivata, secondo il contribuente, dal fatto che alla
presenza di commerciante professionale di immobili, la TUI deve essere ammessa
in deduzione come costo e nel caso in esame riconosciuta come spesa deducibile.
L'autorità
fiscale sostiene al contrario che, come prevede l'art. 33 lett. e LT, l'imposta
sugli utili immobiliari non può essere dedotta. Ai fini dell'imposta cantonale,
non essendoci più l'imposizione del commercio professionale di immobili
(tassazione a parte con la TUI), nessuna spesa legata a tale attività dovrebbe
essere ammessa in deduzione. L'unica eccezione riguarda le perdite risultanti
dalle tassazioni utili immobiliari che non sono state compensate a norma
dell'art. 134 cpv. 4 LT.
Limitatamente
alla contestazione relativa alla deducibilità delle imposte TUI, sia il
contribuente sia l'autorità fiscale, accettano che il reclamo sia trasmesso
come ricorso alla Camera di diritto tributario.
L'Ufficio
di tassazione ha pertanto trasmesso gli atti a questa Camera, perché entri nel
merito del reclamo in base all'art. 206 cpv. 2 LT.
- Il reclamo presentato contro una
decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come
ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera
di diritto tributario (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD).
3.1.
Con
questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto
della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150;
inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio
1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD, p. 419; Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 27 all'art. 132 LIFD, p. 324;
inoltre CDT n. ..__________ del 5 marzo 1997, in RDAT
II-1997 n. 31t).
Per
il fatto che si tratta di considerare un reclamo come se fosse un ricorso, la
motivazione della decisione di tassazione deve adempiere i requisiti che sono
propri della motivazione di una decisione su reclamo (Zweifel, op. cit.,
n. 30 all'art. 132 LIFD, p. 325).
3.2.
Nella
fattispecie, la decisione impugnata non solo non contiene una motivazione
"esaustiva" ma neppure si pronuncia sulla questione controversa, per
il fatto che il reddito proveniente dal commercio professionale di immobili non
era stato dichiarato ed è stato aggiunto ai proventi imponibili dall'autorità
di tassazione, in base alle informazioni in suo possesso. Il problema della deduzione
dell'imposta sugli utili immobiliari è stato dunque sollevato per la prima
volta con il reclamo all'ufficio di tassazione.
Tuttavia,
come detto in narrativa, la questione è stata ampiamente discussa dalle parti
nel corso dell'udienza, al termine della quale è stato redatto un verbale dal
quale si evincono chiaramente le posizioni dell'Ufficio e dei ricorrenti.
Risultando
dal verbale in questione anche il consenso di entrambe le parti, nulla osta
all'applicazione dell'art. 206 cpv. 3 LT ed alla conseguente trattazione del
reclamo come ricorso.
- 4.1.
Contrariamente
a quanto sembrerebbe potersi concludere leggendo il reclamo, la contestazione
verte esclusivamente sull'imposta cantonale. Infatti, il verbale sottoscritto
dalle parti al termine dell'udienza del 31 marzo 2003 fa espresso riferimento
all'imposta cantonale sul reddito, ed al sistema di imposizione degli utili
immobiliari previsto a livello ticinese, ed all'art. 33 lett. e LT.
La
questione della deducibilità dell'imposta sugli utili immobiliari va pertanto
esaminata solo dal punto di vista dell'imposta cantonale sul reddito.
Che
l'imposta cantonale sugli utili immobiliari non sia deducibile dal reddito del
commerciante professionale di immobili, soggetto all'imposta federale diretta,
è del resto indiscusso (cfr. Bernardoni/Duchini, La fiscalità
dell'azienda, Agno 1998, p. 800; Soldini, Il commercio professionale di
immobili alla luce della giurisprudenza federale e cantonale e nella prospettiva
della nuova Legge tributaria, in RDAT I-1994 p. 409; Reich, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
2000, vol. I, tomo 2a, art. 34 LIFD, n. 24, p. 422; Locher, Kommentar
zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, art. 34 LIFD, n. 33, p. 862).
4.2.
Fra
gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in
particolare le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili
immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33
lett. e LT).
Diversamente
da quanto vale in materia di imposizione delle persone fisiche, per quelle
giuridiche la legge stabilisce invece che gli oneri giustificati dall’uso commerciale
comprendono anche le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le multe fiscali
(art. 68 cpv. 1 lett. a LT).
In
tal modo, il legislatore ha voluto introdurre una differenza nelle modalità di
calcolo dell'imposta per quanto riguarda, da un lato, le imprese personali
(ditte individuali e società di persone) e, dall'altro, le imprese di capitali
(società di capitali e cooperative).
In
entrambi i casi, infatti, per poter essere dedotti, i costi devono anche
presentare una relazione oggettiva con l’attività aziendale, con la conseguenza
che sono escluse senz’altro le spese private, cioè quelle che servono a
soddisfare bisogni privati delle persone fisiche che sono titolari o soci
dell’impresa. Per quanto concerne i tributi pubblici, sorgono problemi di
delimitazione fra spese commercialmente giustificate e spese private: le
imposte indirette e le tasse causali legate all’attività commerciale sono
senz’altro costi commercialmente giustificati e sono quindi ammesse in
deduzione dall’utile di tutte le imprese; le imposte dirette (federali, cantonali
e comunali) sono invece deducibili solo dagli utili delle imprese di capitali
(art. 68 cpv. 1 lett. a LT, art. 59 lett. a LIFD), ma non da
quelli dei soci di imprese personali (Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 9a
ediz., vol. II, Berna/Stoccarda/Vienna 2002, § 46, n. 55, p. 331).
4.3.
Nel
caso del ricorrente, egli ha svolto l'attività di commerciante professionale di
immobili a titolo individuale. Non è evidentemente imposto come persona
giuridica. Di conseguenza, non vi è alcuno spazio per una deduzione di imposte
dirette dal suo reddito imponibile.
4.4.
Ma
c'è un ulteriore argomento, decisivo, che consolida tale conclusione.
Adottando
la nuova legge tributaria, con cui è stata fra l'altro abolita l'imposta sul
maggior valore immobiliare (IMVI), nel 1994, il legislatore ha optato per il
cosiddetto sistema monistico, in virtù del quale tutti gli utili immobiliari
sono soggetti ad un'imposta speciale, sia che si tratti di beni appartenenti al
patrimonio aziendale sia che invece si tratti di beni appartenenti al patrimonio
privato. Tale sistema è stato preferito al sistema dualistico – pure
compatibile con la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei
cantoni e dei comuni (LAID) – perché presenta fra l'altro il vantaggio di agevolare
sia la determinazione dell'imposta, in quanto non è influenzata da altri
elementi dell'utile aziendale, sia il suo incasso (mediante il sistema della tassazione
postnumerando) e la previsione di garanzie per il suo pagamento (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, pp.
57-59).
Poiché,
in tal modo, il legislatore ha escluso dalla base imponibile dell'imposta cantonale
sul reddito ogni utile di carattere immobiliare, compresi quelli relativi alla
sostanza commerciale, è del tutto evidente che anche i relativi costi possono
essere presi in considerazione solo nell'ambito dell'imposta speciale. Ammettere
in deduzione dei costi che si riferiscono a proventi esenti dall'imposta
costituirebbe una grossolana incongruenza sistematica.
- Considerato ricorso alla Camera di
diritto tributario, il reclamo deve essere respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art.
231 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 380.–
sono
a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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