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Numero d'incarto:
80.2003.40
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.40
Lugano
28 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ ,
__________ -
rappr. da: __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
tassazione IC/IFD 2001-02 l'Ufficio di tassazione di __________ esponeva a
__________ __________, domiciliato allora a __________ e dal 1° febbraio 2003 a
__________ __________, un reddito del lavoro di fr. 19'780.-, un reddito aziendale
di fr. 2'000.- e un reddito d'altra fonte di fr. 4'376.-, concedendogli tra
l'altro una deduzione di fr. 4'000.- per il figlio a carico. Per l'aliquota
l'Ufficio di tassazione teneva inoltre conto di un reddito all'estero della
moglie di fr. 30'000.- (cfr. notifica della tassazione del 27 gennaio 2003).
1.2.
Il 13
febbraio 2003 il contribuente, assistito dal fiduciario __________ __________,
presentava reclamo, argomentando testualmente che "la deduzione per figli
è stata riconosciuta solo in Fr. 4'000.- laddove come mostrano i documenti il
signor __________ ha sempre fatto fronte integralmente alla figlia".
L'Ufficio
di tassazione, per motivi di economia processuale, tenuto conto della partenza
per l'estero, accoglieva la richiesta ed elevava la deduzione per figli a carico
a fr. 8'000.- (cfr. decisione su reclamo del 10 marzo 2003).
- 2.1.
Sempre
assistito dal fiduciario __________, il contribuente presentava ricorso con la
seguente testuale motivazione: "benché il signor __________ sia non
imponibile ai fini delle vigenti norme l'amministrazione ha calcolato per il
biennio Fr. 243.60 di imposta sul reddito".
2.2.
Con
lettera raccomandata del 23 aprile 2003 il giudice delegato ricordava al patrocinatore
del ricorrente le condizioni di ricevibilità del ricorso, segnatamente che, secondo
l'art. 227 cpv. 2 LT, l'atto di ricorso sia motivato, indichi o produca i mezzi
probatori di cui si avvale e contenga una chiara conclusione.
Il
giudice, considerato come la notifica della tassazione non contenesse una spiegazione
relativa all'imposizione di un reddito al di sotto della soglia del minimo
imponibile e all'aliquota applicata e attirando l'attenzione sul fatto che dal
protocollo della tassazione risultava nondimeno che l'Ufficio di tassazione
aveva considerato l'esistenza di un reddito all'estero valutato in
fr. 30'000.-, assegnava un congruo termine per comunicare se il ricorso veniva
mantenuto e, in caso affermativo, per presentare la relativa motivazione e
produrre o indicare le eventuali prove, con l'avvertenza che in assenza di
un'appropriata motivazione il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
2.3.
Il 2
maggio 2003 il patrocinatore del ricorrente comunicava al giudice di mantenere
il ricorso, precisando che "le motivazioni rimangono le stesse esposte nei
nostri scritti del 23 e 25 marzo 2003". Quanto poi all'esistenza di un
reddito all'estero il rappresentante del ricorrente precisava che lo stesso si
riferiva all'ex-consorte, come dichiarato nei periodi fiscali precedenti
"visto che il reddito ampiamente insufficiente dello stesso signor
__________ a sopperire alle sue esigenze vitali".
- 3.1.
Secondo
l'art. 227 cpv. 2 LT e l'art. 140 cpv. 2 LIFD, se il ricorso non soddisfa i requisiti
stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare
le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre
i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, al ricorrente
è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria
dell'irricevibilità.
3.2.
Dalle
conclusioni deve potersi ricavare chiaramente che il ricorrente pretende l'annullamento
o la riforma della decisione su reclamo ed in quale misura o in quale direzione
ciò debba avvenire. Come minimo, dal contenuto complessivo del ricorso deve risultare
la volontà di contestare l'ammissibilità o l'esattezza sostanziale della
tassazione (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a ediz.,
Zurigo 2002, § 34, p. 458; Cavelti, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco,
2000, vol. I, tomo 2b, art. 140 LIFD, n. 11, p. 363).
Imprescindibile
è comunque una motivazione del ricorso. Essa consiste nell'allegazione di quei
fatti che parlano per un accoglimento del petitum. Sul piano sostanziale, deve
confrontarsi con le questioni dell'assoggettamento, dell'imponibile, del calcolo
dell'imposta e dell'aliquota (Blumenstein/Locher, loc. cit.).
In
considerazione del principio, proprio del diritto tributario, secondo cui le
autorità fiscali hanno l'onere di provare i fatti che fondano l'obbligo
fiscale, mentre i contribuenti i fatti che escludono o diminuiscono
quest'ultimo, il contribuente ha l'obbligo di produrre i mezzi di prova per i
fatti su cui si fondano le conclusioni ricorsuali (Cavelti, op. cit.,
art. 140 LIFD, n. 12, p. 363).
3.3.
Nel caso
in esame il ricorso si esaurisce nell'affermazione apodittica che il contribuente
non sarebbe imponibile, senza minimamente preoccuparsi di motivare le ragioni
di tale assunto e senza nemmeno formulare una chiara conclusione. Nemmeno la
lettera del 2 maggio 2003 consente di emendare questi difetti, poiché il
patrocinatore del ricorrente, dopo essersi confermato nel ricorso, si limita a
confermare l'esistenza del reddito della moglie all'estero, che sarebbe stato
dichiarato poiché il reddito del marito sarebbe stato insufficiente per far
fronte alla sue esigenze vitali.
Ciò non
solo non adempie le esigenze minime di un ricorso.
Ma
quand'anche si volesse largheggiare, quanto affermato non fa altro che confermare
la correttezza nel merito della decisione dell'Ufficio di tassazione, meglio,
l'esistenza di un reddito all'estero che non si può ignorare né per la
determinazione dell'aliquota né per la determinazione della soglia del minimo
imponibile.
Quindi,
fosse anche ricevibile, il "ricorso", per quanto è dato di capire,
sarebbe manifestamente infondato.
- Questo
giudice non può però fare a meno di rilevare che l'incarto fiscale contiene la
sentenza del 6 marzo 2001 del Tribunale di Como con cui il giudice autorizza i
coniugi Marchetti a vivere separati e regola le conseguenze accessorie della
separazione, segnatamente l'assegnazione della figlia e l'ammontare degli
alimenti e degli ulteriori contributi del marito.
È quindi
doveroso segnalare all'UT questa circostanza idonea a giustificare l'allestimento
di una tassazione intermedia, con tutte le conseguenze del caso: separazione
delle partite e quindi stralcio del reddito all'estero per la determinazione
dell'aliquota, deduzione per alimenti et similia, ma anche raffronto dei
redditi per stabilire l'eventuale esistenza di un reddito d'altra fonte imponibile
in Svizzera giustificato dall'ammontare di uscite sproporzionate rispetto alle
entrate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso, per quanto ricevibile, è respinto .
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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