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Numero d'incarto:
80.2003.38
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.38
Lugano
7 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2003
in materia di: IC/IFD 99/00 intermedia
presentato da:
__________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
e __________ __________ presentavano la dichiarazione d’imposta IC/IFD
1999-2000 il 15 settembre 1999, dopo che il Pretore il 6 maggio precedente li
aveva autorizzati a vivere separati: la vita in comune era infatti cessata già
da un anno e mezzo (cfr. verbale di udienza della Pretura di __________
-Campagna, del 6 maggio 1999).
Il 13
novembre 2000 l’UT di __________ notificava a __________ __________ la
tassazione IC/IFD in cui le esponeva per l’IC il reddito della sostanza
imponibile in Ticino tenendo conto per l’aliquota del reddito della sostanza
fuori Cantone e per l’IFD l’intero reddito di sua pertinenza.
1.2.
In tempo
utile, il 13 dicembre 2000, la contribuente, assistita da __________ __________
__________ di __________, presentava reclamo, contestando i redditi di sua
pertinenza sia per l’IFD sia per l’IC.
Con
decisione su reclamo del 23 settembre 2002 l'Ufficio di tassazione azzerava
completamente i redditi della contribuente, avvertendola nel contempo che le
avrebbe notificato la tassazione intermedia per divorzio con effetto dal 6
maggio 1999.
1.3.
Nel
frattempo e, meglio, il 29 aprile 2002 l’UT di __________ notificava ai coniugi
__________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, nella quale
venivano definiti e cumulati i redditi di entrambi i coniugi, tra cui per l’imposta
federale diretta il reddito della sostanza immobiliare della moglie nel Canton
__________ di fr. 250'000.- al lordo delle deduzioni delle spese organicamente
connesse e per l’imposta cantonale, unicamente per la determinazione
dell’aliquota di fr. 147'014.-, al netto delle relative deduzioni.
La
tassazione passava incontestata in giudicato.
1.4.
L’11
novembre 2002 l’UT provvedeva poi a separare le partite fiscali e a notificare
a __________ e a __________ __________ le rispettive tassazioni intermedie con
effetto dal 6 maggio 1999 fino alla fine del periodo fiscale. Per l’IC, dalla tassazione
di __________ __________ veniva stralciato il reddito della sostanza di
pertinenza della ex moglie.
A
__________ __________ l’UT esponeva per l’IC il reddito della sostanza
mobiliare di sua pertinenza come pure il reddito dell’immobile situato in
Ticino; per l’IFD l’intero reddito della sostanza mobiliare e degli immobili in
Svizzera.
1.5.
L’11
dicembre 2002 sia __________ __________ sia __________ __________, sempre
assistiti da __________ __________ __________ presentavano reclamo contro le
rispettive tassazioni intermedie.
L’UT, con
due distinte decisioni del 17 febbraio 2003 respingeva entrambi i reclami. Dopo
aver argomentato che in linea di principio il reclamo contro la tassazione intermedia
per separazione può mettere in discussioni unicamente i fattori di reddito e di
sostanza toccati dalla tassazione intermedia, vale a dire l’attribuzione dei
rispettivi redditi all’uno o all’altro coniuge, ma non più i fattori già
definitivamente accertati nella tassazione ordinaria, avvertiva che in concreto
i due reclami non ponevano in discussione tanto la separazione di fatto di
reddito e di sostanza di spettanza del singolo coniuge, quanto piuttosto
l’accertamento vero e proprio dei redditi effettuato nella tassazione ordinaria.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su
reclamo in materia di tassazione intermedia, contestando in particolare i
fattori imponibili situati fuori dal Canton Ticino, segnatamente l'importo
delle deduzioni per spese di manutenzione degli immobili nel Canton Friburgo,
che sarebbe stata determinata forfetariamente e non in base alle spese
effettive. Chiede in particolare di tenere in sospeso la decisione fino a
quando il Canton __________ si sarà determinato in base alla sua sovranità
fiscale in materia di imposta cantonale su questi fattori. Degli ulteriori
argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
2.2.
All'udienza
dell' 11 giugno 2003 le parti hanno preso atto che la separazione di fatto dei
coniugi __________ risaliva già alla fine del 1997, come si evince chiaramente
dal verbale del Pretore del 6 maggio 1999 relativo all'esperimento di
conciliazione e dall'allegato scritto dell'avv. __________.
In
considerazione di questo elemento emerso nel corso dell'istruzione del ricorso
il giudice ha proposto alla parti di retrodatare la tassazione intermedia
IC/IFD al 1° gennaio 1999, ritenuto che tutte le tassazioni emesse relative al
periodo fiscale IC/IFD 1999-2000 sono annullate in quanto divenute prive
d'oggetto, quelle invece relative al periodo fiscale IC/IFD 1997-98 restando
confermate per economia di giudizio.
L'Ufficio
di tassazione di __________ attenderà inoltre, prima di emettere la tassazione
relativa a __________ __________, la tassazione del reddito immobiliare nel
Canton __________, ritenuto che nel periodo di computo sono state effettuate in
quel cantone ingenti spese di manutenzione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto a' sensi del considerando 2.2..
Gli atti
del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione delle tassazioni intermedie di sua competenza dal 1° gennaio 1999.
-
Non si
prelevano né spese né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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