AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.37
Data decisione, Autorità:
10.04.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.37
Lugano
10 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini,
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 marzo 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
notifica di tassazione IC/IFD 2001-02 l'Ufficio di tassazione di __________
esponeva in via valutativa a __________ __________ un reddito aziendale di
fr. 22'000.- di media annua;
-
che in
sede di reclamo l'Ufficio di tassazione riduceva il reddito aziendale a fr.
8'000.-, ma esponeva altresì al contribuente un reddito d'altra fonte di fr.
10'000.- di media annua;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede lo stralcio del reddito
d'altra fonte, argomentando d'aver usufruito nel periodo di computo dei suoi
risparmi;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
l'Ufficio di tassazione nello stabilire il reddito d'altra fonte ha considerato
tra le entrate un importo di fr. 23'247.-, pari alla variazione complessiva dei
titoli e del numerario tra il 1° gennaio 1999 e il 1° gennaio 2001;
-
che nel
caso concreto ciò non consente di valutare correttamente la disponibilità del
ricorrente nel biennio, poiché la variazione considerata non considera in modo
sufficientemente puntuale le oscillazioni del corso dei titoli rispetto al loro
valore al 1° gennaio 1999, risp. al loro prezzo d'acquisto;
-
che
dall'esame della documentazione prodotta emerge per es. che il corso delle obbligazioni
austriache ha conosciuto un aumento;
-
sempre da
detto esame emerge anche che nel corso del periodo di computo sono state
alienate diverse parti di un fondo di diritto lussemburghese (scese da 291
parti a sole 123), senza tuttavia conoscerne il ricavo netto;
-
che
pertanto, per stabilire se si giustifichi l'esposizione di un reddito d'altra
fonte e in quale misura (ev. addirittura superiore a quella considerata)
occorre un esame più puntuale della situazione;
-
che così
stando le cose si giustifica la retrocessione degli atti all'Ufficio di tassazione
per nuova decisione, dopo ulteriori approfondimenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 17 febbraio 2003, gli atti
del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione
dopo ulteriori accertamenti.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster