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Numero d'incarto:
80.2003.31
Data decisione, Autorità:
20.03.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.31
Lugano
20 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2003
in materia di: IC/IFD 01
presentato da:
__________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 15
novembre 2002 l'Ufficio tassazione persone giuridiche in __________ notificava
a __________ __________ la tassazione IC e IFD 2001, in cui le esponeva un
utile, stabilito in via valutativa, di fr. 50'000.-;
-
che il
reclamo, presentato il 24 dicembre 2002 , è stato dichiarato tardivo, in quanto
presentato dopo il termine di trenta giorni (cfr. decisione su reclamo del 7
febbraio 2003);
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistita da __________
__________ o è consegnata a un ufficio
postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);
-
che per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del
documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT
n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in
re K.B.);
-
che la
tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,
e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la
tassazione entri nella sfera di potere ("Herrschaftsbereich")
del destinatario (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD,
p. 33);
-
che per
costante giurisprudenza, una decisione spedita per lettera raccomandata è
considerata notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva
oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta,
l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositata presso l'ufficio
postale (Sentenza del Tribunale federale del 30 maggio 2000 in re M. B.;
DTF 127 I 31; StE 2001 B 96.21 n. 8);
-
che,
nella fattispecie, la tassazione IC e IFD 2001 è stata spedita per lettera raccomandata
il 15 novembre 2002 ed è stata ritirata da __________, __________ come risulta
dalla ricerca postale effettuata dall'autorità fiscale, venerdì 22 novembre
successivo da __________ __________ per __________ __________;
-
che il
termine di reclamo è pertanto scaduto al più tardi lunedì 23 dicembre 2002;
-
che il
ricorso reca la data del 24 dicembre ed è stato spedito il giorno stesso alle
ore 09.41 dall'Ufficio postale di __________;
-
che
pertanto, seppur di un sol giorno, il ricorso risulta tardivo, con la
conseguenza che questa Camera non può far altro che confermare la decisione su
reclamo del 7 febbraio 2003, con cui l'Ufficio di tassazione ha dichiarato
tardiva l'impugnativa.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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