rappr. da: __________ __________ __________
__________, __________ __________
-
che
__________ __________ , domiciliato a __________ (), è
limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza
immobiliare a __________;
-
che,
nella dichiarazione fiscale 2001/2002, inoltrata il 22 settembre 2001, il contribuente
indicava una sostanza imponibile di fr. 243'742 ed un reddito lordo di fr.
20'000 (reddito della sostanza immobiliare);
-
che,
notificandogli la tassazione IC 2001/2002, con decisione del 9 settembre 2002,
l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava la sostanza imponibile in fr.
181'642 (valore di stima ufficiale degli immobili al 1° gennaio 2001) e il
reddito imponibile in fr. 15'000 in media annua;
-
che, con
reclamo del 5 ottobre 2002, redatto in lingua tedesca, il contribuente contestava
il calcolo delle imposte, adducendo di essere diventato proprietario dell'immobile
imposto solo il 14 dicembre 2001 e di non dovere pertanto sottostare alla
tassazione per l'intero periodo fiscale;
-
che
l'autorità di tassazione gli attribuiva, con scritto del 16 ottobre 2002, un
termine di 15 giorni per tradurre il gravame e lo avvertiva che, in caso di
inosservanza di tale invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
-
che la
traduzione perveniva all'Ufficio di tassazione solo il 27 novembre, con la conseguenza
che esso, con decisione del 16 dicembre 2002, respingeva il gravame, per
mancata traduzione;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
__________ contesta nuovamente l'inclusione, nella base di calcolo dell'imposta
2001/2002, dell'immobile acquistato nel corso del 2001, precisando che la casa
situata sul terreno in questione è stata fatta demolire subito dopo l'acquisto,
circostanza che esclude l'esistenza di un valore locativo;
-
che, con
osservazioni dell'8 gennaio 2002, l'Ufficio di tassazione ha spiegato che il
ricorrente è incorso in un errore, non essendosi avveduto del fatto che i
valori inclusi nella sua tassazione sono solo quelli relativi ad immobili di
cui era già proprietario da anni, mentre l'immobile acquistato nel 2001 non è
stato compreso nella base di calcolo;
-
che la
Camera di diritto tributario ha trasmesso lo scritto citato al ricorrente, attribuendogli
un termine di 10 giorni per ritirare il ricorso o prendere posizione sullo
stesso;
-
che, in
data 14 gennaio 2003, il ricorrente ha comunicato a questa Camera che "la
motivazione per la stima non è stata data, per questo motivo manteniamo il
ricorso e richiediamo una decisione al riguardo";
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
anzitutto, l'Ufficio di tassazione non è entrato nel merito delle censure
contenute nel reclamo del contribuente, non avendo quest'ultimo tradotto il
gravame nel termine attribuitogli;
-
che,
secondo l'art. 8 LPAmm, applicabile sussidiariamente nel campo del diritto tributario,
tutti i ricorsi rivolti ad autorità del nostro Cantone devono essere redatti
nella lingua ufficiale: l'italiano (cfr.; DTF 102 Ia 36, cons. 1; CDT
n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. 421 del 26
settembre 1983);
-
che il
riconoscimento di tutte le lingue ufficiali nazionali vale unicamente se
opposto alle autorità federali, non a quelle cantonali;
-
che
conseguenza del principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V
208, cons. 1) è che i ricorsi redatti in una lingua diversa da quella ufficiale
del Cantone e non corredati da traduzione possono essere dichiarati
irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 83 III 57 s. CDT
n. 454 del 2 novembre 1983 in re W. R.);
-
che
l'autorità non può tuttavia limitarsi a pronunciare l'irricevibilità del
reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone: al fine di
non incorrere in un eccesso di formalismo, e quindi in un diniego di giustizia,
essa deve segnalare tale vizio al contribuente e attribuirgli contestualmente
un termine per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli,
La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la
jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
-
che,
nella fattispecie, in seguito allo scritto dell'Ufficio di tassazione de 16
ottobre 2002, con cui veniva attribuito al contribuente un termine di quindici
giorni per ovviare al difetto, sotto comminatoria di irricevibilità del
ricorso, la traduzione in italiano è stata inviata solo il 26 novembre 2002,
quindi ben oltre il termine attribuitogli;
-
che ciò
comporta che la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile
il reclamo, deve essere confermata;
-
che, se
anche vi fossero i presupposti per entrare nel merito del ricorso, esso dovrebbe
comunque essere respinto, per le ragioni indicate nella presa di posizione
dell'Ufficio di tassazione, trasmessa al ricorrente in data 9 gennaio 2003;
-
che,
infatti, dalla documentazione esistente negli atti dell'autorità fiscale,
risulta che il ricorrente era proprietario, al 1° gennaio 2001, della seguente
sostanza immobiliare ad Ascona:
mapp.
n. valore di stima
visto per le spese l'art. 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.