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Numero d'incarto:
80.2003.28
Data decisione, Autorità:
20.03.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.28
Lugano
20 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2003
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
__________ __________ svolge le attività di impiegata di commercio presso l'Istituto
__________ __________ di __________, di maestra di __________ in proprio e di
dipendente della __________ __________;
-
che,
nella dichiarazione fiscale 1999/2000, indicava di avere conseguito nel periodo
di computo i redditi seguenti:
1997 1998
Ø quale
dipendente __________ __________ fr. 23'790 14'463
Ø quale
dipendente __________ __________ fr. 10'000 20'000
Ø quale
indipendente (maestra __________) fr. 11'065 7'478
-
che,
notificandole la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 17 settembre
2001, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito del lavoro
in complessivi fr. 35'301 e quello aziendale in fr. 10'000 in media annua ed
aggiungeva poi al reddito della sostanza dichiarato un ulteriore importo di fr.
2'500 in media annua;
-
che la
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell'8 ottobre 2001,
nel quale contestava l'aumento del reddito aziendale da fr. 9'271.95 a fr.
10'000 all'anno, l'incremento del reddito del lavoro di fr. 1'174 all'anno e
quello del reddito della sostanza di fr. 2'500 all'anno;
-
che, con
decisione del 27 gennaio 2003, l'Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo,
con le seguenti motivazioni:
Il reddito
accessorio di fr. 1'175.– corrisponde alla media di quanto percepito dalla
contribuente negli anni 1995/96/97 e 1998 dalla "Fondazione __________
" di __________ (importo peraltro non dichiarato).
I vantaggi
derivanti dalla SA nel biennio di computo 1997/98 e da riprendere nella partita
personale della contribuente sono confermati in fr. 2'500.– di media annua
(informazione da Ufficio Tassazione Persone Giuridiche).
Per quanto
riguarda infine il reddito aziendale, si rileva che la ripresa effettuata è
talmente esigua da meritare conferma.
- che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
censura nuovamente l'operato dell'autorità fiscale in relazione alla
commisurazione sia del reddito aziendale, a causa dell'arrotondamento a fr.
10'000, sia del reddito del lavoro, adducendo che il compenso della Fondazione
__________ era già incluso nell'utile aziendale;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che il
diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., comprende
in modo generale il diritto per l'interessato di spiegarsi prima che una
decisione sia adottata a suo pregiudizio, di prendere conoscenza degli atti, di
ottenere l'amministrazione delle prove pertinenti e validamente offerte, di
partecipare all'amministrazione delle prove essenziali e di prendere posizione
sul suo esito quando ciò è idoneo ad influenzare la decisione che deve essere adottata
(DTF 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 122 I 109 consid. 2a; 114 Ia 97
consid. 2a);
-
che,
infatti, il diritto di essere sentito è nel contempo un istituto che serve
all'istruzione della causa ed una facoltà della parte, in relazione con la sua
persona, di partecipare all'adozione di decisioni che pregiudicano la sua
situazione giuridica (DTF 124 I 49 consid. 3a);
-
che,
nella fattispecie, ai redditi da attività dipendente dichiarati dalla
contribuente l'autorità di tassazione ha aggiunto un importo di fr. 1'175.– in
media annua, limitandosi ad indicare di avere rettificato il reddito da
attività accessoria;
-
che solo
in seguito al reclamo della contribuente l'Ufficio ha spiegato di avere aggiunto
ai redditi dichiarati un importo che non sarebbe stato dichiarato, proveniente
da una Fondazione che avrebbe retribuito la contribuente per un'attività
accessoria;
-
che
tuttavia, con il ricorso a questa Camera, la ricorrente argomenta di avere
inserito tale entrata nel conto economico della propria attività indipendente,
con la conseguenza che lo stesso ha contribuito a costituire il reddito
aziendale regolarmente dichiarato ed imposto;
-
che,
secondo il Tribunale federale, se la tassazione si scosta dalla dichiarazione,
se ne indicheranno brevemente i motivi, salvo che il contribuente non ne sia
stato informato nel corso delle operazioni di tassazione: si tratta, secondo
l'Alta Corte, di un principio generale dello Stato di diritto, che, in linea di
massima, esige appunto che i motivi di una decisione siano resi noti all'interessato
onde consentirgli di fare uso con efficacia delle impugnazioni previste dalla
legge (DTF 105 Ib 248 s.);
-
che è
senz'altro censurabile, dal profilo dell'art. 29 Cost. fed., l'operato
dell'Ufficio di tassazione, che si è discostato dalla dichiarazione inoltrata
e, sulla base di una comunicazione ricevuta dall'Ispettorato fiscale – non nota
alla contribuente – ha aggiunto ai redditi dichiarati un importo che riteneva
che la contribuente stessa avesse tentato di sottrarre all'imposizione;
-
che solo
in seguito al reclamo la contribuente ha potuto prendere posizione sul reddito
aggiunto dall'autorità di tassazione, spiegando che lo stesso non era stato omesso
dalla dichiarazione ma era al contrario stato incluso fra le entrate comprese
nel suo conto economico;
-
che è
quindi solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario che la ricorrente
ha potuto esercitare il proprio diritto di essere sentita, in relazione alle
informazioni in possesso dell'autorità fiscale;
-
che è ben
vero che l'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata
nella procedura di ricorso davanti alla Camera di diritto tributario, che
dispone di potere cognitivo pari a quello dell'ufficio (DTF 98 Ib 17
c.3; CDT n. 174 del 4 aprile 1984), ma tuttavia la ricorrente sarebbe
privata di due gradi di giudizio e, soprattutto, appare comunque più opportuno
che sia l'autorità di tassazione ad esaminare il conto economico della
contribuente, eventualmente verificando tutta la documentazione contabile
offerta da quest'ultima;
-
che, per
le ragioni che precedono, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono
rinviati all'autorità di tassazione, perché proceda alla verifica
dell'affermazione contenuta nel ricorso e, esaminata la contabilità della
ricorrente, emetta una nuova decisione su reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
La
decisione su reclamo del 27 gennaio 2003 è annullata e gli atti sono rinviati
all'Ufficio di tassazione di __________ per una nuova decisione, alla luce
delle argomentazioni contenute nel ricorso.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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