-
che
__________ __________ __________, domiciliato a __________, è limitatamente
imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a
__________;
-
che al
contribuente è stata concessa una proroga fino al 30 giugno 2003 per la
presentazione della dichiarazione fiscale transitoria 2003A;
-
che,
scaduto il termine, l'Ufficio di tassazione richiamava a due riprese,
segnatamente il 17 luglio e il 14 agosto 2003, il contribuente al proprio
dovere procedurale;
-
che,
scaduto infruttuoso anche il secondo termine di grazia, l'Ufficio di tassazione
con decisione dell' 11 settembre 2003 infliggeva al contribuente una multa di
fr. 150.-;
-
che il
contribuente presentava reclamo l'8 ottobre 2003, facendo presente d'aver
pagato nel frattempo una tassa di diffida di fr. 30.- e chiedendo sia l'annullamento
della multa, sia la restituzione della tassa di diffida;
-
che con
decisione del 12 novembre 2003 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo
del contribuente, facendogli notare che per evitare la multa, se non fosse
stato in grado di presentare la dichiarazione, gli sarebbe bastato chiedere la
concessione di un'ulteriore proroga;
-
che con
ricorso del 5 dicembre 2003, redatto in lingua tedesca, il ricorrente chiede
nuovamente lo stralcio della multa e la restituzione della tassa di diffida;
-
che il 9
dicembre 2003 questa Camera attirava l'attenzione del contribuente sul fatto
che i ricorsi devono essere redatti nella lingua ufficiale del cantone e gli
assegnava pertanto un termine di quindici giorni per la traduzione in italiano
della memoria ricorsuale, con l'avvertenza che altrimenti il ricorso sarebbe
stato dichiarato irricevibile;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre,
rientra fra le libertà garantite dalla Costituzione federale (art. 18 Cost.
fed. 1999);
-
che,
nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo
uso è tutelato anche dall'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999, secondo cui le lingue
ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano,
mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua
romancia;
-
che,
secondo la giurisprudenza emanata vigente la Costituzione del 1874, la libertà
linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientrava
fra le libertà non scritte della Costituzione federale;
-
che, nei
rapporti con le autorità tuttavia, la libertà linguistica è limitata dal
principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni
particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non
esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una
lingua diversa da quella ufficiale (Praxis
2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
-
che tali
principi sono stati codificati nella Costituzione del 1999, soprattutto agli
articoli 18 e 70 (DTF 127 V 219 consid. 2 b aa, con riferimento a Borghi, La liberté de la langue et ses
limites, in: Thürer/Aubert/Müller
[a cura di], Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, § 38);
-
che in
particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999 garantisce il principio di
territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
-
che,
sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per
mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se
in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la
propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità;
-
che,
pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità
ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante
giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non
redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia
35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302;
CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
-
che,
nella fattispecie, questa Camera, come si è visto, ha impartito al ricorrente
un termine per la traduzione in italiano del ricorso, con la comminatoria
d'irricevibilità;
-
che
tale termine è scaduto infruttuoso, per cui questa Camera non può pertanto
entrare nel merito delle censure contenute nel ricorso.
visto per le spese l'art. 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.