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Numero d'incarto:
80.2003.17
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.17
Lugano
6 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2003
in materia di: imposta cantonale di
bollo
presentato da:
Fondazione __________ __________, __________
rappr. da: avv. __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
Mediante
contratto di compravendita del 16 marzo 2001 la Fondazione __________
__________ aveva acquistato dalla società cooperativa __________ __________
__________ -__________ __________ __________ le particelle n. __________ e n.
__________ di __________, stante l'impegno della venditrice a intervenire
presso la __________ __________ affinché avesse a consegnare fiduciariamente
tutte le cartelle ipotecarie gravanti gli immobili in vista di un loro più razionale
riassetto.
Nell'eseguire
questa operazione venivano cancellate, asseritamente per un errore, due
cartelle ipotecarie, l'una in III rango di fr. 4'295'000.- sulla part. n.
__________, l'altra, pure in III rango, di fr. 1'959'000.- sulla
part. n. __________.
1.2.
Il 23
settembre 2002 la Fondazione __________ __________ presentava all'Ufficio dei
registri due distinte istanze di emissione di cartelle ipotecarie, l'una in IV
rango di fr. 4'295'000.- sulla part. n. __________, l'altra, pure in IV rango,
di fr. 1'959'000.- sulla part. n. __________.
Per
queste operazioni l'UR richiedeva con decisione del 22 ottobre 2002 il pagamento
di un'imposta di bollo di complessivi fr. 6'254.-.
1.3.
Nel
frattempo la Fondazione __________ __________ aveva chiesto l'esenzione fiscale
siccome ente di pubblica utilità, senza però ottenerla (cfr. CDT n.
..__________ del 2 aprile 2002, confermata da STF del 10
dicembre 2002).
1.4.
Il
reclamo presentato il 6 novembre 2002 dalla Fondazione istante veniva respinto
con decisione del 15 gennaio 2003.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso la Fondazione __________ __________ chiede
l'annullamento dell'imposta di bollo, avvertendo che la cancellazione delle due
cartelle ipotecarie, di cui è nuovamente stata chiesta l'emissione, è avvenuta
per un semplice errore umano. Richiedere ora nuovamente l'imposta di bollo
urterebbe il principio della buona fede, il principio che consente la
possibilità di correggere un errore (art. 247 LT; 340 CPC) e il principio
dell'equità, poiché esigere una seconda volta l'imposta di bollo urterebbe il
comune senso di giustizia.
2.2.
Nelle sue
osservazioni del 12 febbraio 2003 l'Ufficio dei registri propone di respingere
il ricorso.
- Nel
caso in esame la fattispecie non è controversa. Né è controverso il calcolo dell'imposta
di bollo per la (ri-)emissione delle due cartelle ipotecarie erroneamente
cancellate, ma il principio stesso dell'imposizione, poiché, a detta della ricorrente,
l'imposta non potrebbe essere pretesa vuoi in virtù della facoltà di correggere
errori, vuoi per motivi di buona fede e di equità.
3.1.
3.1.1.
Il contribuente può chiedere la restituzione di un’imposta non dovuta
o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore (art. 247 cpv. 1 LT). Gli
importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla
data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal Consiglio di Stato
(art. 247 cpv. 2 LT). La domanda di restituzione deve essere presentata all’
autorità competente entro cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è
stato eseguito il versamento. Se la domanda è respinta, l’interessato può
avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione (art.
206). Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine
dell’anno del versamento (art. 247 cpv. 3 LT). Imposte non dovute, ma già
riscosse, sono in ogni caso restituite d’ufficio (art. 247 cpv. 4 LT).
La citata
norma è identica, fatta eccezione dell'ultimo capoverso, all'art. 168 LIFD.
3.1.2.
La norma
in questione è inserita sistematicamente nel Titolo X della LT, che tratta
della riscossione e della garanzia dell'imposta e ne costituisce il Capitolo V.
Si tratta quindi di una norma che riguarda la riscossione delle imposte e non
la procedura di tassazione (Fessler, in Zweifel/Athanas,
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I/2b, ad art. 168 LIFD, p. 499):
quanto basta per escludere che la norma menzionata dalla ricorrente possa
trovare applicazione nel caso concreto, in cui il problema non è tanto quello
del pagamento per errore di un'imposta non dovuta, quanto piuttosto il
principio stesso dell'imponibilità dell'emissione di due nuove cartelle
ipotecarie in sostituzione di due altre cartelle di pari importo, che erano
precedentemente state cancellate per errore.
3.1.3.
Né si
intravede il motivo per il quale potrebbe trovare applicazione l'art. 340 lett.
d CPC, per il quale può essere chiesta la revisione di una sentenza, se essa è
l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa,
dal momento che i fatti in quanto tali non sono contestati.
3.2.
3.2.1.
La
ricorrente invoca poi il principio della buona fede, che stabilirebbe un
rapporto ragionevole tra gli interessi individuali e gli interessi collettivi.
Anche questa censura appare manifestamente infondata non appena si consideri
che il principio della buona fede vieta alle autorità un comportamento
contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata
fiducia e che da questo principio deriva inoltre che le informazioni ed assicurazioni
inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione,
vincolano, sotto determinate condizioni, l'autorità. La realizzazione di questo
effetto dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando
la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza
dell'informazione nonché l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55
p. 391; DTF 117 Ia p. 297).
3.2.2.
Orbene,
nel caso in esame, non si vede quale possa essere l'atteggiamento dell'autorità
che potrebbe aver indotto la ricorrente a compiere o non compiere un determinato
atto, dal momento che ammette pacificamente di essere essa stessa vittima di un
proprio errore.
3.3.
3.3.1.
Va subito
rammentato che l'imposta sul bollo è considerata una vera e propria imposta sul
documento che colpisce la confezione dell'atto. L'applicazione del bollo non
dipende dal rapporto giuridico sostanziale su cui si fonda l'atto, ma dalla
forma che il rapporto giuridico assume. Si tratta pertanto di un tributo prettamente
formale, svincolato dalle cause e dai motivi che hanno indotto le parti a
redigere il documento, dallo scopo che intendono conseguire o dagli effetti che
ne scaturiscono (cfr. CDT n. 80.2002.00099 del 24 settembre 2002 in re
R. SA; DTF 109 Ia 308 s.; STF II Corte di diritto pubblico, del
17 settembre 1985 in re H. SA; DTF 117 Ia 517 ss.; Messaggio del
Consiglio di Stato concernente la revisione totale della legge sul bollo del 16
giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. 3009M, cifra 111 segg., in particolare
111.6).
Così,
recentemente questa Camera ha stabilito per esempio che l'estensione di una
cartella ipotecaria ad un altro oggetto del pegno, accompagnata dal contestuale
svincolo del primo oggetto, si deve considerare non come un mero aggiornamento
della cartella preesistente - come tale esente dall'imposta di bollo - bensì
come il presupposto per l'emissione di una nuova cartella. Infatti, dopo tale
operazione, la cartella grava un immobile diverso (CDT n.
..__________ del 1° marzo 2002 in re V.SA).
3.3.2.
Non si
vede, considerata la natura giuridica dell'imposta sul bollo, in che cosa possa
ledere il principio dell'equità il fatto di prelevare nuovamente l'imposta su
nuove cartelle ipotecarie sostitutive di cartelle precedentemente cancellate.
Certo, è
innegabile che in concreto la ricorrente medesima abbia commesso un errore, ma
per quanto spiacevole esso ha comportato l'ulteriore emissione di due nuove
cartelle ipotecarie.
Pretendere
che l'autorità fiscale abbia ad esaminare il motivo per cui venga (nuovamente)
chiesta l'emissione di cartelle ipotecarie su un immobile già precedentemente gravato
offenderebbe, oltre che la natura giuridica dell'imposta sul bollo, anche il
principio della certezza del diritto, aprendo le porte a una sorta di processo
alle motivazioni di precedenti cancellazioni.
- Ne consegue che la decisione impugnata deve essere confermata.
Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente,
soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 44 cpv. 4 e 45 LB e
231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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