_________ _____________.
-
che
__________ __________ ha lavorato dal 1° marzo 1996 presso __________ di
__________. __________ per poi passare dal 1° aprile 1997 per una durata di tre
anni alle dipendenze del __________ a __________, i cui salari per accordo internazionale
sono fiscalmente esenti;
-
che dal
1° aprile 2000, dopo un soggiorno di due mesi a __________, è partito per gli
__________ __________ per imparare meglio l'inglese, per poi iscriversi al rientro
alla __________ per uno studio postdiploma in informatica avanzata;
-
che dal
1° al 31 gennaio 2001 ha lavorato presso __________ a __________ e che a questo
breve periodo di lavoro ha fatto seguito un periodo senza attività lucrativa
durato fino al 14 aprile 2001;
-
che dal
15 aprile al 31 luglio 2001 ha lavorato presso __________ a __________ e che
dal 1° settembre, dopo un nuovo mese senza lavoro, insegna a __________ alla
Scuola __________ e __________;
-
che il
__________ __________ 2000 __________ __________ ha sposato __________
__________, politologa alle dipendenze della __________ __________ __________;
-
che
quest'ultima ha ridotto la propria attività al 50% dal 10 settembre 2001, per
poi cessarla definitivamente dal 22 maggio 2003;
-
che nella
tassazione IC/IFD 2001-2002 l'Ufficio di tassazione ha esposto a __________
__________ il reddito del lavoro in media annua conseguito negli anni 2001 e
2002 e a __________ __________ -__________ il reddito da attività dipendente conseguito
negli anni di computo 1999-2000, negando loro nel contempo la tassazione
intermedia per diminuzione al 50% dell'attività (cfr. notifica della tassazione
del 28 luglio 2003);
-
che con
tempestivo reclamo del 31 agosto 2003 i contribuenti chiedevano che la data
d'inizio dell'imponibilità di __________ __________ venisse fatta coincidere
con il suo rientro in Ticino il 1° aprile 2000, facendo altresì presente la
riduzione dell'attività alla metà da parte di __________ __________
-__________;
-
che il
reclamo veniva respinto con decisione del 20 ottobre 2003, con la seguente
motivazione;
"La
tassazione per il biennio 2001/02 intimata in data 28 luglio 2003 viene confermata
in quanto la stessa è stata eseguita in base alle norme attualmente in vigore,
art. 55 LT e art. 45 LIFD";
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
adìta dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art.
135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv.
2 LT; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
-
che, per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto,
di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza
che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio
1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18,
104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
-
che
l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie
di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro
decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;
-
che una
motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di
rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità
d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987 in re
S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2,
112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung,
Berna 1991, p. 284; Scolari,
Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89);
-
che per
far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti
gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons.
2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; CDT n. 381 del
30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,
p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249);
-
che la
motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una
motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di
motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la
decisione stessa (Känzig/Behnisch,
op. cit., p. 249; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo
2b, n. 9 all'art. 116 LIFD, p. 194);
-
che, nel
caso in esame, dagli atti dell'incarto prodotto a questa Camera, non è possibile
ricostruire con esattezza la fattispecie, segnatamente se e quando sia stata
emessa una tassazione intermedia per inizio dell'attività nel 1996, dopo la
fine degli studi;
-
che
nemmeno risulta se sia stata emessa una nuova tassazione intermedia per partenza
dal cantone, quanto meno con riferimento alla notifica di tassazione 1999-2000,
in cui il contribuente risulta esente da imposta perché "gli elementi sono
inferiori al minimo imponibile";
-
che
nemmeno risulta l'emissione di una tassazione per (nuovo) inizio dell'assoggettamento
al momento del rientro in Ticino da Ginevra;
-
che la
tassazione IC/IFD 2001-2002 è fondata sui redditi postnumerando del contribuente,
per cui ci si deve chiedere se non sia di fatto una tassazione intermedia e a
quale titolo;
-
che
nessun cenno è fatto alla riduzione dell'attività al 50% da parte della moglie;
-
che in
simili condizioni la motivazione allegata al reclamo è una vera e propria non
motivazione, che impedisce agli interessati ma anche al giudice di stabilire
quale sia il vero oggetto litigioso;
-
che
pertanto gli atti devono essere rinviati all'Ufficio di tassazione, affinché
emetta una decisione su reclamo conformemente agli articoli 212 LT e 139 LIFD.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).