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Numero d'incarto:
80.2003.148
Data decisione, Autorità:
19.11.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.148
Lugano
19 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
_RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 i coniugi __________ dichiaravano tra i
redditi della sostanza il canone di locazione versato loro dai figli __________
e , che vivono rispettivamente nelle abitazioni che sorgono risp. sui
mapp. n. __________ e n. 1289 di __________ -, chiedendo la deduzione
tra le spese di manutenzione anche di quelle relative ai giardini (taglio
piante), che nella notifica di tassazione del 10 marzo 2003 veniva tuttavia
negata dall'Ufficio di tassazione.
1.2.
I
contribuenti presentavano reclamo in tempo utile e nemmeno in occasione dell'audizione
del 12 settembre 2003 l'Ufficio di tassazione prendeva in considerazione la
richiesta di dedurre quali costi di manutenzione quelli relativi ai giardini.
Il reclamo veniva pertanto respinto su questo punto con decisione del 13
ottobre 2003.
- 2.1.
Con il
presente tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono davanti a questa
Camera la richiesta di dedurre le spese di manutenzione dei giardini delle
abitazioni date in locazione ai figli, sostenendo tra l'altro che l'affitto
pagato da questi ultimi sono conformi ai valori della zona.
2.2.
All'udienza
del 13 novembre 2002, dopo discussione e ulteriore esame della situazione di
fatti, le parti, con il consenso del giudice, convenivano di far rinascere la
proposta di transazione già affacciata in sede di esame del reclamo, nel senso
di concedere la deduzione per il taglio delle piante in ragione di metà.
2.3.
La
presente causa viene pertanto evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio
1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e
non è di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di
tassazione affinché emetta una nuova decisione su reclamo conformemente al
consid. 2.2.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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