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Numero d'incarto:
80.2003.143
Data decisione, Autorità:
01.03.2004, CDT
Incarto n.
80.2003.143
Lugano
1 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2003
in materia di: IC 1999/00
presentato da:
_RICO0
rappr. da: __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
notifica di tassazione del 14 ottobre 2002 l'Ufficio di tassazione esponeva a
__________ e __________ __________ per l'imposta cantonale tra i fattori della
sostanza un importo di fr. 1'365'348.- per crediti verso la __________
__________ e la __________ __________. L'Ufficio di tassazione esponeva inoltre
ai contribuenti sia per l'imposta cantonale sia per l'imposta federale diretta
un reddito di fr. 18'937.- di media annua pari al controvalore
degli interessi passivi sui debiti da loro accesi per finanziare l'aumento del
prestito alla __________ __________.
1.2.
A seguito
del reclamo presentato dai contribuenti l'Ufficio di tassazione con decisione
dell' 8 settembre 2003 abbandonava tale ripresa in considerazione del
fallimento della __________ __________ nel maggio del 2003.
- 2.1.
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono che il credito
verso la __________ __________ venga valutato per l'imposta sulla sostanza un
franco e che la sostanza imponibile sia annullata.
L'Ufficio
di tassazione con osservazioni del 21 ottobre 2003 propone di respingere il
ricorso e di imporre integralmente il credito di fr. 930'000.-, rilevando che
il bilancio della società al 1° gennaio 1999 era sano, con un capitale proprio
di fr. 495'000.- e che quindi non si può sostenere che il credito non aveva più
valore.
2.2.
All'udienza
del 13 novembre 2003 l'Ufficio di tassazione ha dato atto al ricorrente che la
questione relativa alla ripresa degli interessi è stata definitivamente risolta
nel senso che il presunto reddito del prestito alla società è stato stralciato,
come risulta dalla decisione su reclamo dell'8 settembre 2003.
Sentite
le argomentazioni dei ricorrenti relative al valore contabile del brevetto e al
valore delle azioni, il giudice si è impegnato a richiedere il parere
dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), che avrebbe poi
comunicato alle parti, dando loro facoltà di esprimersi.
2.3.
Come
convenuto all'udienza, la presa di posizione dell'UTPG del 25 novembre 2003 è
stata comunicata alle parti. Il giudice, preso atto delle rispettive prese di
posizione, il 9 febbraio 2004, in considerazione del fatto che la sola
questione litigiosa era quella relativa alla sostanza imponibile per l'IC, ha
formulato per economia di giudizio una proposta di transazione nel senso di
ridurre la sostanza di cui alla voce “titoli-crediti-numerario" per un importo
di fr. 1'375'478.- (la somma corretta sarebbe invero stata di fr. 1'475'478.-)
a fr. 847'478.-, considerando di fatto nullo il valore azionario __________
__________ e limitando l'ammontare del prestito all'aumento di fr. 695'000.-
nel corso del periodo di computo, con conseguente diminuzione della sostanza
attiva di fr. 528'000.- e azzeramento di quella imponibile.
Le parti
hanno accettato la suddetta proposta, l'Ufficio di tassazione con lettera del
10 febbraio 2004 e i contribuenti con scritto del 16 febbraio 2004.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti dell'incarto sono retrocessi all'Ufficio di tassazione di
__________ per l'emanazione di un nuovo conteggio.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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