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Numero d'incarto:
80.2003.140
Data decisione, Autorità:
03.10.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.140
Lugano
3 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ _RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 26
giugno 2003 __________ __________ si rivolgeva al Direttore della Divisione
delle contribuzioni, chiedendo una verifica dettagliata e un chiarimento
definitivo della sua situazione;
-
che il 21
luglio 2003 la Direzione della Divisione delle contribuzioni trasmetteva a
questa Camera lo scritto in questione, ritenendo che lo stesso fosse da
considerare come ricorso;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
-
che il 22
luglio 2003 il giudice assegnava un congruo termine al ricorrente per precisare
e motivare le proprie contestazioni;
-
che, dopo
ulteriore proroga del termine, il contribuente ha avuto un colloquio chiarificatore
con l'Ufficio di tassazione di __________, cui ha partecipato pure un funzionario
dirigente della Divisione delle contribuzioni;
-
che nel
corso di questo colloquio è emerso che l'unica decisione contestata era la
decisione su reclamo del 9 giugno 2003 in materia di IC/IFD 2001-02;
-
che
sempre in quell'occasione le parti hanno convenuto di definire i vantaggi economici
per il biennio in questione in fr. 10'000.- di media annua e di ammettere la
deduzione per beneficiari di rendite AVS;
-
che
questo giudice non ha motivo di non far propria questa soluzione, cui le parti
sono giunte dopo attento riesame della situazione, in particolare della
tassazione del periodo fiscale 2001-02.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è accolto a'sensi dei consideranti.
§ Di
conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 9 giugno 2003, gli atti del
procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta una nuova
decisione su reclamo conformemente agli accordi intervenuti.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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