-
che, con
decisione del 19 agosto 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava
ai coniugi __________ e __________ __________ __________ la tassazione IC/IFD
2001/2002, nella quale aggiungeva ai redditi della sostanza dichiarati un
importo di fr. 9'000 in media annua, corrispondente a vantaggi conseguiti
nell'ambito della __________ __________ __________ __________ di __________;
-
che i
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 5 settembre
2003, argomentando di non essere più soci della società in questione da oltre
15 anni;
-
che
l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione dell'8 settembre
2003, nella quale sosteneva che l'ammontare dei vantaggi era stato definito
dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) e che lo stesso
importo era stato ripreso anche nelle tassazioni 1999 e 2000 e che non era
stato contestato;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________
__________ contestano nuovamente l'imposizione dell'importo di fr. 9'000, ribadiscono
di non essere azionisti della __________ __________ __________ __________ e,
nella misura in cui la ripresa in discussione fosse giustificata dal consumo
dei pasti nell'esercizio pubblico ove lavorano, ne ritengono comunque
l'ammontare eccessivo;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, adìta
dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art.
135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv.
2 LT; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
-
che, per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto,
di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza
che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio
1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18,
104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
-
che
l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie
di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro
decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;
-
che una
motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di
rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità
d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987 in re
S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2,
112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung,
Berna 1991, p. 284; Scolari,
Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89);
-
che per
far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti
gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons.
2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n.
381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,
p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249);
-
che la
motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una
motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di
motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la
decisione stessa (Känzig/Behnisch,
op. cit., p. 249; Zweifel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
2000, vol. I, tomo 2b, n. 9 all'art. 116 LIFD, p. 194);
-
che,
nella fattispecie, né la decisione di tassazione né la decisione su reclamo spiegano
a cosa si riferisca la ripresa di fr. 9'000, limitandosi l'autorità fiscale a
menzionare non meglio definiti vantaggi provenienti dalla società menzionata;
-
che
l'Ufficio di tassazione non ha aggiunto spiegazioni ulteriori neppure al
momento di trasmettere gli atti a questa Camera, dopo l'intimazione del
ricorso;
-
che
questo giudice ha comunque proceduto a richiamare gli atti dell'UTPG, per verificare
le modalità di accertamento della controversa ripresa, ma anche la documentazione
trasmessa dall'UTPG non permette di chiarire con sufficiente certezza quali
siano i vantaggi di cui avrebbero goduto i ricorrenti ed in quale modo essi
siano stati commisurati;
-
che, in
simili circostanze, la decisione impugnata non soddisfa le esigenze di motivazione
poste dalla legge per il fatto che la motivazione della stessa non consente all'autorità
di ricorso di sottoporla a verifica;
-
che ne
consegue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati
all'Ufficio di tassazione, perché emetta una nuova decisione, nella quale
illustri la natura e la misura dei vantaggi di cui i ricorrenti avrebbero
beneficiato.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).