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Numero d'incarto:
80.2003.124
Data decisione, Autorità:
22.09.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.124
Lugano
22 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi,
Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2003
in materia di: IC/IFD 01/02 intermedia
presentato da:
__________ _RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Con
sentenza del 27 febbraio 2002 veniva sciolto per divorzio il matrimonio tra
__________ e __________ __________. Nel contempo veniva omologata la convenzione
che regola le conseguenze del divorzio. Il 24 febbraio 2003 l’UT di __________
notificava pertanto a __________ __________ la tassazione intermedia 2001-2002,
a valere dal 1° settembre 2001.
1.2.
Il 27
febbraio successivo il contribuente presentava reclamo , lamentando la mancata
deduzione degli alimenti versati alla figlia in ragione di fr. 30'000.- per 25
mensilità versate anticipatamente e alla ex-moglie per fr. 20'000.-.
Il
reclamo veniva respinto con decisione del 21 luglio 2003, in cui tra l’altro si
rileva che gli importi versati non avrebbero carattere di periodicità.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la
deduzione per gli alimenti versati alla figlia e alla ex-moglie, argomentando
che si tratterebbe del versamento anticipato di 25 rate e facendo nel contempo
presente che la liquidazione del regime matrimoniale è stata fissata in fr.
80'000.-.
-
3.1.
Secondo l'art.
31 cpv. 1 lett. c LT, sono deducibili gli alimenti versati al coniuge divorziato
o separato durevolmente ai sensi dell'art. 10, cpv. 2, per sé e per i figli
sotto la sua autorità parentale. L'art. 23 lett. b LT prevede, d'altra parte,
che non sono soggette all'imposta sul reddito le prestazioni fondate sul
diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti di cui all'art. 21 lett. g LT.
In altri termini, per quelli che la legge tributaria chiama alimenti è
stabilito che debbano essere imposti al beneficiario, quali redditi di altra
fonte, potendo peraltro essere dedotti dall'imponibile di chi è obbligato a
versarli.
Questa
Camera ha già avuto modo di decidere che la nozione di alimenti, di cui all'art.
31 cpv. 1 lett. c LT, va riferita unicamente ai versamenti periodici con
caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece estesa ai
versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per
alimenti e altre (RTT 1982 p. 582 s.; CDT n. 280 del 29 agosto 1989 in
re M.P.; STF del 24 agosto 1987 in re E.M.; STF dell'8 marzo 1990). In
effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore l'onere
permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei fattori
di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in
capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una
diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde a un aumento di quella
del beneficiario della prestazione.
Anche il
versamento a rate di un importo prestabilito viene quindi trattato alla stessa
stregua del versamento unico in capitale, perché tocca la sostanza e non il
reddito (CDT n. .____________________ del 31 luglio
1997 in re D.; CDT n. ____________________. del 27
ottobre 1995 in re B.; CDT n. 49 del 19 aprile 1991 in re F.; Patrick
Holtz, Steurrechtliche Folgen der Ehescheidung, Bern-Stuttgart: Haupt 1989,
pag. 169).
3.2
Va
altresì rilevato che le parti hanno la facoltà di scegliere tra rendita
periodica e liquidazione una tantum. Quando scelgono il pagamento in capitale
invece di una pensione sono libere di fissarne l'importo tenendo conto delle
conseguenze fiscali che questa scelta comporta per l'uno e per l'altro ex
coniuge, non diversamente da quanto avviene in occasione della fissazione dell'importo
della rendita (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 3c).
3.3
La
soluzione adottata dal Legislatore ticinese corrisponde d' altronde a quella di
numerosi altri cantoni (RF 49 -1994 - p. 599 s.), quali p. es. Zurigo,
Berna, San Gallo, Argovia, Vaud e Ginevra, che ammettono la deduzione dal
reddito soltanto delle prestazioni a carattere periodico, cioè rendite,
pensioni e sussidi per il mantenimento, non invece delle prestazioni in
capitale versate per il mantenimento dell' ex-coniuge e dei figli di cui ha la
custodia, neppure se sono versate sulla base dell' art. 152 CCS (RDAF 46
- 1990 - pp. 467 ss., consid. 3d, con ampi riferimenti a dottrina e
giurisprudenza) Il Tribunale federale, nel 1999, ha inoltre deciso che, anche
per l'IFD, la deducibilità degli alimenti versati sotto forma di prestazioni
periodiche non deve essere estesa alle liquidazioni di alimenti in capitale (DTF
125 II 183 = RF 1999 p. 408 = Sammlung BGE n. 834 = StE
1999 B 27.2 n. 22 = ASA 68 p. 715). La giurisprudenza svittese, a sua
volta, ha avuto modo di precisare che le prestazioni in capitale versate al
posto degli alimenti non sono deducibili nemmeno se in base alla sentenza di
divorzio sono pagate in rate annuali (StE 1999 B 27.2 n. 21).
La
giurisprudenza di questa Camera ha, a sua volta, deciso che non ha diritto alla
deduzione degli alimenti un contribuente che, a suo dire per ragioni di natura
ereditaria, liquida gli ultimi cinque anni di alimenti dovuti alla figlia fino
al compimento del 18° anno, che sino ad allora erano stati versati mensilmente,
mediante un versamento unico di fr. 75'000.-. Infatti, la modalità, liberamente
scelta dagli ex coniugi a modifica della precedente convenzione e a definitiva
liquidazione dei reciproci rapporti, configura fiscalmente per il coniuge che
la versa una diminuzione patrimoniale e per quello che la riceve un incremento
patrimoniale, che non influiscono sui rispettivi redditi (CDT n.
..__________ in re E. B.).
3.4
L'autorità
fiscale, nello stabilire la natura e il carattere di una liquidazione in
capitale versata all' ex coniuge, si atterrà, di regola, al testo della
sentenza del giudice civile o della convenzione omologata. Se del caso, le
interpreterà alla luce degli ulteriori mezzi di prova prodotti dalle parti. Ciò
vale, a maggior ragione, quando le parti, senza più dover ricorrere al giudice
civile, hanno modificato di comune accordo la regolamentazione degli effetti
patrimoniali del divorzio stabilita dal giudice (RDAF 46 - 1990 - pp.
467 ss., consid. 4b; supra consid. 3.1).
La
convenzione omologata dal Pretore prevede innanzi tutto un versamento di fr.
100'000.- alla ex moglie, ripartito in ragione di fr. 80'000.- per liquidazione
del regime matrimoniale e di fr. 20'000.- per liquidazione delle
pretese alimentari (cifra 2.1.1.). La convenzione prevede inoltre il versamento
di una pensione alimentare mensile di fr. 1'200.- alla figlia __________, nata
nel 1994, fino al compimento del 18° anno di età e inoltre il versamento di un
importo di fr. 30'000.- pari agli alimenti calcolati dal 1° settembre 2001 al
30 settembre 2003 (25 mensilità) (cifra 2.3.3.).
Risulta
chiaro, da queste pattuizioni, che i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi sono
stati liquidati con un versamento una tantum, comprensivo sia della
liquidazione del regime matrimoniale sia delle pretese alimentari della ex
moglie. Tale importo non può quindi essere dedotto.
Diverso
sembra invece essere il discorso relativo agli alimenti per la figlia. In pratica,
dalla cifra 2.3.3. della convenzione emerge chiaramente che il padre si impegna
a versare un contributo alimentare mensile alla figlia di fr. 1'200.-, ritenuto
che le prime 25 mensilità, dal 1° settembre 2001 al 30 settembre 2003, per un
totale di fr. 30'000.-, sarebbero state conglobate in un unico versamento e che
in seguito, dal 1° ottobre 2003, il versamento sarebbe avvenuto mensilmente
nella misura prevista di fr. 1'200.-. Lo si evince dalla lettura dell’intera
cifra 2.3.3., di non immediata evidenza, laddove si precisa che “a partire dal
1° ottobre il padre avrebbe ripreso a effettuare nelle mani della madre il versamento
del contributo alimentare a favore della figlia __________ a regolari scadenze
mensili così come stipulato”.
Letta nel
suo complesso, la pattuizione intervenuta tra le parti in relazione al contributo
alimentare a favore della figlia __________, fa apparire lo stesso come un versamento
periodico di fr. 1'200.- già a partire dal 1° settembre 2001, anche se, per
ragioni che qui non interessa indagare ulteriormente, le prime rate sono state
versate in una sola volta e soltanto dopo due anni a scadenze mensili.
Il caso
in esame appare quindi sostanzialmente diverso da quelli menzionati al consid.
3.3., segnatamente da quello pubblicato in StE 1999 B 27.2 n. 21, in cui
era questione di versamenti rateali annui di una chiara liquidazione in
capitale, ma anche dal caso, recentemente giudicato da questa Camera (CDT
n. ..__________ in re E. B.) in cui, modificando la convenzione,
il versamento degli alimenti alla figlia per gli ultimi cinque anni è stato
capitalizzato.
Tutto ben
considerato, il versamento anticipato delle prime due annualità, per motivi che
non si conoscono, ma che è facile intuire essere legati a ragioni di sicurezza,
è contenuto entro limiti ragionevoli e non snatura i termini della convenzione,
in cui è stato pattuito il versamento mensile degli alimenti alla figlia, al
punto da farlo diventare una parziale liquidazione in capitale anticipata.
Appare
quindi corretto concedere al ricorrente in concomitanza con la tassazione
intermedia dal 1° settembre 2001 una deduzione per alimenti alla figlia
__________ di fr. 14'400.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 21 luglio 2003 è riformata nel senso
che al ricorrente è concessa una deduzione per alimenti alla figlia di fr.
14'400.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’UT per l’emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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