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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.121
Data decisione, Autorità:
06.10.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.121
Lugano
3 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2003
in materia di: IC 99/00, 01/02
presentato da:
_RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 22
aprile 2002 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________
__________, domiciliato a __________, la tassazione IC/IFD 2001-2002 e il 29 aprile
successivo la tassazione IC/IFD 1999-2000, alla quale erano annessi i riparti intercantonali
d’imposta.
1.2.
Il
reclamo presentato dal contribuente contro le stesse veniva evaso con decisioni
su reclamo dell’ 11 agosto 2003, alle quali erano pure allegati i riparti
d’imposta intercantonale.
2.Con il presente, tempestivo ricorso il
contribuente contesta nuovamente le due suddette decisioni su reclamo,
lamentando che il riparto del Canton Ticino valuterebbe il reddito immobiliare
in misura superiore alle entrate effettive, allegando il riparto effettuato dal
Canton Ticino e quello del Canton Glarona.
-
La
Camera di diritto tributario, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998, decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa,
che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
-
Con
il presente ricorso il ricorrente contesta unicamente il riparto d'imposta
intercantonale allestito dall'autorità fiscale ticinese, che é allegato alla
decisione su reclamo. Non è invece contestata la tassazione emessa dal Canton
Ticino, cantone di domicilio del contribuente, in materia di IFD.
4.1.
Secondo
l’art. 5 cpv. 3 prima frase LT, nelle relazioni intercantonali e
internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il
divieto di doppia imposizione intercantonale.
4.2.
Nel caso
in esame non sono in discussione tanto i principi che disciplinano la ripartizione
di redditi e sostanza tra cantoni, quanto piuttosto unicamente gli importi
presi in considerazione dall’UT a titolo di reddito della sostanza, come emerge
dalle cifre evidenziate in giallo nei documenti che il ricorrente ha allegato
al ricorso.
4.3.
La
censura, a una più attenta lettura del riparto del Canton Glarona, su cui si
fonda il ricorrente, e quello del Canton Ticino, appare manifestamente
infondata.
È
senz’altro vero che in apparenza i redditi presi in considerazione dal Canton
Ticino sono più elevati di quelli glaronesi, ma la differenza è soltanto
apparente, poiché i redditi glaronesi sono redditi netti mentre quelli ticinesi
sono redditi lordi, dai quali sono poi state operate le relative deduzioni.
Basti un esempio: se si prende il reddito da immobili (valore locativo
compreso) nel Canton Glarona, esposto nel riparto ticinese 1999-2000 in fr.
19'920.- e si deducono le spese di manutenzione di fr. 4'980.- si ha un reddito
netto di fr. 14'940.-, pari alla somma dei seguenti importi: fr. 7'200.- () + fr. 3'840.- () + fr. 3'900.- (__________).
Lo steso dicasi per i redditi immobiliari sangallesi e zurighesi.
In altre parole, l’UT di
__________ si è scrupolosamente attenuto alle indicazioni del riparto intercantonale
allestito dal Canton Glarona, sia per il periodo fiscale 1999-2000 sia per il
successivo, in cui l’unica modifica dipende dalla rettifica del valore di stima
di __________ in sintonia con la comunicazione dell’ 11 dicembre 2000 del
Ufficio fiscale comunale (Gemeidesteueramt) di quel Comune.
Alla luce di queste
spiegazioni, per altro già fornite al contribuente - così si presume- in
occasione delle due udienze che hanno avuto luogo prima delle decisioni su
reclamo contestate, il ricorso si manifesta chiaramente infondato.
Per questi motivi,
visti per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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