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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.12
Data decisione, Autorità:
10.04.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.12
Lugano
10 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo sul
ricorso del 24 gennaio 2003
in materia di: imposta
sugli utili immobiliari
presentato da:
__________, __________ __________
rappr. da:
avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________
ritenuto
in fatto ed
in diritto
- 1.1.
__________ era proprietario della particella n. __________ RFD di __________,
di mq 979, che aveva ricevuto per successione dal padre, che l’aveva acquistata
il 14 maggio 1974. Egli aveva poi acquistato da __________ __________ per
complessivi fr. 725'000.- le particelle n. __________ e __________ RFD di
__________, di mq 515, risp. mq 506, esercitando il diritto di compera
costituito a suo favore il 28 luglio 1999.
Il
19 settembre 2001 veniva iscritto a RF un riassetto delle suddette proprietà,
mediante il quale la superficie che costituiva la part. __________ andava a
confluire nella part. __________, nella quale era precedentemente confluita
anche la part. n. __________. La nuova part. n. __________ risultava avere, al
termine dell’operazione, una superficie di mq 2000.
1.2.
__________ intendeva edificare sulla part. n. __________ uno stabile
d’appartamenti denominato “__________ __________ ”, costituito in PPP prima
dell’avvio dei lavori di costruzione. Infatti, il 15 marzo 2000 aveva
sottoscritto un contratto di compravendita con __________ __________ per
l’acquisto della PPP n. __________ (quota di 322/1000) al prezzo
di fr. 2'930'000.-. Successivamente, il 18 settembre 2000
aveva venduto la PPP n. __________ (quota di 201/1000) a __________ __________
al prezzo di fr. 1'000'000.-.
Per
problemi tecnico-finanziari la prevista costruzione non poteva venire
realizzata. Pertanto, il 27 settembre 2001 il notaio __________ rogava un nuovo
atto pubblico di compravendita con cui __________ __________ vendeva l’intera
part. __________, di mq 2000, a __________ __________ e a sua madre __________,
in comproprietà in ragione di 2/3 al figlio e di 1/3 alla madre, al prezzo
complessivo di fr. 3’520'000.-.
1.3.
Il
24 ottobre 2002 l’UT di __________ notificava a __________ __________ la
tassazione sugli utili immobiliari, deducendo dal valore di alienazione rogato
il valore di acquisto, che veniva accertato in fr. 1'175'000.- (a fronte di
quello dichiarato dal contribuente di fr. 1'390'040.-), i costi di costruzioni
che venivano determinati in fr. 18'121.- (a fronte di costi, fatti valere
dall’alienante, di fr. 1'616'877.-), le provvigioni di fr. 137'304.- (come a
dichiarazione) e costi di acquisto e vendita di fr. 24'113.-. Ne risultava un
utile imponibile di fr. 2'208'845.- e un’imposta dovuta di fr. 88'353.-,
essendosi l’intero utile realizzato in capo alla vecchia part. n. __________,
acquistata oltre vent’anni prima dal padre dell’alienante.
1.4.
Il
reclamo presentato da __________ __________, avvalendosi del patrocinio della
__________ __________ __________ __________, con cui faceva valere costi di
miglioria per oltre un milione di franchi, veniva respinto con decisione su
reclamo del 27 dicembre 2002, argomentando che è difficile sostenere che i
costi di progettazione sarebbero inclusi nel prezzo di vendi-ta, dal momento
che i progetti non sono stati utilizzati dagli acquirenti e che le perdite
subite vendendo le particelle acquistate nel 1999 e confluite nella part.
__________ non sono compensabile con l’utile maturato sulla part. n.
__________.
- 2.1.
Con
il presente tempestivo ricorso __________ __________, ora assistito dall’avv.
dott. __________, dopo aver ripercorso l’iter che ha condotto alla
compravendita imponibile, chiede che i costi di progettazione siano dedotti
dall’utile accertato. Dal contratto di compravendita risulterebbe che i
compratori si sono impegnati a costituire la nuova part. n. __________ in PPP,
il che significherebbe che anche avrebbero acquistato i diritti sul progetto
che l’arch. __________ aveva realizzato in precedenza. Degli ulteriori
argomenti verrà detto in seguito, per quanto necessario.
2.2.
L’UT,
pur respingendo nella sostanza il ricorso, ammette la deduzione di alcune
posizioni, segnatamente il costo degli studi geologici (fr. 25'963.-),
il costo dello studio di stabilità della cavità per la realizzazione del garage
sotterraneo (fr. 17'630.-) e la fattura della ditta __________ __________
__________ di fr. 51'759.-. Degli ulteriori argomenti verrà detto in seguito,
per quanto necessario.
2.3
In
occasione dell’udienza del 10 marzo 2003, dopo aver attentamente esaminato i
progetti fatti elaborare dal ricorrente, segnatamente la posizione dell'accesso
e del garage sotterraneo e dell'accesso con lift a favore della part. n.
__________, tenuto altresì conto che non sono state considerate le migliorie
apportate alla villa che sorge sul mapp. n. 1706, su proposta del giudice, si è
convenuto di elevare le spese di miglioria deducibili a fr. 460'000.-,
invariate rimanendo le altre posizione, con conseguente diminuzione dell'imposta
a fr. 70'678.65.
L'Ufficio
di tassazione ha aderito seduta stante alla proposta. Il patrocinatore del
ricorrente ha comunicato l'adesione del suo cliente alla proposta con lettera
raccomandata del 20 marzo 2003.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo è riformata conformemente a quanto convenuto
(consid. 2.3.) e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione
per l'emissione del nuovo conteggio.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Non si assegnano
ripetibili
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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