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rappr. da: RAPP0
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che, non
avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2003 A neppure
in seguito alla diffida raccomandata del 15 maggio 2003, con decisione del 12
giugno 2003 l'Ufficio di tassazione di __________ __________ infliggeva alla
contribuente una multa disciplinare di fr. 675;
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che, con
scritto del 13 luglio 2003, la nipote __________ __________ -__________
trasmetteva all'Ufficio esazione e condoni copia di una lettera con cui il 7
giugno 2003 aveva comunicato all'autorità di tassazione la morte della
contribuente, avvenuta il __________ __________ 2003, e avvertiva nel contempo
che eredi erano i fratelli della defunta, __________ e __________;
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che, con
decisione del 16 luglio 2003, l'autorità di tassazione respingeva il reclamo,
adducendo che né la contribuente né gli eredi avevano chiesto una proroga del
termine per l'inoltro della dichiarazione entro la fine di marzo;
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che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
-__________ chiede l'annullamento della multa disciplinare e della tassa di
diffida di fr. 30, argomentando che la defunta contribuente era stata degente
in ospedale fin dal dicembre del 2002 per un tumore al cervello;
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che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
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che nella
fattispecie sia la diffida e la relativa tassa sia la multa disciplinare sono
state indirizzate dall'Ufficio di tassazione alla signora __________
__________, che è tuttavia morta il 26 aprile 2003, cioè prima dell'intimazione
delle decisioni in questione;
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che la
ricorrente è nipote (precisamente figlia del fratello) della defunta
contribuente e non risulta essere erede di quest'ultima, con la conseguenza che
la sua legittimazione a ricorrere appare più che dubbia, alla luce degli
articoli 11 cpv. 1 LT e 12 cpv. 1 LIFD, che prevedono che gli eredi subentrino
nei diritti ed obblighi fiscali del contribuente defunto;
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che la
questione può tuttavia essere lasciata aperta, essendo le decisioni contestate
nulle e dovendo la nullità essere rilevata d'ufficio in ogni momento e da ogni
istanza statale (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, art. 95 DIFD, n. 11, p.
200);
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che,
infatti, è vero che la successione fiscale istituita dagli articoli 11 LT e 12
LIFD prevede anche la successione nella procedura fiscale, cioè il subentrare
degli eredi anche nella posizione processuale del contribuente defunto, con la
conseguente assunzione di ogni obbligo e di ogni diritto di quest'ultimo nelle
procedure di tassazione, reclamo e ricorso (Greminger,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, art. 12 LIFD, n. 9, p. 101);
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che
tuttavia la morte del contribuente determina un mutamento delle parti ("Parteiwechsel"),
che fa subentrare gli eredi anche negli obblighi fiscali del defunto (Greminger, op. cit., art. 12 LIFD, n.
10, pp. 101-102);
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che, nel
presente caso, la morte della contribuente è avvenuta proprio poco dopo la
scadenza del termine per l'inoltro della dichiarazione, ma l'autorità fiscale
non ne è stata a conoscenza fino al successivo mese di giugno ed ha pertanto
diffidato a collaborare, con la decisione del 15 maggio 2003, una parte che era
ormai morta;
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che la
diffida costituisce condizione oggettiva per la punizione del contribuente: la
legge prevede infatti la multa per chi, nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la
LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime (artt. 257
LT e 174 LIFD);
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che tanto
la diffida quanto la successiva multa sono dunque state intimate ad una parte
che era già morta, con la conseguenza che entrambe le decisioni appaiono nulle;
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che, del
resto, se anche la multa fosse stata intimata agli eredi, l'esito non sarebbe
diverso, per il fatto che la diffida non sarebbe stata precedentemente
notificata a loro bensì alla defunta contribuente;
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che,
inoltre, anche nell'eventualità in cui la multa non fosse nulla, della stessa
non potrebbero essere chiamati a rispondere gli eredi (Känzig/Behnisch, op. cit., art. 131 DIFD, n. 22, p. 548);
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che
infatti per la contravvenzione di violazione di obblighi procedurali non è
prevista una responsabilità degli eredi simile a quella esistente in relazione
alla sottrazione d'imposta (art. 262 LT e art. 179 LIFD), con la conseguenza
che trova applicazione l'art. 48 cpv. 3 CP, secondo cui la multa si estingue
con la morte del condannato;
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che deve
pertanto essere constatata la nullità della decisione impugnata.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).