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Numero d'incarto:
80.2003.112
Data decisione, Autorità:
22.09.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.112
Lugano
22 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 5 agosto 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, con
decisione del 14 ottobre 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ __________
notificava ai coniugi __________ e __________ __________ le seguenti
tassazioni:
Ø IC/IFD
2001/2002 (assoggettamento dal 1.1.2001 al 31.5.2001), nella quale commisurava
il reddito imponibile in fr. 70'365 per l'IC e fr. 83'095 per l'IFD e la
sostanza imponibile in fr. 154'758;
Ø IC/IFD
2001/2002 (tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa,
assoggettamento dal 1.6.2001 al 20.3.2002 per l'IC e fino al 31.12.2002 per
l'IFD), nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 51'151 per l'IC e
fr. 63'145 per l'IFD e la sostanza imponibile in fr. 154'758;
Ø IC
2001/2002 (tassazione intermedia per modifica dei rapporti intercantonali,
assoggettamento dal 21.3.2002 al 31.12.2002), nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 47'228 e la sostanza imponibile in fr. 97'060;
-
che, in
data 20 maggio 2003, __________ __________ impugnava le tassazioni intermedie,
lamentando la mancata deduzione degli interessi passivi e del relativo mutuo;
-
che
l'autorità fiscale chiedeva al contribuente, con scritto del 23 maggio 2003, di
giustificare il ritardo nella presentazione del reclamo;
-
che il
reclamante rispondeva, con lettera del 7 giugno 2003, spiegando di avere trascorso
gran parte del termine di reclamo in Italia e in Austria per ragioni familiari
e lavorative e sottolineava di avere considerato la tassazione intermedia come
"in un certo senso provvisoria", poiché "non poteva riflettere
con esattezza l'attuale situazione di ricavi e spese nel biennio in questione";
-
che, con
decisione del 14 luglio 2003, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile
il reclamo, in quanto tardivo;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
chiede che sia rivisto il calcolo dell'imposta intermedia, che sarebbe viziato
dal fatto di includere il valore fiscale e il valore locativo dell'appartamento
acquistato a __________, senza tuttavia tenere conto dell'ipoteca e dei relativi
interessi passivi;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che in
materia di imposta federale diretta gli articoli 132 e 133 LIFD prevedono analoghe
disposizioni;
-
che
l'autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il gravame del ricorrente,
adducendone la tardività, essendo lo stesso stato inoltrato solo il 20 maggio
2003, contro una decisione notificatagli il 14 ottobre 2002;
-
che
l'argomento invocato dal ricorrente a sostegno della richiesta di restituzione
del termine è chiaramente inidoneo a giustificare l'accoglimento della sua
richiesta: se anche si volesse ammettere che egli, come asserisce, sia stato
assente dalla Svizzera nel corso dei trenta giorni successivi all'initmazione
della decisione, ciò non giustificherebbe comunque un ulteriore ritardo di mezz'anno;
-
che la
decisione dell'Ufficio di tassazione, considerata come risposta ad una domanda
di restituzione dei termini, appare pertanto incensurabile;
-
che
tuttavia le argomentazioni contenute nel ricorso si attagliano anche, se non di
più, ad una istanza di revisione, laddove il ricorrente lamenta un "grave
errore d'ufficio", commesso dall'autorità di tassazione, che avrebbe
incluso nella tassazione intermedia contestata il valore dell'immobile
acquistato ed il relativo reddito ma non anche il debito e gli interessi
ipotecari;
-
che,
infatti, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una
decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD);
-
che, nel
caso in questione, emerge dagli atti trasmessi a questa Camera dall'Ufficio di
tassazione che le modalità di finanziamento dell'acquisto immobiliare di
__________ (GR) erano state rese note dai contribuenti all'autorità di
tassazione, la quale era quindi a conoscenza dell'esistenza del debito
ipotecario;
-
che,
d'altronde, non può essere rimproverato ai contribuenti il fatto che l'Ufficio
di tassazione abbia emesso la tassazione intermedia senza attendere l'invio di
un conteggio relativo agli interessi passivi, tanto più che è noto che gli
istituti di credito sono soliti inviare ai propri clienti le attestazioni a
fini fiscali solo dopo la fine del periodo di computo;
-
che,
tuttavia, gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la
competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la
decisione oggetto della domanda;
-
che
pertanto gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché entri nel
merito dell'istanza di revisione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è respinto.
§ Gli
atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché consideri il ricorso come istanza
di revisione delle tassazioni intermedie del 14 ottobre 2002.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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