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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.11
Data decisione, Autorità:
18.02.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.11
Lugano
18 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2003
in materia di: revisione IC/IFD 97/98,
99/00
presentato da:
.. __________ __________, __________
__________ __________. __________
rappr. da: __________ __________, __________
__________ __________. __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
istanza del 24 dicembre 2002, __________ __________ chiedeva la revisione delle
tassazioni IC/IFD 1997/98 e 1999/2000, lamentando la mancata deduzione di un
debito ipotecario, omissione riconducibile ad inadempienze della Fiduciaria
__________ __________ di __________;
-
che
l'Ufficio di tassazione di __________ respingeva l'istanza, con decisione
dell'11 gennaio 2003, negando l'esistenza di uno dei motivi di revisione
previsti dalla legge ed argomentando inoltre che le eventuali inadempienze del
suo rappresentante non sarebbero comunque opponibili all'autorità di
tassazione;
-
che la
contribuente riconfermava la propria posizione nel reclamo del 14 gennaio 2003
contro la suddetta decisione;
-
che anche
il reclamo veniva respinto dall'Ufficio di tassazione, con decisione del 20
gennaio 2003, nella quale si ribadiva l'irrilevanza dell'eventuale inadempienza
della fiduciaria e si attirava l'attenzione sul fatto che l'immobile che
sarebbe gravato da ipoteca non figurava neppure fra gli elementi imponibili;
-
che, con
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede ora la
revisione delle tassazioni, per gli stessi periodi fiscali, della defunta madre
__________ __________;
-
che, in
data 4 febbraio 2003, il presidente della Camera ha avvertito la ricorrente di
non poter entrare nel merito del ricorso, non essendo quest'ultimo riferito
alla decisione su reclamo del 20 gennaio 2003, relativa alle tassazioni
personali della ricorrente, e l'ha invitata pertanto a ritirare il gravame;
-
che la
ricorrente ha risposto con scritto dell'8 febbraio 2003, limitandosi a spiegare
di avere chiesto con ricorso la revisione delle tassazioni della madre solo
perché la sostanza immobiliare ora di sua proprietà era ancora a lei intestata
nei periodi fiscali contestati;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente se un ricorso è
ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini
di legge e presentato da una persona legittimata;
-
che, per
l'art. 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti
alla Camera di diritto tributario;
-
che,
nella fattispecie, la decisione impugnata si riferisce alle tassazioni, passate
in giudicato, di __________ __________, mentre il ricorso alla Camera di
diritto tributario fa riferimento alla tassazione della defunta madre della
ricorrente, __________ __________;
-
che, come
già anticipato alla ricorrente nello scritto del 4 febbraio 2003, è dunque
evidente che questa Camera non può entrare nel merito del ricorso contro la decisione
dell'Ufficio di tassazione;
-
che,
dall'altra parte, la Camera non può neppure considerare il ricorso come istanza
di revisione delle tassazioni di __________ __________, per il fatto che gli
articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale
all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;
-
che è
infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada
proposta al judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la
decisione della quale si postula la revisione;
-
che, in
altre parole, se la ricorrente volesse chiedere la revisione delle proprie tassazioni,
dovrebbe indirizzare la relativa istanza all'Ufficio di tassazione, quale autorità
"che ha preso la decisione oggetto della domanda";
-
che il
ricorso è pertanto irricevibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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