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Numero d'incarto:
80.2003.105
Data decisione, Autorità:
05.08.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.105
Lugano
5 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 17 luglio 2003
in materia di: IC/IFD 01/02 intermedia
presentato da:
__________ __________,
-__________
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che Ina
__________, coniugata, svolge l'attività di infermiera presso l'Ospedale
__________ di __________;
-
che, con
istanza del 7 marzo 2003, la contribuente chiedeva una tassazione intermedia,
osservando di essere diventata madre il 1° dicembre 2000 e di avere preso un
congedo non pagato di sei mesi nel corso del 2001, per poi riprendere
l'attività lavorativa a tempo parziale;
-
che
l'Ufficio di tassazione di __________ __________ respingeva l'istanza della
contribuente, con decisione del 20 maggio 2003, argomentando che, in base alle
informazioni assunte presso il datore di lavoro, ella aveva beneficiato di un
congedo di soli 5 mesi al termine del congedo di maternità, con la conseguenza
che non poteva esserle riconosciuta la tassazione intermedia per cessazione
dell'attività lucrativa;
-
che la
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 giugno 2003,
nel quale sottolineava la circostanza che il suo reddito dopo la ripresa
dell'attività lucrativa era nettamente inferiore a quello percepito prima del
congedo;
-
che
l'autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 26 giugno
2003, richiamando il tenore dell'art. 321i LT, che non ammette deroghe, e
avvertendo che una diversa interpretazione della legge comporterebbe una
disparità di trattamento;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ ripropone la
richiesta di tassazione intermedia, in base all'argomento che la sua situazione
sarebbe uguale a quella di chi avesse smesso di lavorare per oltre sei mesi ed
avesse poi ripreso l'attività a tempo pieno;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che di
regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio
civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT);
-
che
all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
Ø per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
Ø per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT);
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);
-
che la
base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento
vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv.
3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT);
-
che la
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato,
si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 p. 385);
-
che,
proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi
presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito
effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich,
Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht
über die direkten Steuern - Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den
harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278);
-
che si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei
presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45
LIFD, 55 LT);
-
che, per
la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione
intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei
rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT);
-
che il
Tribunale federale ha escluso che il passaggio da un'attività lucrativa a tempo
pieno a un'attività a tempo parziale e viceversa costituisca motivo di
intermedia (ASA 53 p. 188);
-
che,
secondo l'art. 50 cpv. 2 LT, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio
2003, il periodo fiscale corrisponde all'anno civile, con la conseguenza che,
nel periodo toccato dal passaggio da un sistema all'altro di tassazione si
verifica un cosiddetto "vuoto di tassazione": i redditi ordinari
realizzati nei due anni che immediatamente precedono il primo anno di
tassazione (2001 e 2002) secondo il metodo annuale postnumerando non
sono considerati e, analogamente, in questi medesimi due anni, non sono nemmeno
fiscalmente riconosciuti le deduzioni e i costi ordinari;
-
che, per
evitare che, in questa fase di transizione, il contribuente sia avvantaggiato o
penalizzato per il solo fatto che cambiano le basi temporali alle quali si
riferisce l'imposta ordinaria, la legge tributaria (art. 321a - 321i LT 2003)
prevede una disciplina particolare che, in sostanza, stabilisce di
assoggettare, ad un'imposta annua intera, i redditi straordinari degli anni
2001 e/o 2002 e di riconoscere le spese straordinarie sostenute dal
contribuente in questi due medesimi anni;
-
che, al
di fuori di quanto prevedono le norme transitorie in questione, non è previsto
alcun altro accorgimento per attenuare gli effetti del passaggio al sistema
postnumerando;
-
che, per
quanto concerne le tassazioni intermedie del periodo 2001/2002, i presupposti
cui l'art. 55 LT 1994 subordina l'emissione di una tassazione intermedia saranno
normalmente applicabili anche se si verificano negli anni 2001 e 2002
("vuoto di tassazione");
-
che
l'unica eccezione prevista, a tale riguardo, concerne il requisito temporale
per poter beneficiare di una tassazione intermedia: secondo la giurisprudenza,
il presupposto "qualitativo" della tassazione intermedia deve
perdurare per almeno 24 mesi;
-
che, nel
periodo del "vuoto di tassazione" (2001 e 2002), la tassazione
intermedia è normalmente data se l'elemento generatore dell'intermedia perdura
almeno 24 mesi, a prescindere dal fatto che, ai fini del calcolo della durata
dei 24 mesi, si sconfini o meno nel 2003, alla sola condizione che il motivo
che occasiona la tassazione intermedia (cioè una delle condizioni dell'art. 55
LT 1994) si perfezioni entro il 31 dicembre 2002;
-
che, con
l'art. 321i LT 2003, il Gran Consiglio ha tuttavia esteso – limitatamente al
periodo transitorio del "vuoto di tassazione" (cioè gli anni 2001 e
- – la possibilità di applicare la tassazione intermedia ai casi di
cessazione dell'attività lavorativa anche quando la durata della cessazione
dell'attività è inferiore ai 24 mesi, ma è di almeno 6 mesi negli anni 2001 e
2002;
-
che tale
eccezione è stata voluta per evitare che chi si trova in questa situazione sia
eccessivamente penalizzato dal cambiamento del sistema di tassazione poiché –
difettando del requisito temporale (durata di 24 mesi) – non potrebbe
normalmente beneficiare della tassazione intermedia;
-
che il
Consiglio di Stato ha così motivato, nel proprio messaggio al Gran Consiglio,
la proposta di introdurre l'articolo citato:
… in regime praenumerando
biennale (e in applicazione del citato art. 55 lett. e) - chi inizia o
cessa un'attività lavorativa per un periodo di tempo inferiore ai due anni non
ha normalmente diritto ad una tassazione intermedia. Questo per la ragione che
la variazione (temporanea) del reddito da attività lavorativa è considerata nel
periodo fiscale (praenumerando) successivo. Così ad esempio se un contribuente
ha cessato per sei mesi di lavorare nel 1999 (computo del periodo fiscale
2001/2002) non ottiene la tassazione intermedia nel periodo fiscale 1999/2000,
ma il suo minor reddito sarà considerato nel periodo fiscale 2001/2002. La
situazione è quindi per così dire sanata nel periodo fiscale successivo.
Per
i casi che dovessero verificarsi negli anni 2001 e 2002 questa correzione a
posteriori non è tuttavia più possibile poiché, nel periodo fiscale 2003, non
si tassano i redditi 2001 e 2002 (che cadono nel "vuoto di
tassazione"), ma il reddito del medesimo 2003.
Ne
consegue che il contribuente che dovesse - nel 2001 o nel 2002 - sospendere
temporaneamente (per meno di due anni) la propria attività lavorativa non
potrebbe più "compensare" il minor reddito conseguito e sarebbe
quindi ingiustamente penalizzato. Al contrario anche chi inizia un'attività temporanea
(per meno di due anni) nel 2001 o nel 2002 sarebbe ingiustamente avvantaggiato
per il fatto che il reddito conseguito non potrebbe essere colpito
(Messaggio
n. 5138 del 6 luglio 2001, concernente un progetto di modifica della Legge
tributaria e della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli
cinematografici per l'introduzione di nuovi sgravi fiscali finalizzati al
sostegno dei redditi e al rilancio competitivo dell'economia e per il passaggio
al sistema di tassazione annuale postnumerando delle persone fisiche, par.
B.VII.9);
-
che,
tuttavia, tale disposizione ha un campo di applicazione ben preciso e si limita
ad una deroga alla regola della durata di 24 mesi per la sola intermedia nel caso
della cessazione dell'attività lucrativa e, fra l'altro, non si estende al caso
dell'inizio (anche solo temporaneo) di attività lavorativa, in modo da non
peggiorare la situazione dei contribuenti interessati;
-
che altre
disposizioni transitorie non sono previste dal legislatore né possono essere
create dall'autorità fiscale o dal tribunale;
-
che, in
particolare, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che non è possibile
considerare il minor guadagno causato da una riduzione dell'attività nel
2001/2002, se non vi è una cessazione dell'attività lucrativa durata almeno 6
mesi (CDT n. ..__________ del 24 settembre 2002 in
re B.P.);
-
che per
le stesse ragioni deve essere confermata la decisione contestata dalla ricorrente:
da un lato, la cessazione dell'attività lucrativa è durata solo 5 mesi e non ha
quindi raggiunto il minimo previsto dalla disposizione transitoria ricordata,
e, dall'altro, la mera riduzione del reddito (ripresa dell'attività al 70% dopo
il congedo di maternità) non giustifica una modifica delle basi di calcolo;
-
che del
resto la mera riduzione del reddito, anche in misura rilevante, non costituisce
condizione sufficiente per una tassazione intermedia, se manca uno dei
cosiddetti presupposti "qualitativi": il Tribunale federale ha più
volte ribadito che la disposizione relativa alla tassazione intermedia esige
l'adempimento di due condizioni: da un lato l'esistenza di un particolare
evento (p. es. la cessazione di una professione), e dall'altro un mutamento duraturo
ed essenziale delle basi dell'attività lucrativa, ossia una modifica
strutturale profonda e stabile della situazione professionale globale del
contribuente;
-
che,
sempre secondo il Tribunale federale, queste due condizioni devono essere soddisfatte
cumulativamente (Tribunale federale, 31 gennaio 2000, in RDAT II-2000 n.
20t, consid. 5b, con riferimento a: DTF 115 Ib 8 consid. 3a; ASA
60 p. 335 consid. 3a; RDAT 1998 II n. 196 p. 341 consid. 4b; Masshardt,
Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2a ed., Zurigo 1985, n. 23-25 ad art. 96, p. 446; Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu
et de la fortune, 2a ed., Losanna 1998, p. 469);
-
che su tali basi, l'Alta Corte ha negato la tassazione
intermedia a due coniugi che, alla nascita della loro figlia, avevano ridotto
l'attività rispettivamente al 50% e all' 80% ed avevano quindi subito una
drastica riduzione del reddito complessivo;
-
che,
nella sentenza in questione, i giudici federali hanno osservato che, benché la
situazione economica dei coniugi non differisse sostanzialmente da quella che
si sarebbe verificata in caso di cessazione totale dell'attività di un solo
coniuge, il testo di legge – chiaro e preciso in merito alle condizioni che
devono essere adempite per poter ammettere un motivo d'intermedia (RDAT
1998 II n. 19t p. 341 consid. 5b) – impediva di trarre le medesime conseguenze
(RDAT II-2000 n. 20t, consid. 6b);
-
che
pertanto, pur comprendendo le difficoltà economiche in cui può essere venuta a
trovarsi la famiglia della ricorrente, per effetto della tassazione fondata sui
redditi del biennio precedente, e pur condividendo anche le sue considerazioni
in merito alla situazione disagevole in cui spesso si trovano le donne che lavorano,
questo giudice non può che applicare la legge adottata dal Gran Consiglio;
-
che
nessuna conclusione può per contro essere ricavata dalla sentenza di questa
Camera citata dalla ricorrente (CDT n. ..__________ del 29
dicembre 1995, in RDAT I-1996 n. 14t), per il fatto che si tratta di una
decisione fondata su una disposizione (l'art. 99 cpv. 1 lett. e della
legge tributaria del 1976), che è stata in seguito abrogata, in quanto incompatibile
con la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e
dei comuni (LAID);
-
che il
ricorso deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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