AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.96
Data decisione, Autorità:
15.10.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00096
Lugano
15 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2002
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
rappr. da: __________.
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ e __________
__________ sono proprietari del foglio
PPP n. __________ sul fondo base mapp.
n. __________ RFD di __________. Nel corso degli anni 1995 e 1996 i
contribuenti hanno proceduto a effettuare ingenti lavori di ristrutturazione,
per complessivi fr. 822'000.-,
tra i quali anche quelli relativi alla terrazza della loro abitazione per un
importo di fr. 81'130.-.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 i contribuenti chiedevano la deduzione
per spese di manutenzione di un importo di fr. 91’521.- di media annua, che veniva
ammesso dall’Ufficio di tassazione solo in misura limitata e, meglio, di fr.
51'388.- (cfr. notifica della tassazione del 18 dicembre 2000).
1.2.
I
contribuenti presentavano reclamo in tempo utile, chiedendo la deduzione
integrale delle spese di manutenzione fatte valere con la dichiarazione
d’imposta.
Con
decisione del 17 maggio 2002 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo,
poiché i costi, di cui era stata chiesta la deduzione, sarebbero stati relativi
alla ricostruzione della terrazza con relativa creazione di una nuova
autorimessa.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i coniugi __________,
assistiti dallo Studio fiduciario __________
__________, propongono nuovamente la
deduzione delle spese della terrazza a titolo di spese di manutenzione.
Degli
argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
2.2.
In
occasione dell’udienza del 10 settembre 2002 le parti si sono confermate nelle
rispettive posizione. posizioni.
Su
richiesta del giudice delegato, i ricorrenti hanno prodotto la domanda di costruzione
e i relativi pianii.
- 3.1.
Il
contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di
manutenzione, i premi di assicurazione e le spese di amministrazione da parte
di terzi (art. 31 cpv. 2 LT; art. 32 cpv. 2 LIFD).
Sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile,
ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività
(cfr. Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; per le molte CDT
n. 80.97.00110 e 80.97.00111 del 5 dicembre 1997 in re P., in RDAT
I-1998 n. 18t).
3.2.
In un
sentenza di principio, questa Camera ha avuto modo di affrontare approfonditamente
la questione relativa alla deduzione dei costi di manutenzione di un immobile
(e la loro distinzione dai costi delle opere di miglioria), precisando che essa
può essere fatta valere solo in relazione a immobili esistenti (CDT n. ..__________e __________7. del 5 dicembre 1997 in re P., in RDAT
I-1998 n. 18t).
I lavori
effettuati nella parte, a suo tempo adibita a negozio e autorimessa, annessa
alla villa, che ha di fatto comportato la demolizione del manufatto esistente e
la sua ricostruzione (con pianta diversa ma con volumetria inalterata), pone il
problema della qualifica dei lavori effettuati e, meglio, se siano da assimilare
per importanza e ampiezza a una nuova costruzione o se, invece, rientrino
ancora nel quadro di un riattamento (ammodernamento) dell’immobile.
3.3.
Dottrina
e giurisprudenza in materia edilizia hanno sviscerato i criteri distintivi
delle singole attività edificatorie, segnatamente la distinzione tra
ricostruzione, trasformazione e rinnovazione (cfr. Scolari, Commentario,
Bellinzona 1996, p. __________ss., n. __________ss.; Zimmerlin, Baugesetz des
Kantons Aargau, Aarau __________, p. __________s.).
Ricostruzione significa non solo costruire un’opera al posto di una demolita o distrutta
da eventi naturali, ma anche sostituire elementi principali di un’opera
esistenti con altri elementi simili, lasciando sussistere soltanto alcune parti
secondarie dell’opera preesistente, ad esempio soltanto i muri perimetrali ,
nel rispetto del volume, della destinazione e dell’ubicazione dell’edificio demolito
(Scolari, op. cit., n. 643 con riferimenti).
Trasformazione, invece, è nozione che richiede una ulteriore precisazione. Essa è sostanziale,
importante, quando viene alterata la fisionomia originaria della costruzione,
come quando sono modificate le caratteristiche volumetriche (sia formali che
qualitative), la superficie dei piani, l’aspetto esterno e la destinazione
d’uso di un edificio (Scolari, op. cit., n. 645 con riferimenti; RDAT
1991-I n. 44/I). Per contro, la trasformazione parziale è
di secondaria importanza, accessoria, ha cioè un carattere limitato,
qualitativamente e quantitativamente contenuto. Devono rimanere sostanzialmente
immutati il volume, l’aspetto e la destinazione dell’opera edilizia, ossia
conservare la precedente identità (Scolari, op. cit., n. 646 con
riferimenti; inoltre RDAT 1985, n. 87; RDAT 1993-I n. 79/I; DTF
115 Ib 317, consid. 3a; inoltre Ämisegger,
Introduction à la loi fédérale sur l’ aménagement du territorire, p. 108 s.). Essa non deve eccedere certi limiti. A tal fine, il diritto federale
in materia di protezione delle acque conosceva la “regola del quarto” (Scolari,
loc. cit.)
Ci si
trova invece in presenza di lavori di rinnovazione (riattamento)
quando i lavori di manutenzione, riparazione e ammodernamento lasciano intatto
il volume, l’aspetto esteriore e la destinazione dell’immobile. Gli interventi
riguardano in sostanza il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell’edificio e, inoltre, l’inserimento di elementi
accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, come pure
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio (Scolari,
op. cit., n. 651).
Qualora
risultasse problematico distinguere tra ricostruzione e trasformazione, rispettivamente
tra trasformazione e rinnovazione ci si potrà fondare sul raffronto tra il
valore intrinseco esistente e il valore aggiunto, vale a dire il costo dei
lavori previsti (Scolari, op. cit., n. 652).
3.4.
Come già
ricordato in CDT n. ..__________e
..
__________del 5 dicembre 1997 (cfr. in RDAT
I-1998 n. 18t), questa digressione nel diritto edilizio, con l’ausilio della
più recente dottrina, consente di trarre alcune conclusioni fondamentali nel
campo del diritto fiscale.
La
ricostruzione di un immobile deve essere assimilata, come nel diritto edilizio,
in tutto e per tutto a una nuova costruzione, cosicché non possono entrare in
considerazione lavori di manutenzione fiscalmente rilevanti e quindi deducibili
dal reddito della persona fisica, risp. dall’utile della persona giuridica. Non
ne va diversamente, in linea di principio, nel caso di trasformazione
sostanziale. Per contro, in caso di trasformazione soltanto parziale e, a
maggior ragione, di rinnovazione occorrerà procedere a un esame analitico per
distinguere gli interventi che hanno carattere di manutenzione da quelli che
invece costituiscono delle vere e proprie migliorie.
3.5.
Sempre
come già ricordato in CDT n. 80.97.00110 e 80.97. 00111 del 5 dicembre
1997 (cfr. RDAT I-1998 n. 18t), queste conclusioni di principio si
giustificano, a maggior ragione, se si considerano le esigenze di praticabilità
del diritto. L’autorità fiscale non deve soltanto stabilire nell’ambito
dell’imposta ordinaria sul reddito l’ammontare delle deduzioni relative al
reddito della sostanza, ma deve anche determinare, nell’ambito dell’imposizione
degli utili immobiliari, l’utile imponibile. Occorre quindi che essa possa far
capo, per quanto possibile, a criteri giuridici certi, di semplice
applicazione, ma anche autonomi, cioè sottratti all’ interesse immediato delle
parti. Considerare che in una ricostruzione possano annidarsi spese di manutenzione
condurrebbe all’ assurdo che, in caso di vendita dell’immobile, l’alienante non
avrebbe la possibilità di dedurre integralmente il costo dell’ investimento
(cfr. art. 129 LT) ma unicamente il costo dell’ investimento “depurato” dal
costo di presunti (ex lege) lavori di manutenzione. Il che
consentirebbe, secondo criteri largamente soggettivi, di aprire la porta alla
ripartizione del guadagno tra imposta speciale sull’utile immobiliare (che è
un’imposta di carattere reale) e imposta ordinaria secondo valutazioni soggettive
e persino di convenienza o, meglio, del gioco dell’aliquota a dipendenza della
durata della proprietà.
Se poi si
considera che tra nuova costruzione e ricostruzione non sussiste alcuna
differenza di sostanza, si giungerebbe alla conclusione paradossale che, anche
in caso di nuova costruzione, non tutto il costo dell’investimento sarebbe
deducibile dal valore dell’alienazione, dilatando così artificiosamente l’utile
immobiliare.
3.6.
La
giurisprudenza di questa Camera è stata confermata dal Tribunale Federale, per
il quale interventi di manutenzione, i cui costi possono essere dedotti dal
reddito imponibile, possono sussistere solo in relazione ad edifici già
esistenti e non per contro in presenza di strutture edilizie nuove, dove l'
intero investimento deve essere qualificato come acquisizione di un bene patrimoniale
(STF del 24 febbraio 1999 in re P., in RDAT II-1999 n. 21t).
Non
diversamente dalla giurisprudenza ticinese anche la giurisprudenza di altri cantoni
ha stabilito che i cosiddetti costi di mantenimento (Instandstellungskosten),
vale a dire relativi a manutenzioni che vengono effettuate a grande distanza di
tempo, non rientrano nella nozione di costi periodici di manutenzione, ma
costituiscono costi di investimento, in quanto "mantenimento trascurato"
(StE 2000 B 25.6 n. 38)
- Venendo
alla fattispecie in esame, non appena si esaminino i piani allegati alla domanda
di costruzione, che già da sola costituisce un serio indizio a favore della
tesi sostenuta dall’autorità fiscale, ci si avvede che l’annesso alla villa,
sul quale trovava posto la terrazza, è completamente stato demolito perché fatiscente
ed è stato integralmente ricostruito, secondo gli standard attualmente in
vigore, con una forma diversa, più allungata e meno profonda, anche se
mantenendo inalterata la volumetria quanto meno sopra il livello di via __________. Il nuovo manufatto, grazie alla
sua forma più allungata, è stato completamente adibito a parcheggio su due
livelli, in grado di ospitare ora una decina di veicoli, e non più anche a negozio.
4.2.
Questa
situazione non muta, come invece vorrebbero i ricorrenti, per il semplice fatto
che la villa non ha subito modifiche di rilievo, ma ha conservato inalterate
dopo il restauro le sue caratteristiche di dimora padronale. Né la situazione
muta per effetto del raccordo, poco importa se creato ex novo o soltanto
mantenuto, tra il nuovo manufatto e la villa e nemmeno per il fatto che sulla
soletta del nuovo manufatto continua a trovare posto come in precedenza la
terrazza-giardino della villa. Ciò che invece appare determinante è il fatto
che la soletta era marcescente e non più in grado di sorreggere la
terrazza-giardino, al punto che ha dovuto essere integralmente demolita e
ricostruita secondo nuovi criteri.
4.3.
Decidere
diversamente, in un caso come il presente, significherebbe di fatto rendere
completamente insicuro e quindi impraticabile il discrimine tra manutenzione e
miglioria / ricostruzione.
Non mette
pertanto conto, per quanto precede, addentrarsi nel dettaglio delle diverse
spese sostenute per la ricostruzione del manufatto, precedentemente adibito a
autorimessa e negozi, annesso alla villa.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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