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Numero d'incarto:
80.2002.84
Data decisione, Autorità:
02.07.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00084
Lugano
2 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
decisione del 18 marzo 2002, l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ e __________
__________ __________,
domiciliati a __________, la tassazione
IC/IFD 2001/2002, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 60'212
per l'IC e in fr. 62'673 per l'IFD;
-
che, in
data 19 aprile 2002, il contribuente inteponeva reclamo contro la suddetta
decisione, chiedendo, da un lato, una tassazione intermedia, per tenere conto
del fatto che nel periodo di computo egli aveva dovuto mantenere la moglie e
due figli, e, dall'altro, la deduzione di spese professionali non ammesse;
-
che, nel
reclamo, il contribuente chiedeva un colloquio "per valutare la
possibilità di sottoporre il caso direttamente alla Camera tributaria";
-
che, il
14 maggio 2002, l'Ufficio di tassazione di Locarno ed il reclamante sottoscrivevano
un verbale del seguente tenore:
Conformemente
ai disposti dell'art. 206, cpv. 2, LT e con il consenso delle parti si conviene
di trasmettere il reclamo quale ricorso alla Camera di diritto tributario;
-
che
l'Ufficio ha pertanto trasmesso il reclamo a questa Camera;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che il
reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente
motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e
degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario (art. 206 cpv. 3 LT
1994; art. 132 cpv. 2 LIFD);
-
che, con
questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto
della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150;
inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio
1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD, p. 419; Zweifel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
2000, vol. I, tomo 2b, n. 27 all’art. 132 LIFD, p. 324; inoltre CDT n. ..__________ del 5 marzo 1997, in RDAT
II-1997 n. 31t);
-
che, per
il fatto che si tratta di considerare un reclamo come se fosse un ricorso, la
motivazione della decisione di tassazione deve adempiere i requisiti che sono
propri della motivazione di una decisione su reclamo (Zweifel, op. cit.,
n. 30 all'art. 132 LIFD, p. 325);
-
che,
nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata è la seguente:
Imposta
federale diretta 2001-2002
- Deduzione
globale per spese professionali ammessa solo per contribuenti esercitanti
attività lucrativa dipendente o rettificata in base alle norme.
Imposta
cantonale e imposta federale diretta 2001-2002
-
Deduzione
per spese di viaggio non ammessa difettando i requisiti di legge, o rettificata
in base alle norme;
-
che è del
tutto evidente che la decisione di tassazione impugnata dal reclamante non è «esaustivamente
motivata», come richiesto dalla legge, limitandosi a proporre due frasi
generiche, tratte dalle motivazioni codificate che sono a disposizione delle
autorità di tassazione, ai fini della giustificazione delle differenze fra la
dichiarazione fiscale inoltrata dal contribuente e la notifica della
tassazione;
-
che,
stando così le cose, il reclamo deve essere rinviato all'Ufficio di tassazione,
perché emetta una decisione su reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il reclamo
del 19 aprile 2002 è rinviato all'Ufficio di tassazione, perché emetta una
decisione su reclamo motivata.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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