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Numero d'incarto:
80.2002.81
Data decisione, Autorità:
02.07.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00081
Lugano
2 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 __________
__________, domiciliato a __________, docente di educazione fisica,
chiedeva la deduzione delle seguenti spese professionali:
-
spese
di trasporto fr. 7'884.--
-
spese
di doppia economia domestica fr. 1'898.--
-
altre
spese professionali fr. 9'032.--
Nella
notifica di tassazione del 19 marzo 2002 l'UT concedeva integralmente al contribuente
la deduzione per spese di trasporto e quella per doppia economia domestica.
Riduceva invece quella per altre spese professionali a fr. 3'739.--, limitandola
di fatto alle spese per materiale di cancelleria e acquisto libri, per i corsi
di aggiornamento e per il locale professionale al domicilio, stralciando invece
le spese per l'abbigliamento.
1.2.
Il
reclamo presentato dal contribuente veniva respinto con decisione del 18 aprile
2002, in cui si avverte che il termine, impartitogli all'udienza del 18 gennaio
2002, per presentare la distinta delle spese professionali sostenute è
trascorso infruttuoso.
- Con
scritto del 12 maggio 2002 __________ __________, invocando la sua situazione
personale e professionale, chiede una proroga del termine per inoltrare la distinta
delle spese professionali fino al 19 luglio 2002.
Questa
Camera accoglieva parzialmente la richiesta, assegnando al contribuente un
termine fino al 4 giugno per presentare la distinta delle spese professionali e
le relative spiegazione, con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso il
termine, la Camera avrebbe deciso sulla base degli atti.
Il 24
maggio 2002 il contribuente rinnovava la richiesta di proroga fino al 19 luglio
2002, ribadendo le circostanze personali e professionali che gli avrebbero
impedito di provvedere nel termine impartitogli.
La
richiesta veniva respinta con lettera del 29 maggio 2002, in cui si invitava il
ricorrente a produrre almeno i giustificativi, per altro già esibiti
all'Ufficio di tassazione.
Lo
scritto rimaneva senza esito.
- Nel
caso in esame, litigiosa è unicamente la questione della deduzione dei costi e
delle spese per abbigliamento e articoli sportivi, quantificata dal ricorrente
in uno scritto non datato in fr. 5'444.30, cui aggiunge un importo di
fr. 5'140.30 per spese varie.
3.1
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le
spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti
fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per
l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla
riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per le spese
professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite
deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.2.
Sono
considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione
che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di
lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per
l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per
l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art.
7 cpv. 1 DE del 10 dicembre 1996). La relativa deduzione è ammessa nella misura
complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese effettive. In
quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la
loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 10 dicembre 1996). La
deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa dipendente
è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7
cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per
l’IFD sono considerate altre spese professionali quelle necessarie
all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per
l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED),
di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi
professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e
degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio
1993). La deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr.
1’800.-- l’anno e un massimo di fr. 3’600.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del
10 febbraio 1993). Tuttavia la riduzione forfetaria va ridotta in modo adeguato
se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte
dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3.
Le spese
per abiti civili, che vengono indossati durante il lavoro, appartengono in
linea di principio al tenore di vita. Eccezionalmente possono essere annoverate
tra le altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della professione
subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per es. di un
ingegnere che è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o
un capocantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Funk, Der
Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
Zurigo, 1989, p. 90, con riferimento a ZBl 55 –1954- p. 78, come pure alla
dottrina; inoltre Känzig, Wehrsteuer, op. cit., p. 690; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna, 1963, p. 336 e p. 367; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern, 1990, p. 322).
Anche
quando l’esercizio di una professione pone delle esigenze particolari e il datore
di lavoro si attende dal proprio dipendente un abbigliamento adeguato, le spese
per gli abiti sono sì in una certa relazione con la posizione professionale, ma
non vengono effettuate direttamente allo scopo di conseguire il reddito. Per
questa ragione, simili costi sono da considerare spese attinenti alla classe
sociale d’appartenenza e quindi costi inerenti il tenore di vita (cfr. Funk,
op. cit., p. 91; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 367; Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz, Kurzkommentar, 2.a ed., Zurigo, 1997, p. 274 s; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
loc. cit.; inoltre: CDT n. 80.98.00093 del 28 luglio 1998 in re G. C.; BLStP,
IV 196 ss.).
Sono di
regola considerati abiti professionali tute da lavoro, soprabiti, impermeabili
e grembiuli professionali, stivali in gomma, scarpe rinforzate, ecc. (Reimann/Zuppinger/Schärrer,
loc. cit.; Richner/Frei/Weber/Brütsch, loc. cit.). In altre parole,
costituiscono abiti professionali unicamente quegli abiti che per la loro
foggia in pratica possono essere usati esclusivamente a scopi professionali (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
loc. cit.).
D'altra
parte la dottrina nega la deduzione per abiti professionali quando consentono
un'usura ridotta degli abiti normali, poiché in tal caso non si può più parlare
di una spesa professionale (Funk, op. cit., p. 91; BLStP XIII p.
329 ss.).
3.4.
Come già
si è visto, anche l'acquisto di altro materiale professionale è, in linea di
principio, deducibile, nella misura in cui la spesa è sopportata dal
contribuente in quanto necessaria all’ esercizio della professione.
Va
nondimeno ricordato che salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve
fornire al lavoratore gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il
lavoro (l'art. 327 cpv. 1 CO). Se, d'intesa con il datore di lavoro, il
lavoratore mette a disposizione utensili o materiale per l'esecuzione del
lavoro, egli deve essere adeguatamente indennizzato, salvo accordo o uso
contrario (art. 327 cpv. 2 CO).
L'obbligo
d'indennizzo da parte del datore di lavoro ha dunque mero carattere dispositivo;
le parti possono quindi disciplinare la questione a loro piacimento (cfr. Rehbinder,
Berner Kommentar - Der Arbeitsvertrag, Berna, 1995, p. 392; Brunner/ Bühler/
Weber, Commentaire du contrat de travail, Losanna, 1996, p. 89), come per
esempio è la regola nel caso dei musicisti (cfr. Streiff/v. Känel,
Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, Zurigo, 1992, p. 187; Brühwiler, Kommentar
zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1996, p. 182).
Quando
l'obbligo di risarcimento è escluso da convenzione particolare o dall' uso, le
spese relative all'uso dei materiali si considerano compensate dallo stipendio
(cfr. Rehbinder, loc. cit.).
- 4.1.
Il
ricorrente ha inoltrato all'Ufficio di tassazione una distinta di tutte le
spese sopportate per abbigliamento, articoli sportivi e varie altre cose, senza
tuttavia indicare a quale specifico tipo di spesa o di acquisto si riferiscono,
al di là della generica indicazione uguale per tutte le posizioni.
Invitato
dall'Ufficio di tassazione a emendare questa lacuna nel termine di un mese, il
contribuente non vi ha provveduto e non lo ha fatto nemmeno in sede di ricorso,
non soltanto non allegandola al gravame, ma nemmeno provvedendovi nel termine
concessogli dalla Camera, invero generoso non appena si consideri che i termini
di ricorso previsti dalla legge non sono prorogabili.
In simili
condizioni, come avvertito, questa Camera non può che giudicare sulla base
degli atti e, meglio, sulla base della distinta dettagliata, ma priva di
specificazioni sulla causale della spesa, contenuta nell'incarto e quindi
respingere il ricorso, non essendo possibile stabilire per quale causa siano
state effettuate le singole spese.
4.2.
Vero è
che questa Camera, sulla base di diffuse considerazioni, ha ammesso la
deduzione, nel caso di un insegnante di educazione fisica, dei costi per l'
acquisto di materiale professionale (tavole da snowboard e abbigliamento
sportivo), decurtandoli incisivamente in considerazione del parziale uso
privato (CDT n. ..__________
del 29 novembre 1999 in re X.).
Indipendentemente
dall'assenza di indicazioni della causale delle singole spese, il ricorrente
non ha prodotto nel termine impartitogli nemmeno i giustificativi, come
d'altronde l'aveva invitato a fare il presidente della Camera rispondendo a una
telefonata del ricorrente, ed ha impedito quindi qualsiasi tipo di accertamento
e di verifica da parte di questa Camera, se del caso chiedendo per es.
precisazioni puntuali.
In simili
condizioni non è possibile altra decisione se non quella di respingere il gravame.
Spese e tassa di giustizia vengono commisurate tenendo conto del difficile
momento personale e finanziario del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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