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Numero d'incarto:
80.2002.8
Data decisione, Autorità:
01.03.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00008
Lugano
1 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2002
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che
il 2 dicembre 1996 __________ __________ nata __________ donava alle figlie
__________ e __________ in ragione di metà ciascuna il mapp. n. __________ RFD
di __________ con la relativa quota di comproprietà coattiva sul mapp. n.
__________ e il mapp. n. __________ RFD di __________ con relativa quota di
comproprietà coattiva sul mapp. n. __________;
-
che
l'11 luglio 2000 __________ e __________ __________ decidevano di sciogliere la
comproprietà, assegnando in proprietà esclusiva a __________ il mapp. n.
__________ e la relativa quota di coattiva e alla sorella __________ l'altro
mappale, senza versamenti di conguaglio in denaro, poiché i valori attribuiti
in esclusiva proprietà si equivalgono;
-
che
l'Ufficio di tassazione, dopo aver chiesto all'Ufficio cantonale di stima di
esprimersi sul valore dei due fondi oggetto dello scioglimento delle
comproprietà, con due decisioni del 27 agosto 2001 imponeva lo scioglimento
delle comproprietà, considerandolo nella sostanza una permuta di quote di
comproprietà e non uno scioglimento in natura, stabilendo che l'imposta dovuta
da __________ __________ ammonta a fr. 8.30 e quella invece dovuta dalla
sorella __________ a fr. 2'830.25;
-
che
con tempestivo reclamo del 21 settembre 2001 __________ e __________ __________
insorgevano contro le rispettive notifiche di tassazione, invocando il
differimento dell'imposizione secondo l'art. 125 LT;
-
che
i rispettivi reclami venivano respinti con due distinte decisioni del 27
dicembre 2001, delle cui motivazioni si dirà in seguito per quanto necessario;
-
che
con tempestivo ricorso del 15 gennaio 2001 __________ e __________ __________
presentano ricorso contro le rispettive decisioni su reclamo, ribadendo che
l'imposizione deve essere differita in applicazione dell'art. 125 LT;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
in occasione dell'udienza del 15 febbraio 2002 la ricorrente, sentite le
spiegazioni del giudice, ha dichiarato di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese l'art.
231 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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