-
che nella
notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 13 novembre 2000 l'Ufficio di
tassazione di Biasca esponeva a __________
__________, __________, un reddito aziendale netto di fr. 34'000.- di media
annua;
-
che il
reclamo presentato dal contribuente veniva respinto con decisione dell'8 aprile
2002, in cui si afferma che la tassazione sarebbe stata allestita in base ai
dati indicati dal contribuente e che le spese aziendali sarebbero state dedotte
dal reddito, che è stato invece determinato secondo i parametri abituali;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________, contesta la valutazione
effettuata dall'Ufficio di tassazione, argomentando che il suo reddito non sarebbe
variato rispetto a quello del periodo precedente, che ammontava a fr. 25'000.-;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che sia
l’art. 130 cpv. 2 LIFD sia l’art. 204 cpv. 2 LT consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il
contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi
imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti
attendibili; in tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’
evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;
-
che la
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente
accertamento dei fatti; la valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece
su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel,
Die
Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989,
p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
-
che
nondimeno l'autorità di tassazione, adìta dal contribuente con reclamo, prende
la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima
frase LT 1994; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD);
-
che la
decisione deve essere motivata (art.208 cpv. 2; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
-
che, per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto,
di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza
che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, é corretto (STF del 5 luglio
1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a
p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti; CDT n. 80.98.009
del 10 febbraio 1998 in re Bo.);
-
che
l’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni,
riferendosi agli argomenti da queste addotti;
-
che una
motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di
rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità
d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987
in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF
114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; ; CDT n.
80.98.009 del 10 febbraio 1998 in re Bo.; v. anche J.P. Müller, Die
Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari,
Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89);
-
che per
far ciò l'autorità che decide non deve pronunciarsi necessariamente su tutti
gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF
105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in
re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; CDT
n. 80.98.009 del 10 febbraio 1998 in re Bo.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249);
-
che la
motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una
motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di
motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la
decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249);
-
che,
nella fattispecie, il contribuente, compilando il formulario per gli
agricoltori indipendenti, si è in sostanza limitato ad elencare le uscite e a
indicare un'entrata complessiva per la vendita di bestiame, senza indicarne i
dettagli e senza menzionare i sussidi e contributi ricevuti;
-
che,
notificandogli la tassazione, l’autorità fiscale ha valutato il reddito in fr.
34'000.- di media annua, apparentemente senza avere preventivamente richiesto
al contribuente di trasmetterle la documentazione relativa alle entrate ed alle
uscite dell’azienda agricola e senza spiegare nella decisione i motivi della
modifica del reddito;
-
che
neppure in seguito al reclamo del contribuente l'Ufficio di tassazione ha
motivato la modifica del reddito rispetto alla dichiarazione, né ha chiesto al
reclamante, per quanto risulti dall'incarto, di documentare le entrate e le
spese, limitandosi invece a invocare i parametri usuali;
-
che, in
simili circostanze, il ricorso alla Camera di diritto tributario non poteva che
presentarsi come una semplice dichiarazione di disaccordo con l’operato
dell’autorità fiscale, non essendo, per ovvie ragioni, il contribuente in grado
di contestare la quantificazione del reddito agricolo fatta dall'Ufficio di
tassazione;
-
che
trasmettendo gli atti dell'incarto a questa Camera l'Ufficio di tassazione ha
allegato delle osservazioni in cui espone i parametri di valutazione (sussidi
secondo informazione della Sezione agricoltura, vendita capretti, vendita capre
e vendita di prodotti derivati del latte) e le relative valutazioni, definite
prudenziali;
-
che in
simili condizioni la Camera di diritto tributario non può che annullare la decisione
e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché notifichi al contribuente,
se del caso dopo averlo sentito personalmente, una decisione su reclamo
sufficientemente motivata, che consenta se del caso di presentare un ricorso
non generico ma puntuale, idoneo a consentire a questa Camera un esame di
merito;
-
che,
visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
§ Gli
atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché esamini la documentazione
prodotta unitamente al ricorso ed emetta una nuova decisione su reclamo.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).