-
che il 24
settembre 2001 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la
tassazione d'ufficio IC/IFD 2001-02, esponendogli in via valutativa un reddito
del lavoro di fr. 60'000.-, da cui deduceva gli alimenti versati al coniuge
divorziato;
-
che il
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 15 febbraio 2001,
argomentando che il reddito del lavoro conseguito sarebbe all'incirca della
metà di quello espostogli;
-
che il 30
ottobre 2001 l'Ufficio di tassazione invitava il contribuente a motivare il reclamo
e a presentare la relativa documentazione, con l'avvertenza che altrimenti sarebbe
stato dichiarato irricevibile;
-
che il 16
novembre successivo il contribuente presentava la dichiarazione d'imposta
debitamente compilata, allegando un certificato di salario;
-
che il
contribuente, invitato a comparire davanti all'Ufficio di tassazione il 31
gennaio 2002, con l'avvertenza che in caso di assenza ingiustificata il reclamo
sarebbe stato deciso sulla base degli atti, non si presentava all'audizione;
-
che
pertanto l'Ufficio di tassazione con decisione del 25 marzo 2002, respingeva il
reclamo, fondandosi sugli atti a sua disposizione, dai quali emergeva una
insufficiente disponibilità di denaro;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
postula lo stralcio del reddito d'altra fonte di fr. 18'000.- e della sostanza
di fr. 10'000.-, che l'Ufficio di tassazione gli ha esposti in via valutativa;
-
che
l'Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso, ribadendo di aver constatato
un'insufficiente disponibilità finanziaria e di aver quindi valutato con
prudenza il reddito d'altra fonte necessario per coprire la lacuna;
-
che
pendente causa il giudice ha trasmesso al ricorrente il calcolo del dispendio,
assegnandogli un termine per prendere posizione e se del caso per produrre
ulteriore documentazione;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione
coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
-
che, in
tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale
e del tenore di vita del contribuente;
-
che,
nella fattispecie, quella notificata al contribuente non può essere considerata
una valida tassazione d'ufficio secondo gli articoli 204 LT e 130 LIFD, per il
semplice fatto che, dopo la presentazione della dichiarazione d'imposta e del
certificato di salario successivamente alla presentazione del reclamo, la
convocazione inviatagli il 21 gennaio 2002 si limitava a avvertirlo che in caso
di assenza ingiustificata si sarebbe deciso sulla base degli atti, ma non era
munita della formale comminatoria d'irricevibilità richiesta dalla legge;
-
che in
simili condizioni non entrare nel merito della contestazione costituirebbe una
violazione del diritto di essere sentito del contribuente (Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 34 all’art. 130 LIFD, p. 307);
-
che nella
decisione impugnata l'Ufficio di tassazione si è limitato a esporre al contribuente
un reddito d'altra fonte di fr. 18'000.-, asserendo una insufficiente liquidità
nel periodo di computo, senza per altro spiegargliene le ragioni o sottoporgli
il calcolo;
-
che
pertanto questa Camera non può far altro che annullare in ordine la decisione
impugnata e retrocedere gli atti del procedimento all'Ufficio di tassazione,
che dovrà nuovamente pronunciarsi sulla fattispecie dopo aver dato al
contribuente facoltà di esprimersi sulla valutazione della disponibilità
finanziaria, con formale comminatoria che in caso di silenzio o di
ingiustificata assenza il reclamo sarà dichiarato irricevibile (DTF 123
II 552, consid. 4f).
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).