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Numero d'incarto:
80.2002.76
Data decisione, Autorità:
28.05.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00076
Lugano
28 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________
__________ __________,
rappr. da: __________
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 23
aprile 2001 l’Ufficio di tassazione notificava a __________
la tassazione d’ufficio IC/IFD 1999-2000;
-
che il
contribuente, assistito da __________ __________ __________,
presentava reclamo, producendo la dichiarazione d’imposta con i relativi
certificati di salario;
-
che il 26
febbraio 2002 aveva luogo davanti all’Ufficio di tassazione un’audizione, dal
cui verbale si evince tra l’altro:
·
che il contribuente, dopo aver cessato l’attività
indipendente, aveva iniziato dal 1° gennaio 1999 un’attività salariata;
·
che sarebbe stata emessa una tassazione intermedia
per passaggio da attività indipendente ad attività dipendente;
·
che la sostanza immobiliare e il relativo
reddito sarebbero stati esposti nella partita fiscale del marito e non in
quella della moglie, dalla quale vive separato da oltre dieci anni e che viene
imposta separatamente;
·
che il reddito imponibile sarebbe stato fissato
in fr. 48'272.- per l’IC e in fr. 51'072.- per l’IFD;
-
che in
calce al verbale si legge “il presente verbale vale quale motivazione per la
decisione su reclamo”;
-
che il
reclamo veniva formalmente evaso con decisione del 25 marzo 2002, in cui viene
ripreso il testo del verbale;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente, sempre assistito da __________ __________
__________, chiede la deduzione degli
interessi ipotecari pagati negli anni di computo;
-
che
l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso, poiché la decisione
su reclamo poggerebbe su un accordo raggiunto tra le parti;
-
che è
vero che le parti non possono recedere da un accordo relativo a circostanze di
fatto difficili da accertare, quando lo stesso sia validamente costituito (cfr.
per le molte, CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re Tu.; CDT n. 79-81
del 3 maggio 1993 in re Ki.);
-
che i più
recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali ravvisano nell’accordo un vero
e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la
dottrina (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea
1992, III parte, p. 108 s.) assimila alla figura civilistica della transazione
extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza
circa una relazione giuridica;
-
che, come
si vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di
un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo
contrattuale;
-
che può
ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in un
errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere
conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n.
296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3);
-
che
esaminando il testo del verbale del 26 febbraio 2002 non è possibile ravvisare
i termini di un accordo vero e proprio nel senso sopra enunciato;
-
che
dall’esame letterale del testo del verbale emerge piuttosto che lo stesso è da
considerare quale motivazione sostanziale della decisione su reclamo, che
rifletta il risultato di una discussione che ha visto convergere le parti sui
punti controversi, ma non come un vero e proprio contratto di diritto pubblico,
tanto più che nel verbale vengono toccate sia questioni di diritto, che sfuggono
per loro natura a qualsiasi tipo di accordo, sia questioni di fatto, che
possono invece formare oggetto di accordo;
-
che in
simili condizioni nulla osta a entrare nel merito della controversia;
-
che, nel
merito, il ricorrente produce per la prima volta in questa sede la
dichiarazione bancaria, a valere come annesso per la dichiarazione d’imposta,
che attesta la consistenza del debito ipotecario al 1° gennaio 1999 (fr.
410'000.-) e l’ammontare degli interessi pagati negli anni 1997 (fr. 24'600.-)
e 1998 (fr. 20'875.85) (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LT; art.
33 cpv. 1 lett. a LIFD);
-
che nulla
si oppone pertanto all’accoglimento del ricorso nel senso di ammettere una
deduzione per interessi ipotecari di fr. 22'738.- di media annua;
-
che,
secondo l’art. 231 cpv. 3 LT, la tassa di giustizia e le spese di procedura
davanti alla Camera di diritto tributario sono poste totalmente o parzialmente
a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli
incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di
tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’
inchiesta della Camera di diritto tributario;
-
che nel
caso di specie è pacifico che il ricorrente avrebbe già potuto ottenere
soddisfazione nella procedura di tassazione o di reclamo, se avesse prodotto la
dichiarazione bancaria attestante l’ammontare del debito al 1° gennaio 1999 e
gli interessi pagati negli anni 1998 e 1999, che gli era stata rilasciata dalla
banca già il 16 gennaio 1998, ancor prima cioè che scadesse il termine per la
presentazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000;
-
che in
simili condizioni spese e tassa di giustizia devono essere integralmente
caricate al ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, riformata la decisione su reclamo del 25 marzo 2002 nel senso che
è ammessa la deduzione di interessi ipotecari di fr. 22'738.- di media annua,
gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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