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Numero d'incarto:
80.2002.73
Data decisione, Autorità:
06.05.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00073
Lugano
6 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2002
in materia di: IC 2001/02
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
l'Ufficio di tassazione nella tassazione IC 2001-02 ha imposto una sostanza di
fr. 3'000.-, inferiore al minimo imponibile (cfr. decisione su reclamo del 22
marzo 2002);
-
che con il presente tempestivo ricorso contesta
la suddetta decisione, argomentando che l'Ufficio di tassazione non avrebbe
tenuto conto dei dati aggiornati relativi alla sostanza;
-
che
l'Ufficio di tassazione dà atto con scritto del 2 maggio 2002 di non aver
tenuto conto per una svista di questi dati, avvertendo che ne terrà conto in
futuro, ma ritiene di non dover rettificare la notifica di tassazione dal
momento che sulla sostanza non è dovuto alcun tributo;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che per
costante giurisprudenza tra le condizioni di ricevibilità v'è la legittimazione
a ricorrere;
-
che essa
presuppone l'esistenza di un interesse degno di protezione, non bastando
tuttavia un interesse puramente astratto, teorico, ma occorrendo invece che
esso sia attuale, vale a dire presente o futuro;
-
che
occorre inoltre che il destinatario della decisione sia da essa gravato;
-
che nel
caso in esame manca un interesse concreto e attuale a ricorrere, poiché la
sostanza erroneamente esposta al ricorrente dall'Ufficio di tassazione non dà
luogo ad alcuna imposta, non raggiungendo, e di gran lunga, la soglia del
minimo imponibile;
-
che
l'Ufficio di tassazione ha comunque dato atto della svista, assicurando il
ricorrente che ne terrà conto nel valutare l'evoluzione della sostanza
imponibile nei prossimi periodi;
-
che
pertanto il ricorso deve essere evaso senza porre a carico del ricorrente spese
e tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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