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Numero d'incarto:
80.2002.65
Data decisione, Autorità:
24.09.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00065
Lugano
24 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________, __________
rappr. da: __________
e __________ __________ ____________________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nell’ottobre
1996 __________ __________, __________,
acquistava un immobile a __________ sito
nella __________ __________, che provvedeva a riattare nel corso degli anni 1997
e 1998.
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1999-2000 il contribuente chiedeva di dedurre le spese di
riattazione dell’immobile di Zurigo in ragione di fr. 122'660.- di media annua.
L’Ufficio
di tassazione ammetteva questa richiesta solo in misura molto limitata e, meglio,
in ragione di fr. 10'035.- di media annua (cfr. notifica della tassazione dell’
8 ottobre 2001).
1.2.
Il
contribuente presentava reclamo in tempo utile, avvalendosi del patrocinio di __________ __________.
L’Ufficio di tassazione, dopo aver sentito il rappresentante del contribuente,
con decisione del 25 marzo 2002 ammetteva parzialmente il reclamo, elevando la
deduzione a fr. 19'233.- di media annua.
Dopo aver
ricordato la giurisprudenza applicabile, l’Ufficio di tassazione osserva:
A
giudizio dell'ufficio di tassazione già il confronto tra le spese elencate in
sede di reclamo (fr. 247’139.20) con il prezzo di acquisto (fr. 725'000) induce
a pensare che negli anni precedenti la manutenzione dello stabile sia stata
trascurata.
L'esame
di dettaglio delle fattura presentate porta poi a concludere che una buona
parte dei costi sostenuti (modifica delle cucine, dei pavimenti, degli impianti
sanitari e di riscaldamento, dell'impianto elettrico ecc.) hanno una durata
medio lunga e non sono certo equiparabili ai normali costi di manutenzione
ordinaria che vengono in genere effettuati in occasione del cambiamento di un
inquilino (tinteggio, lucidatura dei pavimenti, piccole riparazioni ecc.).
Pertanto
in applicazione delle norme citate l'ufficio di tassazione di Locarno decide di
accogliere solo parzialmente il reclamo ammettendo una deduzione media annua di
fr. 19’233.00 (…)
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________.
__________, sempre assistito da __________ ,
propone nuovamente la richiesta di deduzione dei costi di riattazione,
producendo un rapporto dell’arch. __________
__________ - relativo alla qualifica delle varie spese.
Degli
argomenti ricorsuali e del rapporto verrà detto in seguito, per quanto necessario.
2.2.
All’udienza
del 16 settembre è stata attentamente esaminata la ricapitolazione delle spese
allestita __________. __________ __________
alla luce della prassi __________. Il
ricorrente ha fornito tutte le spiegazioni del caso in relazione allo stato di
manutenzione dell'immobile al momento dell'acquisto e al prezzo pagato; ha
inoltre mostrato i piani dell'immobile e illustrato i diversi interventi fatti
chiarendo se si trattava di rimediare a una manutenzione trascurata dal
precedente proprietario o invece di scelte tecniche ed estetiche del nuovo
proprietario, come nel caso del ritinteggio delle facciate con materiali
naturali e non sintetici, la posa di lastre prefabbricate sulle solette dei
balconi in stato di trascurata manutenzione, ecc.
Dopo
ampia discussione si è convenuto, su suggerimento del giudice, di aumentare le
deduzioni ammesse in ragione di fr. 50'000.- di media annua.
Tale
soluzione, tenuto conto dell'inevitabile margine d'apprezzamento che comporta
ogni decisione in questo ambito (applicazione della prassi __________), appare aderente a legge e
giurisprudenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.
§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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