-
che, con
decisione del 12 novembre 2001, l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava a
__________ __________,
domiciliato a __________, la tassazione
IC 2001/2002, commisurando il reddito della sostanza in fr. 2'333 in media
annua, il reddito imponibile in fr. 431 e la sostanza imponibile in fr. 90'555;
-
che il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 novembre 2001,
contestando la mancata considerazione della dichiarazione inoltrata;
-
che
l'autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione dell'8
aprile 2002, azzerando il reddito imponibile, mentre confermava il calcolo
della sostanza, argomentando che il valore di stima della quota parte derivante
dalla partecipazione alla comproprietà __________
__________ -__________, __________ e __________, ammonta a fr. 117'157,
conformemente alle risultanze degli estimi catastali;
-
che __________ __________
ha interposto tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, in lingua
tedesca, contestando il valore di stima della casa di __________;
-
che, con
scritto del 18 aprile 2002, la Camera lo ha invitato a tradurre il ricorso in
lingua italiana, entro 15 giorni, avvertendolo che, in caso contrario, lo
stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
-
che, per
tutta risposta, il 7 maggio 2002, il ricorrente ha ribadito le proprie
contestazioni con uno scritto in lingua tedesca;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
-
che
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è
considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante
giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non
redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF
102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo
1990 in re V.M.);
-
che
l'autorità non può tuttavia limitarsi a pronunciare l'irricevibilità del
reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone: al fine di
non incorrere in un eccesso di formalismo, e quindi in un diniego di giustizia,
essa deve segnalare tale vizio al contribuente e attribuirgli contestualmente
un termine per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli,
La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la
jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
-
che,
nella fattispecie, il ricorrente, cui è stato attribuito un termine di 15
giorni per tradurre il ricorso, non vi ha proceduto, sicché il ricorso deve
essere dichiarato irricevibile;
-
che,
comunque, il ricorso avrebbe verosimilmente dovuto essere respinto anche nel
merito, per il fatto che la contestazione del ricorrente verte sul valore della
sostanza imponibile nel Canton Ticino, la quale risulta dalla stima ufficiale
dell'immobile di cui egli è proprietario comune nella misura di un terzo;
-
che, a
tale proposito, l'Ufficio di tassazione aveva già spiegato al ricorrente le
modalità di calcolo della sostanza imponibile ed egli non ha portato alcuna
prova di un diverso valore ufficiale dell'immobile, ma si è limitato a fare
riferimento alla dichiarazione fiscale che egli stesso ha inoltrato
all'autorità fiscale del Cantone di domicilio;
-
che il
ricorso è conseguentemente irricevibile.
visto per le spese l'art. 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.