AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2002.54
Data decisione, Autorità:
02.07.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00054
Lugano
2 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso dell'8 aprile 2002
in materia di: imposta sul bollo
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Con
scrittura privata del 21 gennaio 2002, __________ __________, domiciliato a
__________, __________
Ÿ all'ing.
__________ __________ __________ azioni,
Ÿ all'avv.
__________ __________ __________ __________ azioni,
Ÿ a
__________ __________ __________ azioni,
Ÿ all'arch.
__________ __________ __________ azioni,
corrispondenti
al 100% del capitale azionario della società __________ __________, con sede a
__________, al prezzo di complessivi fr. 8'000'000.–.
-
In
data 25 febbraio 2002, l'Ufficio cantonale del bollo notificava al venditore
una fattura di fr. 8'000.–, per il pagamento dell'imposta cantonale di bollo
sul contratto di compravendita di titoli (erroneamente indicato come
"contratto di appalto").
-
Il
contribuente impugnava la suddetta bolletta, con reclamo all’autorità fiscale,
contestando l'assoggettamento del contratto all'imposta di bollo cantonale. A
suo avviso, infatti, tale tributo sarebbe "dello stesso genere" di
quello federale e vi sarebbe pertanto un'illegittima sovrapposizione di imposte
federali e cantonali.
Il
reclamo veniva respinto dall'Ufficio del bollo, il quale, con decisione del 7
marzo 2002, affermava che l'esenzione dal bollo cantonale sarebbe concessa
unicamente qualora uno dei contribuenti fosse stato negoziatore di titoli.
- Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
postula l’annullamento della decisione dell'Ufficio del bollo. Sottolinea come
le imposte di bollo federale e cantonale siano «dello stesso genere» e come
l'esenzione valga anche per i documenti che la legge federale dichiara esenti.
Nelle sue
osservazioni dell'8 maggio 2002, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere
il ricorso.
- 5.1.
Per
l’art. 2 cpv. 1 della legge cantonale sull’imposta di bollo e sugli spettacoli
cinematografici (LB), del 20 ottobre 1986, soggiacciono all’ imposta di bollo i
seguenti contratti stipulati nel Cantone Ticino in forma scritta o parificata a
quella scritta:
a) contratti
che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili secondo
l’art. 713 CCS, compresa l’energia: in particolare la compravendita, i
contratti di forniture successive, la cessione, la permuta di ogni cosa
materiale o immateriale;
b) mutui
di denaro o di altre cose fungibili;
c) appalti
(art. 363 CO) di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi
compie prestazioni d’opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio ad
eccezione di quelli stipulati da architetti, ingegneri o nell’ambito di
professioni analoghe;
d) mediazione
immobiliare.
Soggiacciono
pure all’imposta i contratti misti che partecipano alle caratteristiche dei
tipi indicati nel precedente capoverso.
5.2.
L’
imposta di bollo sui contratti per scrittura privata è di fr. 1.– per mille o
frazione di mille del valore determinato o determinabile (art. 8 cpv. 1 LB).
L’ imposta ammonta tuttavia al massimo a franchi 3’ 000.– quando
nessuna delle parti ha domicilio o sede nel Cantone (art. 8 cpv. 2 LB).
5.3.
L’imposta
sul bollo va considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce
la confezione dell’atto. L’applicazione del bollo non dipende dal rapporto
giuridico sostanziale su cui si fonda l’atto, ma dalla forma che il rapporto
giuridico assume. Si tratta pertanto di un tributo prettamente formale,
svincolato dalle cause e dai motivi che hanno indotto le parti a redigere il
documento, dallo scopo che intendono conseguire o dagli effetti che ne
scaturiscono (cfr. DTF 109 Ia 308 s.; STF II Corte di diritto
pubblico, del 17 settembre 1985 in re H. SA; DTF 117 Ia 517 ss.; Messaggio
del Consiglio di Stato concernente la revisione totale della legge sul bollo
del 16 giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. 3009M, cifra 111 segg., in particolare
111.6).
- 6.1.
Nella
sentenza citata dal ricorrente, questa Camera ha avuto modo di decidere che
l'imposta cantonale di bollo è "dello stesso genere" di quella
federale. In applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 Cost. fed. 1874
(attuale art. 134 Cost. fed.), il Cantone non può pertanto assoggettare al
bollo cantonale fattispecie che sono assoggettate o esentate dall'imposta
federale. Di conseguenza, per il fatto che è già assoggettato alla tassa di
negoziazione federale, il trasferimento a titolo oneroso di azioni non può
ancora essere imposto con il bollo cantonale, senza violare l'art. 41bis Cost.
fed. (CDT n. ..__________ del 5 dicembre 1997, in RDAT
I-1998 n. 21t).
6.2.
La Camera
di diritto tributario ha anzitutto precisato che l’imposta di bollo federale è
stata concepita dal legislatore come imposta su transazioni.
Secondo
l'art. 132 cpv. 1 Cost. fed., la Confederazione può riscuotere una tassa di
bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti
delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni
fondiarie e ipotecarie.
Nonostante
il riferimento dell'art. 132 cpv. 1 Cost. fed. (corrispondente all'abrogato
art. 41bis cpv. 1 lett. a Cost. fed. 1874) all'impiego di
documenti determinati, quale presupposto per l'assoggettamento al bollo
federale, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il vero oggetto
dell'onere fiscale non sia il documento in se stesso bensì il rapporto
giuridico materiale che esso rappresenta. Diversamente dalle imposte di bollo
della maggior parte dei Cantoni, ivi compreso il Canton Ticino, le imposte di
bollo federale devono pertanto essere qualificate come imposte su transazioni
giuridiche e non imposte su documenti o sull'impiego di cartevalori. Per questa
ragione, l'art. 1 cpv. 2 LTB dispone che gli atti giuridici soggetti
all'imposta di bollo siano imponibili anche se non vengono emessi o consegnati
titoli (Locher, Commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, n. 14 e n. 15 ad art. 41bis Cost. fed. e giurisprudenza
citata, in particolare DTF 109 Ia 304).
6.3.
Come
detto, l'art. 134 Cost. fed. ha ripreso il contenuto dell'art. 41bis
cpv. 2 Cost. fed. 1874, il quale nasceva a sua volta dal primitivo art. 41bis
cpv. 1 seconda frase Cost. fed. 1874, che vietava ai Cantoni di assoggettare ad
un'imposta di bollo o di registro documenti che la Confederazione impone o
dichiara esenti. Nel 1958, la regola dell'esclusività è stata trasferita al
cpv. 2 e il suo campo d'applicazione è stato esteso anche all'imposta
preventiva ed all'imposta sul tabacco. Nel contempo, si è precisato che
l'imposizione o l'esenzione di determinati oggetti deve scaturire dalla legislazione
federale e che la regola dell'esclusività vale solo per imposte cantonali e
comunali dello stesso genere (Locher, Commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse, n. 72 ad art. 41bis Cost.
fed.).
Le
conseguenze della competenza esclusiva della Confederazione, per quanto
concerne l’imposta di bollo, possono allora essere così definite:
• al
di fuori dell’ambito dei «documenti concernenti operazioni commerciali» – a
cui solo si riferisce la competenza esclusiva, secondo l’art. 41bis
cpv. 1 lett. a Cost. fed. – la sovranità cantonale in materia di imposte
di bollo è illimitata (Locher, op. cit., n. 75 ad art. 41bis
Cost. fed.);
• entro
l’ambito dei «documenti concernenti operazioni commerciali», è esclusa una
competenza cantonale sia in relazione a ciò che la legge federale assoggetta a
un’imposta di bollo sia in relazione a ciò che dichiara esente: la norma è
stata formulata con l’intento di evitare che le imposte di bollo soppresse in
occasione di una revisione della legge federale siano immediatamente
reintrodotte dai Cantoni (Locher, op. cit., n. 77 ss. ad art. 41bis
Cost. fed.). Si aggiunga che, oltre ai documenti assoggettati all’imposta
federale o esonerati, ai Cantoni è vietato imporre anche ogni altro documento
che si riferisca allo stesso rapporto giuridico (ASA 53 p. 431);
• in
un campo libero entro l’ambito dei «documenti concernenti operazioni
commerciali», qualora cioè la Confederazione non faccia uso della propria
competenza per imporre determinati «documenti concernenti operazioni
commerciali» ma d’altronde non affermi neppure la loro esenzione: i Cantoni sono
allora liberi di “occupare” la lacuna esistente (Locher, op. cit., n. 85
ad art. 41bis Cost. fed.).
6.4.
La
legislazione federale non precisa cosa debba intendersi per «imposte cantonali
e comunali dello stesso genere». La dottrina osserva che, a prescindere
dal problema della relazione fra il tributo e il rapporto giuridico, la nozione
di imposta “dello stesso genere” rinvia anche alla contiguità fra la natura
dell’imposta cantonale di cui si tratta e l’imposta federale.
Dalla
giurisprudenza del Tribunale federale non si evincono tuttavia criteri univoci
per stabilire quando un’imposta cantonale sia compatibile con quella federale.
Dapprima,
l’Alta Corte ha affermato che può esservi un conflitto solo se un’imposta di
bollo cantonale si fonda sul contenuto stesso del rapporto giuridico (bollo
proporzionale) e non quando si tratti di un bollo fisso o di formato avente
mero carattere formale (DTF 66 I 92); più recentemente, ha sostenuto che
neppure i bolli proporzionali si fonderebbero sul rapporto giuridico sostanziale
(DTF 109 Ia 304), sicché i casi conflittuali sarebbero praticamente
esclusi (Locher, op. cit., n. 84 ad art. 41bis Cost. fed.). In
un’ulteriore sentenza, relativa ad un caso ticinese, il Tribunale federale ha
però concluso che i bolli proporzionali variabili restano vietati in quanto
imposte “dello stesso genere”, nella misura in cui concernono lo stesso
rapporto giuridico (ASA 53 p. 431; Locher, loc. cit.).
6.5.
A ben
vedere, non è però necessario dire l’ultima parola sulla delimitazione della
nozione di “imposta dello stesso genere”.
Oltre
alla sentenza del Tribunale federale appena citata, vi è un altro elemento che
consente di ritenere che l’imposta ticinese sul bollo sia “dello stesso genere”
dell’imposta sul bollo federale: la volontà stessa del legislatore cantonale.
Il Consiglio di Stato, allorché ha intrapreso la revisione totale della legge
cantonale sul bollo, nel 1986, aveva ben chiari i limiti cui lo sottoponeva il
legislatore federale, tanto è vero che ha espressamente affermato quanto segue:
«La
percezione di un’imposta di bollo da parte dei Cantoni è risultata limitata in
seguito all’emanazione avvenuta il 4 ottobre 1917 della legge federale sulle
“tasse” di bollo. Tra l’altro nel già citato messaggio del Consiglio di Stato
del 18 novembre 1932 si era asseverato che si deve anche “riempire”, almeno in
parte, il vuoto che, in questa categoria del bilancio (i.e. le entrate fiscali
per diritti di bollo) si è venuto formando per effetto dell’applicazione della
legge federale sulle “tasse” di bollo» (Messaggio
del Consiglio di Stato concernente la revisione della legge sul bollo del 16
giugno 1966, n. 3009 del 15 gennaio 1986, par. 131, p. 7).
Nello
stesso messaggio del 1986, il governo cantonale si dimostra altresì consapevole
della preclusione che discende, per la legge cantonale, dalle esenzioni
previste dal legislatore federale: «pertanto (cioè alla luce dell’art. 3
cpv. 2 LTB, NdR) è escluso – contrariamente a quanto si era pensato nel 1975
– che si possano ricuperare, ai fini del bollo cantonale, fattispecie liberate
dall’imposizione federale, pur mancando una dichiarazione esplicita di
esenzione» (Messaggio cit., par. 132.3, p. 10).
È
evidente che, se non avesse considerato l’imposta cantonale “dello stesso
genere” di quella federale, il legislatore cantonale non si sarebbe neppure
posto il problema di determinare il campo di applicazione del bollo cantonale alla
luce dei criteri dettati dall’art. 3 cpv. 2 LTB e dall’art. 41bis
Cost. fed.. Né si potrebbe argomentare che, al momento in cui intraprendeva la
revisione della legge cantonale, non era consapevole della differenza fondamentale
tra tributo federale e tributo cantonale, rappresentata dal mero carattere
documentale del secondo: infatti, la sentenza del Tribunale federale, in cui
tale principio è stato affermato in modo chiaro e univoco era già stata
pronunciata ed è servita da fondamento per lo stesso legislatore ticinese (cfr.
Messaggio cit., par. 111, p. 1 ss.).
6.6.
Nella
fattispecie allora esaminata, la Camera ha poi potuto accogliere il ricorso,
per il fatto che i ricorrenti avevano prodotto copia di una notifica della
tassa di bollo sui titoli negoziati, ove si si attestava il versamento di un
importo di fr. 5’550.–, corrispondente alla “tassa di bollo su documenti
svizzeri”. Risultava così dimostrato non solo che il trasferimento di azioni
rientra fra quelli soggetti all’imposta federale di bollo, ma anche che tale
assoggettamento vi era stato effettivamente.
- Secondo
il ricorrente, il fatto che né egli né gli acquirenti siano negoziatori di
titoli, secondo la legislazione federale, non basta ad escludere l'esenzione
dall'imposta cantonale.
7.1.
L’art. 13
cpv. 1 LTB dispone che sia assoggettato alla c.d. “tassa” di negoziazione il
trasferimento a titolo oneroso della proprietà di documenti di cui al cpv. 2,
se uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli domiciliato
in Svizzera. Fra i “documenti” in questione rientrano le azioni e le altre
quote sociali (art. 13 cpv. 2 lett. a cifra 2 LTB). Fra i “negoziatori
di titoli” rientrano, oltre alle banche, anche le persone fisiche e giuridiche,
le società di persone svizzere, come pure gli stabilimenti e succursali
svizzeri di imprese straniere, che si occupano professionalmente del commercio
di titoli, o come negoziatori o come mediatori (art. 13 cpv. 3 lett. b
LTB).
7.2.
Secondo
l’Amministrazione federale delle contribuzioni, le disposizioni dell’art. 13
cpv. 1 e cpv. 2 LTB non permettono ad un Cantone di assoggettare ad un bollo
sul valore l’alienazione di azioni, anche se una simile alienazione dovesse
avvenire senza la collaborazione di un negoziatore di titoli. È irrilevante, a
tale proposito, che il diritto cantonale designi quale oggetto dell’imposta il
contratto di compravendita su cui si fonda la cessione, anziché il
trasferimento della proprietà delle azioni; infatti, il contratto è considerato
quale mero veicolo per il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei
documenti imponibili, trasferimento che è colpito dalla legge federale (cfr.
decisione dell’AFC del 4 agosto 1989, in: Stockar/Hochreutener, Stempelabgaben
und Verrechnungssteuer, n. 9 ad art. 3 LTB; v. anche RDAT I-1998 n.
21t).
7.3.
Il
ricorrente fonda le proprie argomentazioni su quest'ultima presa di posizione
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Secondo la Divisione delle
contribuzioni, tuttavia, tale conclusione non sarebbe condivisibile,
considerato il fatto che non si tratta di una sentenza del Tribunale federale
bensì di un semplice punto di vista dell'autorità fiscale, neppure pubblicato.
D'altra
parte, non vi è nessuna ulteriore decisione ufficiale che si pronunci su tale
aspetto. Neppure la circolare del Consiglio federale del 20 febbraio 1918,
indirizzata ai governi cantonali nell'imminenza dell'entrata in vigore della
normativa con cui sarebbe stata introdotta l'imposta di bollo e relativa
all'esecuzione degli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge del 4 ottobre 1917 sulla
tassa di bollo, permette di far luce su tale aspetto. Tale circolare, infatti,
afferma che non occorre rispondere alla domanda quali documenti non possano più
essere assoggettati alle imposte di bollo o di registro cantonali, essendo già
sottoposti al bollo federale o da quest'ultimo dichiarati esenti; la risposta
scaturirebbe, infatti, chiaramente dalla lettera della legge ("sie ist eindeutig aus dem Wortlaut des Gesetzes zu
beantworten", cfr. Circolare citata, lett. A).
7.4.
Come già
si è ricordato, la dottrina ritiene che il riferimento alle fattispecie esenti
sia stato introdotto con l’intento di evitare che le imposte di bollo soppresse
in occasione di una revisione della legge federale siano immediatamente
reintrodotte dai Cantoni (Locher, op. cit., n. 77 ss. ad art. 41bis
Cost. fed.; v. supra, consid. 6.3.).
A tale
riguardo, va però osservato che le eccezioni vere e proprie all'assoggettamento
al bollo federale di negoziazione sono elencate all'art. 14 LTB
("eccezioni"), che, nella sua formulazione attuale prevede che non
soggiacciano alla tassa:
a. l’emissione
di azioni, quote di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni
di partecipazione, buoni di godimento, quote di fondi di investimento,
obbligazioni e titoli del mercato monetario svizzeri, comprese l’assunzione
definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e
l’assegnazione di titoli in occasione di un’emissione successiva;
b. il
conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote in società a
garanzia limitata e in società cooperative, buoni di partecipazione e quote in
fondi d’investimento svizzeri;
c.
...
d. il
commercio di diritti d’opzione;
e.
la restituzione di documenti per la loro estinzione;
f. l’emissione di obbligazioni di debitori
stranieri in valuta estera (euro-obbligazioni), nonché di diritti di
partecipazione a società straniere. Si considerano euro-obbligazioni
esclusivamente i titoli i cui versamenti di interessi e il cui rimborso di
capitale vengono effettuati in valuta estera;
g. il
commercio di titoli del mercato monetario svizzeri ed esteri;
h. la
mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere, se il compratore
o il venditore sono parti contraenti straniere.
Il cpv. 3
dello stesso articolo precisa poi che il negoziatore professionale di titoli
giusta l’articolo 13 capoverso 3 lettere a e b numero 1 è
esentato dalla quota di tassa che lo concerne quando aliena titoli facenti
parte del suo stock commerciale o ne acquista per aumentarlo. Si considera
stock commerciale lo stock di documenti imponibili che risulta dall’attività
commerciale del negoziatore professionale, non però le partecipazioni e gli stock
aventi il carattere di investimento.
7.5.
Le
eccezioni elencate all'art. 14 LTB si presentano come eccezioni di carattere
oggettivo, cioè come fattispecie escluse dal campo di applicazione
dell'imposta, mentre quella che discende dall'art. 13 LTB – la condizione cioè
che nessuno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli
domiciliato in Svizzera – appare piuttosto un'esenzione di carattere
soggettivo, legata alle qualità personali o alla situazione del debitore (cfr. Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 203). Non può pertanto
essere condivisa l'argomentazione dell'autorità fiscale, che, nelle
osservazioni al ricorso, sostiene che la negoziazione di cartevalori da parte
di persone prive dello statuto di "negoziatori di titoli" non sarebbe
né assoggettata né esentata dal bollo federale bensì semplicemente ignorata.
Dovendo
allora attribuire un significato preciso alle disposizioni della Costituzione
federale e della legge federale sul bollo, che vietano ai Cantoni di
assoggettare ad un'imposta di bollo o di registro documenti che la
Confederazione dichiara esenti, non si vede per quale ragione si dovrebbe
intraprendere una distinzione fra le esenzioni di carattere soggettivo e quelle
di carattere oggettivo. Semplicemente, alle operazioni che sfuggono
all'imposizione, il legislatore ha affiancato una eccezione di carattere
soggettivo, che ha l'evidente scopo di semplificare l'applicazione della legge,
evitando che anche transazioni occasionali o uniche vengano assoggettate ad
un'imposta particolarmente complessa. È un po' quanto avviene anche in materia
di imposta sul valore aggiunto, alla quale è assoggettato chiunque svolge
un’attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento
di entrate, anche senza fine di lucro, purché le sue forniture, le sue
prestazioni di servizi e il suo consumo proprio sul territorio svizzero
superino complessivamente 75 000 franchi annui (art. 21 cpv. 1 LIVA); a questa
eccezione soggettiva si aggiungono poi le "operazioni escluse" (artt.
17-18 LIVA) e le "operazioni esenti" (art. 19 LIVA). Ora, poiché per
l'imposta sul valore aggiunto vi è una riserva analoga a quella esistente in
materia di bollo (gli articoli 134 Cost. fed. e 2 LIVA stabiliscono che i Cantoni
e i Comuni non possono gravare con imposte dello stesso genere ciò che la legge
federale grava dell’IVA o dichiara esente oppure esclude dall’imposta), si deve
supporre che nessun cantone potrebbe pensare di introdurre un'IVA cui
assoggettare chi non svolge attività indipendente o chi, pur svolgendola, non
raggiunge un fatturato di fr. 75'000 all'anno.
7.6.
7.6.1.
Neppure
l'ulteriore argomento, contenuto nella presa di posizione della Divisione delle
contribuzioni, pare convincente. Essa osserva infatti che la dimostrazione del
fatto che l'esclusione delle imposte cantonali non deve essere interpretata in
modo rigido si ricaverebbe dal fatto stesso che è comunque ammesso
l'assoggettamento all'imposta di mutazione cantonale dei trasferimenti di partecipazioni
in società immobiliari (Stockar/Hochreutener, op. cit., n. 1 ad art. 13
LTB).
7.6.2.
Si deve
tuttavia ricordare che che l'art. 132 Cost. fed., che conferisce alla
Confederazione il potere di riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle
quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni
commerciali, esclude esplicitamente "i documenti delle operazioni
fondiarie e ipotecarie".
La
spiegazione di tale eccezione va ricercata nella preoccupazione di evitare che
la Confederazione estendesse troppo la propria sovranità in materia di imposte
di bollo a detrimento dei cantoni, per i quali le operazioni immobiliari
rappresentano una fonte tradizionale di gettito d'imposta, che procura loro
rendimenti elevati. Inoltre, si riteneva che l'oggetto delle transazioni
immobiliari fosse a tal punto localizzato da far sì che fosse certamente
preferibile l'imposizione cantonale rispetto a quella federale (Locher,
op. cit., n. 35 ad art. 41bis Cost. fed).
7.6.3.
Nello
stesso senso si è del resto espresso il Consiglio federale, nella già citata
circolare del 1917, laddove ha sottolineato come il prelievo di un'imposta
cantonale non sia escluso quando tra i due documenti vi è sì una certa
relazione, ma il fatto cui si riferisce il documento assoggettato al tributo
cantonale non costituisce presupposto giuridico, parte costitutiva o
conseguenza del rapporto giuridico cui si riferisce il documento soggetto al
bollo federale. Se, per esempio, un cantone riscuote l'imposta di mutazione (imposta
sui trasferimenti) nella forma di un'imposta di bollo sul documento, esso
potrebbe prelevare il bollo anche se il trasferimento della proprietà di
immobili viene documentato nel contratto di società di una SA o in un contratto
di fusione concluso fra due società, anche se la costituzione o fusione ha per
conseguenza l'emissione di azioni, che sottostà al bollo federale (Circolare
cit., par. A 2).
7.6.4.
Se,
pertanto, la legge cantonale sul bollo non prevedesse la rigida distinzione fra
il bollo sui contratti per scrittura privata, da una parte, e quello sugli atti
notarili, dall'altra, nulla impedirebbe, nella fattispecie, di assoggettare al
bollo cantonale il trasferimento immobiliare che si è verificato mediante la
cessione delle azioni del ricorrente. Infatti, la società ceduta, stando al
bilancio allegato al contratto, è una società immobiliare ed il trasferimento
della totalità delle sue partecipazioni costituisce un'alienazione economica
degli immobili da essa posseduti. Lo stesso Tribunale federale ammette, in
simili eventualità, il cumulo dell'imposta (federale) sul bollo di negoziazione
e di quella (cantonale) sul trasferimento economico degli immobili (cfr. p. es.
ASA 18 p. 534).
Ma una
simile possibilità non è data dalla legge ticinese, se il trasferimento delle
partecipazioni avviene mediante scrittura privata, per il fatto che l'imposta
ha un carattere rigorosamente formale: al bollo sui contratti per scrittura
privata sottostanno solo i contratti che hanno per oggetto beni mobiliari;
sarebbe quindi azzardato fare rientrare nel suo campo di applicazione anche un
trasferimento immobiliare (economico e non formale) che avviene mediante
cessione di azioni. La legge ticinese permette allora di sottoporre al bollo i
trasferimenti immobiliari solo quando avvengono mediante atto pubblico.
- Per
le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto. Non si prelevano
pertanto né tassa di giustizia né spese processuali, mentre al ricorrente è
riconosciuta un'indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 44 cpv. 4 e 45 LB e
231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 7 marzo 2002 è riformata nel senso che
è accertata l’esenzione dall’imposta di bollo del contratto stipulato il 21
gennaio 2002 e avente per oggetto la cessione di azioni della __________
__________.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
Ai
ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 1’000.– per ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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