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Numero d'incarto:
80.2002.41
Data decisione, Autorità:
02.07.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00041
Lugano
2 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 marzo 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2002 __________ __________ chiedeva la
deduzione di un importo di fr. 12'013.- sia l'IC sia per l'IFD per persone
bisognose a carico in relazione all'aiuto prestato ai suoi due fratelli.
L'Ufficio di tassazione le negava invece tale deduzione, argomentando che nella
fattispecie l'aiuto ai fratelli non uguagliava la somma portata in detrazione e
che pertanto non erano date le condizioni per ammettere la deduzione richiesta.
L'Ufficio di tassazione negava inoltre alla contribuente per la sola IFD la
deduzione per liberalità di fr. 525.- (cfr. decisione su reclamo dell' 11
febbraio 2002).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso la ricorrente contesta l'assunto dell'Ufficio
di tassazione. Rileva che ai fratelli è stato negato il beneficio della
prestazione complementare e di essere pertanto tenuta ad aiutarli nell'ambito
dell'assistenza tra parenti. Chiede inoltre la concessione della deduzione per
liberalità di fr. 525.-.
-
All'udienza dell' 11 giugno 2002, dopo
discussione, sentite le spiegazioni della ricorrente, si è convenuto seduta
stante di concedere una deduzione per persone bisognose di fr. 8'000.- per l'IC
e di fr. 5'100.- per l'IFD, come pure di ammettere anche per l'IC la deduzione
di fr. 525.- di media annua per liberalità.
-
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della
legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il
14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un
Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di
tassazione per nuova decisione su reclamo, conformemente a quanto stabilito al
consid. 3.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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