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Numero d'incarto:
80.2002.40
Data decisione, Autorità:
16.04.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00040
Lugano
16 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2002
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ , __________ - __________ __________
(__________),
rappr. da: __________ __________ __________
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
, domiciliato a __________ __________ (), è stato
assoggettato all'imposta alla fonte quale dipendente dell'Impresa di pittura
__________ di __________, fino al 30 giugno 1997.
Con
scritto del 5 dicembre 2001, il contribuente chiedeva all'Ufficio imposte alla
fonte (UIF) il rimborso dell'imposta alla fonte trattenuta, dopo il 30 giugno
1997, dalla rendita di invalidità versatagli dalla __________.
Con
decisione del 21 dicembre 2001, l'UIF ammetteva la domanda in relazione all'imposta
dell'anno 2001, mentre la respingeva per gli anni precedenti, invocando gli
articoli 210 LT e 137 LIFD, che consentono di esigere una decisione in merito all'assoggettamento
entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza della
prestazione.
- Il
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 21 gennaio 2002,
lamentando la disparità di trattamento, determinata dal fatto che il fisco
potrebbe procedere al ricupero dell'imposta non trattenuta per diversi anni
mentre il contribuente potrebbe chiedere il rimborso di un'imposta trattenuta a
torto solo per l'ultimo anno.
Il
reclamo veniva respinto dall'UIF, con decisione del 20 febbraio 2002.
-
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario,
__________ __________ ripropone la domanda di rimborso dell'imposta alla fonte
indebitamente trattenuta, dopo la cessazione della sua attività lucrativa,
dalla rendita versatagli dalla __________. A suo avviso, le disposizioni citate
dall'autorità fiscale per negare il rimborso non sarebbero applicabili, poiché
fanno riferimento ad un diritto del "contribuente", mentre egli non
sarebbe più tale dopo la cessazione dell'assoggettamento all'imposta in
Svizzera.
-
4.1.
Sono
soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività
lucrativa dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta,
l'art. 91 LIFD).
L'imposta
è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
Presupposto
per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi,
rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per
il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o
succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività
dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della
procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die
direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
4.2.
Sebbene
il diritto svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio
dell'imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio
dell'imposizione in base alla capacità contributiva, nel caso dell'imposizione
alla fonte vengono presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in
quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai
fini dell'imposizione, vengono valutate in misura molto limitata. La radicale
difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e
della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra, fa sì che debba essere
del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato
alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno
all'imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt'al più aspirare
ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque,
il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale
misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell'imposta
alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig,
Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über
die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376 ss.; anche Agner/Jung/Steinmann,
op. cit., p. 345).
- Il
ricorrente chiede il rimborso di un importo di complessivi fr.
3'528.–, che gli sono stati trattenuti dalla rendita versatagli dalla
__________, nel periodo successivo alla cessazione dell'attività lucrativa in
Svizzera.
5.1.
Secondo
gli articoli 105 cpv. 2 LT e 84 cpv. 2 LIFD, sono imponibili:
a) tutti
i redditi da attività dipendente, compresi i redditi accessori come indennità
per prestazioni speciali, provvigioni, assegni, premi per anzianità di
servizio, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni in natura
valutabili in denaro;
b)
tutti i proventi compensativi sostitutivi del reddito da attività dipendente
come pure i proventi da assicurazioni contro le malattie, da assicurazioni
contro gli infortuni o dall’assicurazione contro la disoccupazione.
La legge cantonale e un'ordinanza federale precisano poi che fanno
in particolare parte dei proventi compensativi le indennità giornaliere, le
rendite parziali e i versamenti in capitale sostitutivi di queste ultime (art.
105 cpv. 2 lett. b LT; v. anche art. 3 cpv. 1 Ordinanza sull’imposta
alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta [Ordinanza sull’imposta
alla fonte, OIFo, RS 642.118.2]).
5.2.
L'imposta
sui proventi sostitutivi deve dunque essere versata dal debitore della prestazione,
cioè, nel caso di redditi di assicurazioni sociali, dall'assicuratore (Rufener,
Zur Erfassung von "Ersatzeinkünften" mit der Quellensteuer nach dem
DBG und dem StHG, in ASA 63 p. 97 ss., in particolare
p.127 s.).
Secondo
istruzioni amministrative, emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali, in materia di rendite AVS/AI, tutte le mutazioni riguardanti l'aspetto fiscale del caso
assicurativo, come per esempio la fine dell'assoggettamento all'imposta alla
fonte, le modifiche dell'aliquota o il cambio di domicilio, devono essere
annunciate alle casse di compensazione dalle autorità fiscali. Le casse di
compensazione eseguono i conteggi a loro discarico sulla base dei dati fiscali
a loro conoscenza, fintanto che non giunge loro un annuncio di mutazione o
vengono loro stesse a conoscenza di una mutazione (UFAS, Circolare
sull’imposta alla fonte, valida dal 1° gennaio 1995, stato 1.1.2001, n. 28).
La
dottrina mette l'accento, in particolar modo, sul fatto che l'assicuratore ha
l'obbligo di verificare se l'assicurato che beneficia di una rendita di
invalidità dell'assicurazione infortuni sia assoggettato all'imposta alla
fonte, avendo una residua capacità lucrativa che gli consente di lavorare in
Svizzera. In considerazione della responsabilità che è posta a suo carico,
l'assicuratore dovrebbe allora intraprendere la ritenuta fiscale anche qualora
sia dubbio l'assoggettamento del beneficiario all'imposta alla fonte (Rufener,
op. cit., p. 106). Le disposizioni della legislazione tributaria comportano
infatti un lavoro amministrativo particolarmente impegnativo per
l'assicuratore, dovendo egli accertare non solo lo statuto del beneficiario
secondo la polizia degli stranieri ma anche quello del coniuge e l'esistenza di
un rapporto di lavoro; inoltre, tali dati dovrebbero essere verificati non una
volta sola, ma prima di ogni versamento di prestazioni, se le autorità fiscali
non comunicano all'assicuratore eventuali mutazioni intervenute. Ciò comporta
che in caso di dubbio deve essere intrapresa la ritenuta e che sorgerà il
diritto alla restituzione nel caso in cui non ve ne fossero i presupposti (Rufener,
op. cit., p. 129, con riferimento all'art. 38 cpv. 3 della legge federale
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni [LAID]).
5.3.
La legge
sull'armonizzazione delle imposte dirette prevede delle disposizioni che
disciplinano la ritenuta dell'imposta alla fonte nei rapporti intercantonali.
Il principio è che, come nel caso dell'imposizione ordinaria, il contribuente
deve essere assoggettato all'imposta nel cantone di domicilio, in base alle
aliquote di quest'ultimo e non del cantone di domicilio del datore di lavoro.
Tuttavia, per semplificare il compito del debitore della prestazione
imponibile, il datore di lavoro calcola l'imposta sulla base delle aliquote del
proprio cantone di domicilio o di sede. In seguito, l'importo percepito sarà
trasferito al cantone di domicilio del lavoratore, che si incaricherà di
calcolare l'imposta dovuta con le aliquote di tale cantone. A dipendenza del
fatto che le aliquote di quest'ultimo cantone siano inferiori o superiori
rispetto a quelle del cantone ove risiede il datore di lavoro, vi sarà la
restituzione dell'eccedenza o la riscossione della differenza (art. 38 cpvv. 2
e 3 LAID; inoltre Commission d'harmonisation fiscale, Réglementation
cantonale harmonisée en matière d'impôt à la source, Berna 1994, p. 172; Zigerlig/Rufener,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo 1, n. 2 all'art. 38 LAID,
pp. 469/470).
È dunque
per i casi appena descritti che è prevista la disposizione citata dalla dottrina
precedentemente menzionata: l'art. 38 cpv. 3 LAID, che prevede la restituzione
dell'imposta riscossa in più si riferisce cioè all'ipotesi in cui il
contribuente sia stato tassato in base all'art. 38 cpv. 2 LAID, ovvero secondo
il diritto del cantone di sede del datore di lavoro. Di conseguenza, è in tal
caso inapplicabile l'art. 137 cpv. 1 LIFD, che subordina la contestazione della
ritenuta d'imposta alla richiesta di una decisione formale entro un determinato
termine (Commission d'harmonisation fiscale, op. cit., p. 173).
5.4.
Venendo
all'esame della fattispecie, dalle informazioni che si possono ricavare dagli
atti messi a disposizione della Camera di diritto tributario, i fatti si sono
svolti nel modo seguente:
-
al
ricorrente è stata riconosciuta una rendita della __________ fin dal 1995,
quando ancora lavorava nel Canton Ticino e vi era pertanto assoggettato all'imposta;
-
sebbene
il debitore dell'imposta (__________) avesse sede al di fuori del cantone, la
ritenuta è stata effettuata applicando le aliquote del Canton Ticino (cfr. lettera
del 6 luglio 1995 della __________ al ricorrente, nella quale quest'ultimo viene
informato che l'autorità fiscale ticinese ha comunicato alla __________ che
sono entrate in vigore delle nuove aliquote, inferiori rispetto a quelle
previste fino al 1994);
-
il
30 giugno 1997 il ricorrente ha cessato di lavorare nel Canton Ticino e di
essere contribuente, ma la rendita ha continuato nondimeno ad essergli versata
al netto dell'imposta alla fonte, che la __________ ha continuato a trattenere
applicando l'aliquota prevista dalla legislazione tributaria ticinese;
-
solo
nel 2001 il ricorrente ha appreso che la sua rendita non avrebbe più dovuto
sottostare alla ritenuta alla fonte ed ha chiesto pertanto il rimborso delle
imposte indebitamente prelevate e versate al fisco ticinese.
Ebbene,
secondo l'autorità fiscale un rimborso delle imposte indebitamente trattenute
sarebbe escluso dal fatto che il ricorrente, ricevendo le attestazioni annuali
della __________ in cui veniva indicata la ritenuta effettuata, non ha mai
chiesto una decisione impugnabile secondo gli articoli 137 LIFD e 210 LT.
5.5.
Questa
Camera non condivide la conclusione cui è pervenuta l'autorità di tassazione.
Anzitutto,
come si è visto, la ritenuta non è stata effettuata conformemente alle disposizioni
previste dalla LAID per i casi intercantonali, come risulta dalla documentazione
agli atti, che è composta esclusivamente di lettere provenienti dalla sede principale
della __________ a Lucerna. Se si fosse seguita quella procedura, infatti,
verosimilmente l'Ufficio imposte alla fonte, nel momento in cui gli si chiedeva
di applicare le aliquote ticinesi e di calcolare la differenza da riscuotere o
da rimborsare, si sarebbe accorto che il ricorrente non era più assoggettato
all'imposta in Svizzera.
Inoltre,
vi è da considerare la particolarità dei "redditi sostitutivi": sono
imponibili in quanto "sostituiscono" i redditi dell'attività lucrativa,
ma sono in certi casi – come quello qui in discussione – versati da un soggetto
diverso rispetto al datore di lavoro. Ciò rende particolarmente complesso il
rapporto fra le parti coinvolte: invece di esserci semplicemente un debitore
dell'imposta (il datore di lavoro) ed un contribuente (il dipendente) vi è un
secondo debitore dell'imposta (l'assicuratore). Se, allora, il datore di lavoro
è naturalmente a conoscenza di fatti che concernono il lavoratore, a cominciare
dalla stessa continuazione del rapporto di lavoro, lo stesso non si verifica in
relazione all'assicuratore, il quale dipenderà necessariamente dalle informazioni
che riceverà o dal datore di lavoro stesso o dal lavoratore o dall'autorità fiscale.
Del resto, si è detto come la procedura, prevista dall'UFAS per la ritenuta
delle imposte alla fonte dalle rendite AVS/AI, ponga espressamente a carico
dell'amministrazione delle contribuzioni il compito di comunicare all'assicuratore
le mutazioni intervenute.
Ora, nel
caso in discussione, è certo che vi è stato un difetto nella procedura: o né
l'Ufficio imposte alla fonte né il datore di lavoro hanno comunicato alla
__________ l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro o la __________ ha
ignorato l'informazione ricevuta.
Proprio
perché, come si è precedentemente rilevato, gli istituti di assicurazione tenuti
all'obbligo di trattenere l'imposta sono invitati a procedervi anche in caso di
dubbio, non pare giusto far pagare le conseguenze di tale situazione al
beneficiario della rendita di invalidità, che del resto si limita a ricevere
una volta all'anno un "certificato di deduzione dell'imposta alla fonte in
Svizzera", che neppure indica i rimedi giuridici ed in particolare il diritto
alla decisione formale di cui agli articoli 137 LIFD e 210 LT.
5.6.
L'UIF ha
respinto l'istanza del ricorrente, invocando una sentenza del Tribunale federale,
con cui è stata negata la revisione ad un frontaliere, soggetto all'imposta federale
diretta ritenuta alla fonte, il quale aveva omesso di interporre reclamo
scritto e motivato per contestare l'ammontare della ritenuta operata sul suo
salario. Nonostante un grossolano errore del datore di lavoro, l'Alta Corte ha
negato la revisione della tassazione, argomentando, fra l'altro, che il fisco
non è tenuto a controllare le dichiarazioni dell'imposta alla fonte (RDAF
55/1999 p. 138, con nota critica di J.-M. Rivier a p. 146).
La
presente decisione non è in contrasto con tale sentenza. Infatti, vi sono fondamentali
differenze fra i due casi: come già rilevato, qui non si tratta semplicemente
del calcolo dell'aliquota ma dello stesso assoggettamento all'imposta; inoltre,
il debitore dell'imposta non è il datore di lavoro, che conosce la situazione
del dipendente o almeno ha un rapporto diretto con quest'ultimo, bensì un
istituto di assicurazione con sede in un altro cantone, che non ha alcun
rapporto diretto con il lavoratore; poi, l'informazione da cui dipende l'errore
commesso era certamente nota al datore di lavoro, oltre che verosimilmente
all'autorità di tassazione, che riceve i conteggi dei datori di lavoro.
Per tutte
queste particolarità, si ritiene giustificata la restituzione dell'imposta alla
fonte, in applicazione analogica dell'art. 38 cpv. 3 LAID nonché degli articoli
232 cpv. 1 lett. b LT e 147 cpv. 1 lett. b LIFD, che ammettono la
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato, nel caso della mancata considerazione, da parte dell'autorità
giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o
doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della
procedura.
La stessa
Alta Corte, nella decisione citata poc'anzi, ha ammesso che ci si può eccezionalmente
discostare dai rigidi principi cui è soggetta la revisione – ed in particolare
da quello secondo cui il rimedio giuridico della revisione è escluso se l'istante,
ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa,
avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di
revisione invocato – se il risultato della loro applicazione è scioccante ed
urta il sentimento della giustizia (RDAF 55/1999 p. 138, consid. 7b, p.
145).
- Per
le ragioni che precedono, il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
L'UIF procederà pertanto al rimborso dell'imposta alla fonte trattenuta dopo il
30 giugno 1997.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su reclamo del 20 febbraio 2002 è annullata.
§§ L'UIF
procederà al rimborso dell'imposta alla fonte trattenuta dopo il 30 giugno
1997.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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