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Numero d'incarto:
80.2002.37
Data decisione, Autorità:
02.04.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00037
Lugano
2 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2002
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 la signora __________ __________
dichiarava un reddito della sostanza di fr. 341'129.- di media annua, dal quale
chiedeva di poter dedurre le spese di esecuzione testamentaria di fr. 80'684.-
di media annua.
Nella
notifica della tassazione dell' 8 ottobre 2001 l'Ufficio di tassazione esponeva
il reddito della sostanza come a dichiarazione, ma stralciava la deduzione
delle spese di esecuzione testamentaria con la lapidaria motivazione
"oneri permanenti non ammessi o rettificati" (codice motivazionale
E2).
1.2.
Il
reclamo presentato dal patrocinatore della contribuente veniva respinto con decisione
del 18 febbraio 2002, in cui si precisava che la spesa dell'esecutore testamentario
rientra negli altri costi e spese non deducibili secondo l'art. 33 LT e l'art.
34 LIFD.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso la ricorrente, sempre assistita dall'avv.
__________, ripropone la richiesta di deduzione delle spese dell'esecutore testamentario.
Rileva che l'esecuzione testamentaria si protrasse dal 19 ottobre 1989 al 5
maggio 1998. Fa inoltre presente che le spese ad essa inerenti non erano ancora
maturate al momento della determinazione dell'imposta di successione. Rileva
inoltre che il problema non si sarebbe posto, se nel frattempo la legge
tributaria non fosse stata modificata, abolendo l'imposta di successione tra
ascendenti e discendenti in linea diretta.
-
3.1.
Il
contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di
amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non
possono essere né rimborsate né computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1
LIFD).
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:
a) le
spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le
spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;
b) le
spese di formazione professionale;
c) le
spese per l’ estinzione di debiti;
d) le
spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili
immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe
(art. 33 LT; art. 34 LIFD).
3.2.
Sono costi di amministrazione del patrimonio privato i costi necessari
per realizzare il reddito della sostanza mobiliare privata.
Sono quindi deducibili unicamente i costi per l’ amministrazione da
parte di terzi (cfr. P. Locher, Kommentar zum DGB, I. Teil,
Therwil/Basel 2001, p. 780; B. Zwahlen, in M. Zweifel/ P. Athanas,
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2.a, DGB, ad art. 32, p. 383; P.
Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem
Einkommenssteuerrecht, Chur/Zürich, 1989, p. 172).
Entrano quindi tra gli altri in considerazione quali costi di amministrazione
ordinari anche i costi per l’amministrazione del patrimonio da parte delle
autorità, segnatamente del tutore risp. dell’autorità tutoria, del curatore,
dell’esecutore testamentario, dell'amministratore della successione, ecc. (cfr. P. Locher, Kommentar zum DGB, I. Teil, Therwil/Basel
2001, p. 781).
A proposito di questi ultimi occorre distinguere i diversi costi che
possono essere compresi nell’onorario dell’esecutore testamentario. Possono
infatti essere dedotti dal reddito solo i costi di amministrazione del
patrimonio mobiliare privato, ma non per es. l’onorario dell’esecutore
testamentario relativo all’esecuzione delle ultime volontà del de cujus,
poiché, trattandosi in questo caso di un passivo della successione, deve essere
considerato nell’imposizione della successione, ma non nell’ambito
dell’imposizione del reddito (AGVE 1996 p. 412; P. Locher, loc.
cit.). Occorrerà inoltre stabilire se l’onorario dell’esecutore testamentario
comprenda costi amministrativi straordinari, quali per esempio onorari
d’avvocato, spese e tasse di giustizia, che sono deducibili solo nella misura
in cui sono stati occasionati dalla necessità di assicurare o incassare i
redditi della sostanza mobiliare privata (P. Locher, loc. cit; B.
Zwahlen, in M. Zweifel/ P. Athanas, loc. cit.).
3.3.
In merito
ai costi d'amministrazione deducibili, la giurisprudenza del Tribunale federale
precisa che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al conseguimento
del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale diretto (ASA
67 477, consid. 2c con riferimenti; inoltre Sammlung BGE n. 857). In caso
di amministrazione di titoli, sono per es. deducibili quali costi di
amministrazione ordinaria le spese per l' affitto di cassette di sicurezza, per
la conservazione o spese che servono alla sicurezza di beni mobili. I costi per
la consulenza in relazione all' acquisto o la vendita di titoli costituiscono
per contro spese per il mantenimento personale o per l' acquisto di beni e non
sono deducibili. Ciò vale anche per costi di segretariato determinati dall'amministrazione
di titoli, anche se tali lavori sono conferiti a terzi contro corrispettivo (ASA
67 477, consid. 2e con riferimenti).
3.4.
Di nessun
rilievo, sia detto di transenna, è la modifica della LT, che ha abolito l'imposta
di donazione e successione tra ascendenti e discendenti diretti, poiché ciò non
influisce minimamente sulla qualifica giuridica delle singole spese, se di amministrazione
del patrimonio privato o invece di esecuzione delle ultime volontà del de
cujus.
L'argomento
ricorsuale appare comunque alquanto sorprendente. Le spese legate
all'esecuzione delle ultime volontà erano deducibili, per effetto
dell'imposizione della successione, la loro deducibilità diventa per così dire
priva d'oggetto, dal momento che la successione tra ascendenti e discendenti
diretti non è più imponibile, ma non per questo tali spese cambiano
connotazione giuridica trasformandosi in spese amministrative.
3.5.
Questa
Camera ha potuto determinare, richiamando l'incarto fiscale dall'Ufficio imposte
di donazione e successione, la natura dei passivi che il fisco ha dedotto dagli
attivi della successione nella decisione del 26 marzo 1994. Tra questi non
figurano i costi che la ricorrente chiede di dedurre dalla tassazione IC/IFD
1997-98, che si riferiscono, per quanto risulta dal sommario elenco fornito dal
suo patrocinatore il 10 maggio 1999, agli anni di computo 1995-96.
Dagli
atti dell'incarto dell'Ufficio di tassazione, che si è per altro limitato a
respingere la richiesta di deduzione senza esaminarla analiticamente, come
avrebbe dovuto, non risultano elementi utili per la decisione: la distinta
delle spese di esecuzione testamentaria prodotta dall'avv. Guidicelli il 10
maggio 1999 è molto generica e non permette minimamente di analizzare se queste
spese e in quale misura siano costi di amministrazione ordinari o ev.
straordinari del patrimonio privato, nel senso indicato dalla giurisprudenza
del Tribunale federale o invece costituiscano spese di consulenza in relazione
per es. all'acquisto o alla vendita di titoli.
Certo, a
questa Camera non sfugge che l'Ufficio di tassazione ha già concesso una
deduzione di fr. 17'873.- di media annua per amministrazione di titoli.
Mancando tuttavia i dettagli dei costi ricorrenti di esecuzione testamentaria,
non è tuttavia minimamente possibile esprimersi sulla loro natura. Nemmeno la
motivazione della decisione su reclamo è di qualche utilità, non appena si consideri
che essa si esaurisce nell'affermazione di principio che le spese
dell'esecutore testamentario rientrano tra gli altri costi non deducibili
secondo gli articoli 33 LT e 34 LIFD, senza fornire alcuna motivazione del
perché.
- Visto
l'esito del ricorso si giustifica l'assegnazione di ripetibili (cfr. art. 231
cpv. 5 LT), il cui importo viene valutato in funzione del limitato impegno che
si è reso necessario per la stesura del ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su reclamo del 18 febbraio 2002 è annullata e gli atti del procedimento
sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo ulteriori
accertamenti.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla
ricorrente l'autorità fiscale verserà fr. 500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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