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Numero d'incarto:
80.2002.31
Data decisione, Autorità:
02.04.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00031
Lugano
2 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2002
in materia di: tassa iscrizione a RF
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
rappr. dall'avv. __________. __________, __________
__________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Con
atto pubblico del 29 agosto 2001, la __________ __________ di __________
acquistava dai coniugi __________ e __________ __________ le particelle
, __________ e __________ RFD di __________ -, al prezzo
compessivo di fr. 11'290'000.-.
L'Ufficio
dei registri di Locarno assoggettava il suddetto trapasso immobiliare alla
tariffa per le operazioni a registro fondiario, commisurando il tributo in fr.
124'390.-, con decisione del 12 ottobre 2001.
La
società acquirente impugnava la decisione in questione, con reclamo del 25 ottobre
2001, argomentando di avere diritto all'esenzione dal tributo, quale persona
giuridica di pubblica utilità, controllata dalla Confederazione. Il reclamo
veniva respinto dall'Ufficio dei registri, con decisione del 5 novembre 2001,
con la quale veniva esclusa l'applicazione dell'art. 16 § 3 DLTORF, riservato
alle fondazioni.
- La
suddetta decisione su reclamo veniva impugnata dalla società acquirente con
ricorso del 13 novembre 2001 al Dipartimento delle istituzioni, chiedendo
l'esenzione dal tributo sul trasferimento, per le ragioni già indicate nel
reclamo all'autorità di tassazione.
La
Sezione del registro fondiario e di commercio respingeva il gravame, con decisione
del 7 febbraio 2002. In particolare, secondo l'autorità di ricorso, non sarebbe
adempiuto il requisito della pubblica utilità, essendo l'attività esercitata
dalla ricorrente di carattere essenzialmente commerciale. Inoltre, l'esenzione
sarebbe esclusa dalla forma giuridica stessa della ricorrente, che è una
società anonima e non una fondazione, come invece richiesto dall'art. 16 § 3
DLTORF.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________
ripropone la richiesta di esenzione dal tributo di iscrizione a Registro
fondiario. Sottolinea di essere finanziata dalla Confederazione, che detiene la
totalità delle azioni, e di perseguire scopi esclusivamente sociali, con la
conseguenza che adempirebbe i presupposti cui l'art. 65 LT subordina l'esenzione
dall'imposta sull'utile. Produce poi copia delle decisioni con cui le autorità
fiscali dei Cantoni di Zurigo, Lucerna e San Gallo gli hanno concesso
l'esenzione dalle imposte cantonali e federale e chiede che sia sentito come
teste il direttore dell'Ufficio federale delle abitazioni.
-
L'art.
954 cpv. 1 CC, che conferisce ai Cantoni il diritto di prelevare delle tasse
per le iscrizioni a registro fondiario e per le relative operazioni geometriche,
lascia loro ampia libertà nel prevedere gli emolumenti (tasse di cancelleria,
tasse amministrative) da prelevare e non limita la loro sovranità in materia
fiscale, al punto che sono liberi di prevedere in questo ambito il prelievo di
un tributo misto ("Gemengsteuer") risultante dalla
combinazione di una tassa in senso proprio con un'imposta mirante ad aumentare
le entrate dell'erario (RDAT 1999 II n. 1t, consid. 5.1, con ampi riferimenti
a dottrina e giurisprudenza; RDAT 1994 II n. 16t consid. 3a con rinvii;
Sentenza del Tribunale federale n. 2P.89/1999 del 3 aprile 2000 in re U.,
consid. 2a).
È il caso
della tassa prevista dall'art. 11 del decreto legislativo che stabilisce la
tariffa per le operazioni nel RF, del 9 settembre 1941, testo unico del 21
luglio 1966 (DL TORF), considerata dalla costante giurisprudenza di questa
Camera un tributo misto con carattere di tassa amministrativa e di imposta
sulle mutazioni ("Handänderungssteuer"), che colpisce il
trasferimento civile della proprietà di un fondo indipendentemente dalle
conseguenze economiche che ne derivano e che si configura quindi come una vera
e propria imposta indiretta sul traffico giuridico (RDAT 1999 II n. 1t,
consid. 5.2-3, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza; RDAT
1997 II n. 15 consid. 2b, con riferimenti; RDAT 1994 II n. 16t, consid.
3b; Sentenza del Tribunale federale n. ./__________ del 3
aprile 2000 in re U. consid. 2b, con ampi riferimenti alla dottrina).
- La società ricorrente chiede che il trasferimento di proprietà, intervenuto
con l'acquisto dei beni immobiliari appartenenti ai coniugi __________, sia
esentato dal tributo in discussione, in applicazione dell'art. 16 § 3 DL TORF.
La
ricorrente è una società il cui capitale azionario è integralmente detenuto
dalla Confederazione e che è stata costituita per contribuire a minimizzare i
rischi di perdite in caso di realizzazioni forzate di beni immobiliari promossi
in base alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso
alla loro proprietà (LCAP; RS 843). Entro determinate condizioni quadro, tali
immobili vengono acquistati all'asta e amministrati finantoché una rivendita
non offra delle prospettive sufficienti a impedire perdite per le fideiussioni.
5.1.
Per l'art. 16 § 3 DL TORF, sono esenti da qualsiasi tassa i trapassi
per eredità, donazione o fondazione a favore di istituti di pubblica
beneficienza o scolastici aventi sede nel Cantone ed i trapassi di immobili
destinati alla costruzione o all’ampliamento o restauro di edifici adibiti al
culto e quelli relativi a fondazioni di pubblica utilità.
5.2.
Perché
possa beneficiare dell'esenzione, la legge richiede dunque che il trapasso
immobiliare si riferisca a fondazioni di pubblica utilità. I presupposti sono
cioè due:
-
in
primo luogo, si richiede che al trasferimento immobiliare partecipi una persona
giuridica costituita nella forma della fondazione;
-
in
secondo luogo, quest'ultima deve perseguire uno scopo di pubblica utilità.
Quanto al
primo requisito, è immediatamente evidente che non è adempiuto, essendo la
ricorrente una società anonima secondo gli articoli 620 e seguenti del codice
delle obbligazioni (CO).
Ciò
basterebbe ad escludere che la società possa beneficiare dell'esenzione prevista
dall'art. 16 § 3 DL TORF.
Come ha
correttamente rilevato l'autorità dipartimentale, nella decisione impugnata,
non sarebbe comunque adempiuto neppure l'ulteriore requisito, costituito dallo
scopo di pubblica utilità.
5.3.
La
nozione di "pubblica utilità" rinvia a quanto previsto dalla legislazione
sulle imposte dirette. In particolare, secondo l'art. 65 lett. f LT,
sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo
pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile e il capitale
esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini; scopi imprenditoriali
non sono di norma considerati di interesse pubblico.
Con la
suddetta disposizione, il diritto ticinese si è conformato all’art. 23 cpv. 1
lett. f della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni, del 31 agosto 1992 (LAID; RS 642.14), che ha ripreso
a sua volta la regolamentazione prevista dall'art. 56 lett. g della
legge federale sull'imposta federale diretta, del 14 dicembre 1990 (LIFD; RS
642.11). La nozione di "scopi esclusivamente di utilità pubblica",
quale motivo d'esenzione fiscale, era del resto già considerata dall'art. 16
cifra 3 dell'ormai abrogato decreto concernente l'imposta federale diretta, del
9 dicembre 1940 (DIFD).
5.4.
Una
persona giuridica persegue scopi esclusivamente di utilità pubblica quando fornisce
prestazioni in modo disinteressato, nell'interesse generale, a favore di una
cerchia in linea di principio illimitata di destinatari (Greter, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
2000, vol. I, tomo 2a, art. 56 LIFD, n. 28 ss.).
Persegue
invece scopi pubblici se adempie compiti strettamente legati agli scopi statali
(Greter, op. cit., art. 56 LIFD, n. 35 ss.). Ciò non si verifica, di
solito, se mira principalmente a scopi lucrativi, ancorché al servizio di fini
di interesse pubblico. Un esonero, almeno parziale, è tuttavia possibile se le
sono conferiti compiti di interesse pubblico mediante un atto di diritto
pubblico (per esempio una legge), se sottostà ad una certa sorveglianza da
parte della collettività pubblica e se i suoi fondi propri sono destinati dagli
statuti in modo esclusivo e irrevocabile ai suoi fini di pubblico interesse,
che essa realizza inoltre effettivamente (cfr. Tribunale federale, 2 aprile
2001, in StE 2001 B 71.63 n. 17 = ASA 70 p. 294; Tribunale
federale, 30 aprile 2001, in StE 2001 B 71.63 n. 19 = RF 2001 p.
517 = DTF 127 II 113 = RDAF 57/2001 p. 33 = BN 2001 p.
147, con riferimento a: ASA 63, p. 138 ss., pp. 141-142; inoltre Greter,
op. cit., art. 56 LIFD, n. 39; Simonek, Steuerbefreiung und Privatisierung,
in ST 2000, p. 230 ss.; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Ergänzungsband, Zurigo 2000, art. 56
LIFD, n. 11a).
5.5.
Sulla
base delle considerazioni che precedono, il Tribunale federale ha potuto recentemente
negare che una banca cantonale, che esercita un'attività di carattere "universale",
persegua uno scopo pubblico o di pubblica utilità. Il fatto che si fondi su una
legge cantonale e che la sua amministrazione venga effettuata con la cooperazione
del cantone è stato considerato irrilevante. Secondo la Corte, infatti, pur essendo
stata creata essenzialmente con l'intento di perseguire obiettivi di interesse
pubblico, come tutte le banche cantonali, la sua attività era evoluta verso
quella di una banca universale, per concentrarsi in modo principale nella
ricerca di guadagni. Una simile evoluzione corrisponde a quella delle altre
banche cantonali, i cui compiti sono divenuti simili a quelli degli istituti di
credito privati con cui sono in concorrenza diretta (StE 2001 B 71.63 n.
19 = RF 2001 p. 517 = DTF 127 II 113 = RDAF 57/2001 p. 33
= BN 2001 p. 147, con riferimento a: DTF 120 II 321 consid. 2d,
pp. 325-326 e dottrina citata; v. anche StE 2001 B 71.63 n. 17).
In una
sentenza relativa alla Banca __________ __________, il Tribunale federale ha
anche sottolineato che la politica sempre più spiccatamente orientata al conseguimento
di profitti, perseguita dagli istituti cantonali, è ulteriormente rafforzata
dalla trasformazione degli enti di diritto pubblico in società anonime.
Infatti, l'elemento caratteristico di un'impresa organizzata nella forma del
diritto privato è proprio il fatto di essere indirizzata al conseguimento di
utili. Le imprese privatizzate perseguono così finalità economiche in senso
fiscale. Vengono dunque privatizzate anche allo scopo preciso di poter
perseguire in modo più libero ed efficace tali finalità (StE 2001 B 71.63 n. 17
consid. 3b).
5.6.
Sempre in
relazione alle banche cantonali, l'Alta Corte ha già avuto modo di escludere
l'applicazione dell'art. 56 lett. b LIFD, che esenta dall'imposta
sull'utile i Cantoni e i loro stabilimenti. Ha infatti affermato che la nozione
di "stabilimenti" deve essere interpretata nel suo senso usuale nel
diritto amministrativo e che non ricopre altre entità, come le società anonime
di diritto pubblico. Vi rientrano pertanto solo le istituzioni disciplinate dal
diritto pubblico, create e vigilate dallo Stato o altre corporazioni di diritto
pubblico, dotate di mezzi finanziari e di personale e destinate all'adempimento
durevole di compiti di diritto pubblico (StE 2001 B 71.63 n. 19 = RF
2001 p. 517 = DTF 127 II 113 = RDAF 57/2001 p. 33 = BN
2001 p. 147, con riferimento a: Greter, op. cit., art. 56 LIFD, n. 5; Kuster,
Steuerbefreiung von Institutionen mit öffentlichen Zwecken, Zurigo 1998, p.
16). Un simile stabilimento va tenuto distinto in particolar modo da una
società di diritto pubblico, specialmente da una società anonima secondo l'art.
763 CO (StE 2001 B 71.63 n. 19 = RF 2001 p. 517 = DTF 127
II 113 = RDAF 57/2001 p. 33 = BN 2001 p. 147, con riferimento in
particolare a: DTF 115 Ib 233 consid. 1, pp. 234-235 e consid. 3, pp.
237-238; Moor, Droit administratif, vol. III, Berna 1992, p. 67 ss. et
79 ss.; Kuster, op. cit., pp. 16-20 e 27-29). In tal modo, il Tribunale
federale si è discostato dall'interpretazione dell'art. 56 LIFD proposta da
autorevole dottrina, secondo cui una società anonima conforme ai requisiti
previsti dall'art. 763 CO potrebbe essere esonerata dalle imposte in applicazione
delle lettere a, b o c dell'art. 56 LIFD, potendo essere
assimilata ad uno stabilimento del Cantone o della Confederazione (Locher,
Steuerrechtliche Aspekte der Privatisierung, in: Wiegand [a cura di],
Rechtliche Probleme der Privatisierung, Berna 1998, p. 251). Secondo i giudici
federali, invece, una società anonima non può in nessun caso essere assimilata
ad uno stabilimento di diritto pubblico cantonale e non potrebbe pertanto
beneficiare del motivo di esenzione previsto dall'art. 56 lett. b LIFD (StE
2001 B 71.63 n. 19 = RF 2001 p. 517 = DTF 127 II 113 = RDAF
57/2001 p. 33 = BN 2001 p. 147, con riferimento a Greter, op.
cit., art. 56 LIFD, n. 8).
5.7.
Come si
vede, la giurisprudenza tende ad interpretare in modo alquanto restrittivo le
disposizioni sull'esenzione dalle imposte dirette, delimitando severamente, da
un lato, il campo di applicazione delle fattispecie relative agli enti pubblici
e circoscrivendo rigorosamente, dall'altro, la casistica relativa alla pubblica
utilità ed allo scopo pubblico.
Nella
fattispecie, deve essere escluso il perseguimento di uno scopo di pubblica utilità,
presupponendo quest'ultimo che l'ente non abbia un fine di lucro e che i promotori,
membri o persone vicine non godano in modo esaustivo e privilegiato della sua
at-tività e facciano anche dei sacrifici d'una certa importanza a favore di
terzi e quindi nell'interesse pubblico. La ricorrente non adempie cioè
chiaramente i presupposti dell'altruismo e del disinteresse.
5.8.
Ci si
potrebbe tutt'al più chiedere se la ricorrente non persegua uno scopo pubblico,
nel qual caso non si richiederebbe che agisca in modo altruistico. Si osservi,
a tale proposito, che i Cantoni di Zurigo, Lucerna e San Gallo hanno esentato
la società in questione, secondo le decisioni allegate al ricorso, proprio in
considerazione dello "scopo pubblico" che perseguirebbe.
Secondo giurisprudenza, l'esenzione deve essere concessa non solo
quando la sostanza è direttamente destinata a scopi pubblici, ma anche quando
il reddito che ne deriva è utilizzato per tali scopi ed il perseguimento è
pertanto solo indiretto (DTF 112 Ib 20; Kuster, op. cit., pp.
245-246). Se lo scopo viene però perseguito solo indirettamente, mediante
l’impiego dell’utile per uno scopo di tale natura, al riconoscimento
dell’esenzione fiscale si oppone il principio della neutralità concorrenziale,
qualora l’attività economica venga esercitata in condizioni di mercato (Kuster,
op. cit., p. 211 ss.).
Si
dovrebbe, in tal caso, stabilire se la __________ __________, pur esercitando
un'attività commerciale con fini di lucro, non possa essere considerata come
persona giuridica con scopo pubblico, per il fatto che il suo capitale
azionario è detenuto integralmente dalla Confederazione; in caso di risposta
affermativa, dovrebbe però ancora essere verificata la compatibilità di un suo
esonero fiscale con la normativa sulla concorrenza.
La
questione sollevata può comunque essere lasciata aperta, dal momento che, come
già rilevato, ad escludere l'applicazione dell'art. 16 § 3 DL TORF basterebbe
la sola circostanza che la ricorrente non sia una fondazione. A tale elemento
si aggiunge comunque la constatazione che la __________ __________ non persegue
scopi di pubblica utilità.
5.9.
Un'ulteriore
questione che può essere lasciata aperta, considerato l'esito del ricorso, e
che è del resto difficile da risolvere, data la totale mancanza di materiali
legislativi che permettano di ricostruire la volontà del legislatore, concerne
l'interpretazione sistematica dell'art. 16 § 3 DL TORF.
La
disposizione in questione esonera infatti "i trapassi per eredità,
donazione o fondazione a favore di istituti di pubblica beneficienza o
scolastici aventi sede nel Cantone ed i trapassi di immobili destinati alla
costruzione o all’ampliamento o restauro di edifici adibiti al culto e quelli
relativi a fondazioni di pubblica utilità".
Orbene,
interpretando letteralmente la norma, si dovrebbe concludere che l'esenzione
sia limitata ai trapassi a titolo gratuito (eredità, donazione, fondazione)
quando acquirente è un istituto di pubblica beneficenza o scolastico, ma che
sia più estesa, concernendo genericamente i "trapassi di immobili" –
compresi quindi quelli a titolo oneroso – quando acquirente è una chiesa o una
fondazione di pubblica utilità.
Una
simile esegesi sarebbe tuttavia poco comprensibile, poiché favorirebbe alcuni
beneficiari rispetto ad altri. Inoltre, solleverebbe anche un dubbio circa la
coerenza dell'intera normativa di cui si discute. Infatti, non può essere
ignorato il fatto che l'art. 16 DL TORF disciplina l'assoggettamento al tributo
delle donazioni (il primo capoverso stabilisce infatti che "per le
iscrizioni di donazioni di proprietà immobiliari sarà prelevata la tassa di un
franco per cento per qualsiasi valore"). Non solo: ai "casi di
esenzione", il decreto legislativo dedica un capitolo apposito (il
quinto), composto di due articoli (38 e 39). Esso prevede, in particolar modo,
l'esenzione delle iscrizioni "richieste nell'esclusivo interesse dello
Stato" (art. 38 lett. a DL TORF). Ma, poi, addirittura, l'art. 38 §
DL TORF prevede che le iscrizioni richieste nell'esclusivo interesse di Comuni,
patriziati e di altri enti di diritto pubblico del Cantone siano soggette alla
metà della tassa. Se si interpretasse l'art. 16 nel senso che estende
l'esenzione anche ai trapassi a titolo oneroso, ne discenderebbe la conseguenza
che la vendita ad una chiesa o ad una fondazione sarebbe favorita rispetto a
quella ad un comune o ad un altro ente pubblico del Cantone.
- Per le considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa
di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 5'000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 5'100.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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