AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.30
Data decisione, Autorità:
02.04.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00030
Lugano
2 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2002
in materia di: tassa iscrizione a RF
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
rappr. da: st.leg. avv. __________. __________,
__________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Con
atto pubblico del 16 marzo 2001, la __________ __________ __________, di
, acquistava dalla __________ für __________ - __________
__________, di , le particelle __________ e __________ RFD di
__________ -, al prezzo compessivo di fr. 10'700'000.-.
L'Ufficio
dei registri di Locarno assoggettava il suddetto trapasso immobiliare alla
tariffa per le operazioni a registro fondiario, commisurando il tributo in fr.
118'907.-, con decisione del 29 agosto 2001.
La
fondazione acquirente impugnava la decisione in questione, con reclamo dell'11
settembre 2001, argomentando di avere diritto all'esenzione dal tributo, quale
persona giuridica che persegue uno scopo di pubblica utilità. Il reclamo veniva
respinto dall'Ufficio dei registri, con decisione del 13 settembre 2001, con la
quale veniva attirata l'attenzione sull'attività economica esercitata dalla
reclamante ed anche sulla decisione negativa emanata dalla Divisione delle
contribuzioni, cui era stata chiesta l'esenzione dalle imposte dirette.
- La
suddetta decisione su reclamo veniva impugnata dalla fondazione acquirente con
ricorso del 25 settembre 2001 al Dipartimento delle istituzioni, chiedendo
l'esenzione dal tributo sul trasferimento, per le ragioni già indicate nel
reclamo all'autorità di tassazione.
La
Sezione del registro fondiario e di commercio respingeva il gravame, con decisione
del 7 febbraio 2002. In particolare, secondo l'autorità di ricorso, non sarebbe
adempiuto il requisito della pubblica utilità, essendo l'attività esercitata
dalla ricorrente di carattere essenzialmente commerciale e non essendo sufficiente
a giustificare l'esenzione la semplice corresponsione di sussidi.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________
Ticino ripropone la richiesta di esenzione dal tributo di iscrizione a Registro
fondiario. Sottolinea di essere sussidiata dalla Confederazione, nell'ambito di
una normativa che subordina espressamente i sussidi al carattere di pubblica utilità.
Osserva inoltre di beneficiare dell'esonero fiscale in altri Cantoni.
-
L'art.
954 cpv. 1 CC, che conferisce ai Cantoni il diritto di prelevare delle tasse
per le iscrizioni a registro fondiario e per le relative operazioni
geometriche, lascia loro ampia libertà nel prevedere gli emolumenti (tasse di
cancelleria, tasse amministrative) da prelevare e non limita la loro sovranità
in materia fiscale, al punto che sono liberi di prevedere in questo ambito il
prelievo di un tributo misto ("Gemengsteuer") risultante dalla
combinazione di una tassa in senso proprio con un'imposta mirante ad aumentare
le entrate dell'erario (RDAT 1999 II n. 1t, consid. 5.1, con ampi riferimenti
a dottrina e giurisprudenza; RDAT 1994 II n. 16t consid. 3a con rinvii;
Sentenza del Tribunale federale n. ./__________ del 3
aprile 2000 in re U., consid. 2a).
È il caso
della tassa prevista dall'art. 11 del decreto legislativo che stabilisce la
tariffa per le operazioni nel RF, del 9 settembre 1941, testo unico del 21
luglio 1966 (DL TORF), considerata dalla costante giurisprudenza di questa
Camera un tributo misto con carattere di tassa amministrativa e di imposta
sulle mutazioni ("Handänderungssteuer"), che colpisce il
trasferimento civile della proprietà di un fondo indipendentemente dalle
conseguenze economiche che ne derivano e che si configura quindi come una vera
e propria imposta indiretta sul traffico giuridico (RDAT 1999 II n. 1t,
consid. 5.2-3, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza; RDAT
1997 II n. 15 consid. 2b, con riferimenti; RDAT 1994 II n. 16t, consid.
3b; Sentenza del Tribunale federale n. ./__________ del 3
aprile 2000 in re U. consid. 2b, con ampi riferimenti alla dottrina).
- La fondazione ricorrente chiede che il trasferimento di proprietà,
intervenuto con l'acquisto dei beni immobiliari appartenenti alla __________
für __________ -__________ __________ __________, sia esentato dal tributo in
discussione, in applicazione dell'art. 16 § 3 DL TORF.
La
ricorrente è una fondazione il cui scopo statutario consiste nel promuovere la
costruzione di abitazioni e l'urbanizzazione dei terreni necessari, nonché di
ridurre i costi d'abitazione, segnatamente le pigioni, e di agevolare l'accesso
alla proprietà di appartamenti e case famigliari.
In
particolare, la fondazione acquista immobili, perlopiù in forma di proprietà
per piani, e li concede in locazione ad inquilini che concedono a loro volta un
mutuo alla fondazione. In caso di rescissione della locazione e se il contratto
è durato in tempo determinato, i locatari hanno diritto ad una parte del
maggior valore dell'appartamento.
5.1.
Per l'art. 16 § 3 DL TORF, sono esenti da qualsiasi tassa i trapassi
per eredità, donazione o fondazione a favore di istituti di pubblica
beneficienza o scolastici aventi sede nel Cantone ed i trapassi di immobili
destinati alla costruzione o all’ampliamento o restauro di edifici adibiti al
culto e quelli relativi a fondazioni di pubblica utilità.
5.2.
Perché
possa beneficiare dell'esenzione, la legge richiede dunque che il trapasso
immobiliare si riferisca a fondazioni di pubblica utilità. I presupposti sono
cioè due:
-
in
primo luogo, si richiede che al trasferimento immobiliare partecipi una persona
giuridica costituita nella forma della fondazione;
-
in
secondo luogo, quest'ultima deve perseguire uno scopo di pubblica utilità.
Quanto al
primo requisito, esso è indubbiamente adempiuto, essendo la ricorrente una
fondazione. Rimane pertanto da verificare l'adempimento dell'ulteriore
requisito, costituito dallo scopo di pubblica utilità.
5.3.
La
nozione di "pubblica utilità" rinvia a quanto previsto dalla legislazione
sulle imposte dirette. In particolare, secondo l'art. 65 lett. f LT,
sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo
pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile e il capitale
esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini; scopi imprenditoriali
non sono di norma considerati di interesse pubblico.
Con la
suddetta disposizione, il diritto ticinese si è conformato all’art. 23 cpv. 1
lett. f della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni, del 31 agosto 1992 (LAID; RS 642.14), che ha ripreso
a sua volta la regolamentazione prevista dall'art. 56 lett. g della
legge federale sull'imposta federale diretta, del 14 dicembre 1990 (LIFD; RS
642.11). La nozione di "scopi esclusivamente di utilità pubblica",
quale motivo d'esenzione fiscale, era del resto già considerata dall'art. 16
cifra 3 dell'ormai abrogato decreto concernente l'imposta federale diretta, del
9 dicembre 1940 (DIFD).
5.4.
Una
persona giuridica persegue scopi esclusivamente di utilità pubblica quando fornisce
prestazioni in modo disinteressato, nell'interesse generale, a favore di una
cerchia in linea di principio illimitata di destinatari (Greter, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
2000, vol. I, tomo 2a, art. 56 LIFD, n. 28 ss.).
Persegue
invece scopi pubblici se adempie compiti strettamente legati agli scopi statali
(Greter, op. cit., art. 56 LIFD, n. 35 ss.). Ciò non si verifica, di
solito, se mira principalmente a scopi lucrativi, ancorché al servizio di fini
di interesse pubblico. Un esonero, almeno parziale, è tuttavia possibile se le
sono conferiti compiti di interesse pubblico mediante un atto di diritto
pubblico (per esempio una legge), se sottostà ad una certa sorveglianza da
parte della collettività pubblica e se i suoi fondi propri sono destinati dagli
statuti in modo esclusivo e irrevocabile ai suoi fini di pubblico interesse,
che essa realizza inoltre effettivamente (cfr. Tribunale federale, 2 aprile
2001, in StE 2001 B 71.63 n. 17 = ASA 70 p. 294; Tribunale
federale, 30 aprile 2001, in StE 2001 B 71.63 n. 19 = RF 2001 p.
517 = DTF 127 II 113 = RDAF 57/2001 p. 33 = BN 2001 p.
147, con riferimento a: ASA 63, p. 138 ss., pp. 141-142; inoltre Greter,
op. cit., art. 56 LIFD, n. 39; Simonek, Steuerbefreiung und Privatisierung,
in ST 2000, p. 230 ss.; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Ergänzungsband, Zurigo 2000, art. 56
LIFD, n. 11a).
5.5.
Il Tribunale
federale si è occupato dell'esenzione dalle imposte dirette di fondazioni
attive nel settore della promozione dell'accesso all'alloggio in due
occasioni.
5.5.1.
Nella prima (sentenza del 20 giugno 1986, cfr. DTF 112 Ib
20), ha ammesso che persegue uno scopo pubblico una fondazione "d'intérêt
communal public" secondo l'art. 27 lett. h della legge ginevrina
sull'amministrazione dei comuni, costituita nella forma di uno stabilimento di
diritto pubblico cantonale ex art. 59 CC. La ricorrente offriva appartamenti, a
condizioni sensibilmente più vantaggiose di quelle praticate sul mercato
libero, in modo tale che gli inquilini con redditi modesti potessero trovare alloggio
a condizioni accettabili e sottraendosi alla speculazione. L'Alta Corte ha espressamenrte
sottolineato le differenze rispetto ad imprese private che offrono lo stesso
tipo di prestazioni: oltre alla natura di diritto pubblico della ricorrente,
quest'ultima poteva garantire una destinazione durevole degli immobili allo
scopo pubblico.
5.5.2.
In un
secondo caso (sentenza del 28 ottobre 1988, in ASA 59 p. 464), ove si
trattava invece di una fondazione costituita da architetti, il Tribunale
federale pur ribadendo che la promozione di case d'abitazione a carattere
sociale è senza dubbio nell'interesse della comunità, ha poi precisato che, se
tuttavia una fondazione esercita un'attività sul piano economico od incoraggia
certi settori dell'economia, essa non soddisfa le esigenze della esclusiva
utilità pubblica. Ha perciò confermato che, se tale scopo è perseguito da
comuni, enti di diritto pubblico o stabilimenti, allora il reddito e la
sostanza devoluti a tal fine possono essere esonerati dalle imposte. Se invece
sono persone giuridiche private ad occuparsi dell'edilizia sociale od a
promuoverla, si può certo sostenere che ciò avviene nell'interesse della
collettività, tanto è vero che si tratta anche di un compito statale. Ma non ne
discende automaticamente l'esenzione fiscale. Infatti, spesso, società edili,
investendo capitali nell'edilizia abitativa sociale, tutelano nel contempo i
propri interessi o, se si tratta di società cooperative, quelli dei propri
soci, per i quali realizzano le abitazioni ASA 59 p. 464, consid. 3d).
Nel caso in questione, secondo il Tribunale federale, a causa della vicinanza
tra la fondazione ricorrente e la cooperativa edilizia cui era legata, doveva
essere escluso il perseguimento di una esclusiva pubblica utilità, poiché, se
all'attività della fondazione sono legati interessi propri diretti di imprese
ad essa vicine, l'esenzione non può entrare in considerazione (ASA 59 p.
464, consid. 3e).
5.5.3.
Come si
vede, perché una persona giuridica privata sia esentata dall'imposta, non basta
che sia adempiuta la condizione oggettiva, costituita dall'esercizio di
un'attività che serve alla collettività o al benessere pubblico, ma deve essere
prestata particolare attenzione alla condizione soggettiva, secondo la quale il
perseguimento di un simile scopo deve avvenire in modo disinteressato. Il che
significa che l'ente in questione deve agire in maniera altruistica, senza
alcun fine di lucro e fondandosi sull'importante sacrificio dei suoi membri (Mettrau,
L'exonération fiscale des institutions d'utilité publique, tesi, Tolochenaz
1992, p. 118 e segg. con numerosi rinvii dottrinali e giurisprudenziali).
5.5.4.
Può
ancora essere menzionata una sentenza del Tribunale federale, che, pur riferendosi
ad una nozione diversa da quella di "pubblica utilità", concerne
comunque l'esenzione delle persone giuridiche che si occupano di promuovere
l'accesso all'alloggio. In alcuni cantoni, infatti, le società che sono
soggette all'imposta minima, possono esserne esentate qualora adempiano compiti
"nell'edilizia abitativa sociale". Ebbene, in un caso lucernese, una
cooperativa che beneficiava di sussidi nel quadro della legge federale che
promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP)
aveva chiesto l'esenzione dall'imposta minima. Il Tribunale federale ha
confermato la decisione negativa cantonale, definendo non arbitraria un'interpretazione
restrittiva della suddetta norma, secondo cui il carattere "sociale"
dell'attività non dipende dal solo fatto che essa possa beneficiare di sussidi,
ma presuppone altresì che gli inquilini possano beneficiare della riduzione
suppletiva prevista dall'art. 42 LCAP. Sarebbe dunque "sociale" solo
la locazione di appartamenti a favore di persone meno abbienti (Tribunale
federale, 12 novembre 1999, in RF 2000 p. 105; v. anche, nello stesso
senso, la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton San Gallo del 13
marzo 1991, in SGGVP 1991, p. 22).
5.6.
Esaminando
il caso della ricorrente alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale
federale, non si può considerare di pubblica utilità l'attività che essa
esercita.
La
ricorrente non adempie infatti chiaramente i presupposti dell'altruismo e del
disinteresse. Basti dire che essa è stata costituita, fra gli altri, da
istituti di credito e assicurativi e da persone attive nel settore edile, che intendevano
certamente trarre dei benefici economici dalla creazione della fondazione. In
particolare, lo statuto garantisce ai fondatori il diritto di essere rappresentati
in seno al consiglio. In tal modo, si avvicina notevolmente alla fondazione che
era al centro della sentenza del Tribunale federale citata in precedenza (v. supra,
consid. 5.5.2.). Inoltre, non risulta che gli inquilini cui la ricorrente si
rivolge debbano adempiere i requisiti per la "riduzione suppletiva".
Anzi, condizione per poter prendere in locazione gli appartamenti della fondazione
è che i locatari le concedano un mutuo. Essi devono pertanto avere una certa
disponibilità di denaro.
Il fatto
che l'attività sia di "pubblica utilità" secondo l'art. 51 LCAP non è
dunque significativo, proprio alla luce dell'interpretazione restrittiva che la
giurisprudenza propone in relazione alla "esclusiva pubblica utilità"
del diritto tributario.
Non a
caso, del resto, la Divisione delle contribuzioni ha negato alla ricorrente
l'esonero dalle imposte dirette (cfr. decisione del 30 giugno 1994, confermata
con scritto del 1° dicembre 1998).
5.7.
C'è,
infine, un'ultima questione che può essere lasciata aperta, considerato l'esito
del ricorso, e che è del resto difficile da risolvere, data la totale mancanza
di materiali legislativi che permettano di ricostruire la volontà del
legislatore, concerne l'interpretazione sistematica dell'art. 16 § 3 DL TORF.
La
disposizione in questione esonera infatti "i trapassi per eredità,
donazione o fondazione a favore di istituti di pubblica beneficienza o
scolastici aventi sede nel Cantone ed i trapassi di immobili destinati alla
costruzione o all’ampliamento o restauro di edifici adibiti al culto e quelli
relativi a fondazioni di pubblica utilità".
Orbene,
interpretando letteralmente la norma, si dovrebbe concludere che l'esenzione
sia limitata ai trapassi a titolo gratuito (eredità, donazione, fondazione)
quando acquirente è un istituto di pubblica beneficenza o scolastico, ma che
sia più estesa, concernendo genericamente i "trapassi di immobili" –
compresi quindi quelli a titolo oneroso – quando acquirente è una chiesa o una
fondazione di pubblica utilità.
Una
simile esegesi sarebbe tuttavia poco comprensibile, poiché favorirebbe alcuni
beneficiari rispetto ad altri. Inoltre, solleverebbe anche un dubbio circa la
coerenza dell'intera normativa di cui si discute. Infatti, non può essere
ignorato il fatto che l'art. 16 DL TORF disciplina l'assoggettamento al tributo
delle donazioni (il primo capoverso stabilisce infatti che "per le
iscrizioni di donazioni di proprietà immobiliari sarà prelevata la tassa di un
franco per cento per qualsiasi valore"). Non solo: ai "casi di
esenzione", il decreto legislativo dedica un capitolo apposito (il
quinto), composto di due articoli (38 e 39). Esso prevede, in particolar modo,
l'esenzione delle iscrizioni "richieste nell'esclusivo interesse dello
Stato" (art. 38 lett. a DL TORF). Ma, poi, addirittura, l'art. 38 §
DL TORF prevede che le iscrizioni richieste nell'esclusivo interesse di Comuni,
patriziati e di altri enti di diritto pubblico del Cantone siano soggette alla
metà della tassa. Se si interpretasse l'art. 16 nel senso che estende
l'esenzione anche ai trapassi a titolo oneroso, ne discenderebbe la conseguenza
che la vendita ad una chiesa o ad una fondazione sarebbe favorita rispetto a
quella ad un comune o ad un altro ente pubblico del Cantone.
-
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve anche essere respinto,
nella misura in cui è indirizzato contro la decisione relativo alle tasse
d'iscrizione delle cartelle ipotecarie. L'art. 16 § 3 DL TRF non può infatti
trovare applicazione neppure a tale riguardo, tanto più che si riferisce
comunque solo alla tassa di iscrizione di trapassi immobiliari.
-
Per
le considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 5'000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 5'100.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster