AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.21
Data decisione, Autorità:
16.04.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00021
Lugano
16 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso dell'11 febbraio 2002
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________. __________, __________ ,
rappr. da: Studio commerciale __________
-, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Il
24 settembre 2001 l'Ufficio imposte alla fonte effettuava una revisione presso
__________ __________ e constatava alcuni errori d'impostazione, segnatamente
il mancato assoggettamento dei rimborsi spese forfetari e delle commissioni
versate tra il 1994 e il 1998 a due dipendenti. Stabiliva pertanto che
__________ __________ doveva al fisco ticinese un ulteriore importo di fr.
9'268.45, da cui andava dedotto il saldo creditore, per cui la differenza da
versare ammontava a fr. 6'168.90 (cfr. rapporto di revisione/decisione del 24
settembre 2001).
-
__________ presentava reclamo in tempo utile, sostenendo, da un lato, che le
provvigioni a favore dei suoi dipendenti __________ __________ e __________ non
sarebbero ancora state versate, ma si configurerebbero quale credito verso la
società e, dall'altro, che i rimborsi spese ai dipendenti ,
__________ -, __________ __________ e __________, che ricoprirebbero
funzioni apicali, possono essere comprovati nella loro effettiva consistenza da
documenti cartacei.
Il
reclamo veniva respinto con decisone del 16 gennaio 2002.
Il
reddito sarebbe imponibile già dal momento in cui sussisterebbe una pretesa giuridica
ferma, vale a dire sarebbe nato un credito verso la società. Il rimborso spese
potrebbe essere riconosciuto tale solo se effettivamente comprovato.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente
l'abbandono della ripresa fatta valere dall'Ufficio di tassazione sulle
commissioni ai dipendenti __________ __________ e __________ e di quella sui
rimborsi spese dei dipendenti , __________ -, __________
__________ e __________.
All'udienza
del 26 marzo 2002, sentite le spiegazioni della ricorrente circa le spese
sopportate dai dipendenti con funzioni dirigenziali e il relativo rimborso
spese forfetario, accertato come ognuno di tali dipendenti sopporti delle spese
di trasferta e di rappresentanza effettive e come il rimborso spese possa comprendere
solo in misura ridotta una parte di salario, quando i dipendenti riescono a
risparmiare sulle spese di rappresentanza, il giudice delegato ha proposto alle
parti di riprendere il rimborso spese nella misura limitata di un terzo per
ognuno dei 4 dipendenti.
Il
rappresentante della ricorrente ha aderito seduta stante alla proposta, mentre
l'Ufficio Imposte alla fonte ha manifestato il proprio assenso con scritto del
28 marzo 2002.
La
contestazione è dunque stata ridotta alla questione di principio del momento in
cui debbono essere assoggettate all'imposta le provvigioni. A tale proposito,
la ricorrente ha ribadito che l'imposta è stata sempre trattenuta mano a mano
che l'importo accreditato veniva effettivamente pagato ed ha invocato l'art.
108 cpv. 3 LT.
- 4.1.
Sono
soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività
lucrativa dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta,
l'art. 91 LIFD).
L'imposta
è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
Presupposto
per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi,
rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per
il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o
succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività
dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della
procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die
direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
4.2.
Sebbene
il diritto svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio
dell'imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio
dell'imposizione in base alla capacità contributiva, nel caso dell'imposizione
alla fonte vengono presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in
quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai
fini dell'imposizione, vengono valutate in misura molto limitata. La radicale
difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e
della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra, fa sì che debba essere
del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato
alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno
all'imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt'al più aspirare
ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque,
il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale
misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell'imposta
alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig,
Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über
die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376 ss.; anche Agner/Jung/Steinmann,
op. cit., p. 345).
- La
questione sollevata dal ricorso consiste nello stabilire se, come ha deciso
l'autorità di tassazione, sia giustificato l'assoggettamento all'imposta alla
fonte delle provvigioni maturate ma non ancora versate ai dipendenti. Secondo
l'Ufficio imposte alla fonte, infatti, le commissioni spettanti ai dipendenti
della ricorrente sono state addebitate a conto economico e accreditate ai beneficiari,
con la conseguenza che, sebbene non siano ancora state versate, costituiscono
una pretesa giuridica ferma.
5.1.
Secondo
gli articoli 105 cpv. 1 LT e 84 cpv. 1 LIFD, l’imposta alla fonte è calcolata
sui proventi lordi. Il successivo capoverso della stessa disposizione precisa
che sono imponibili:
a) tutti
i redditi da attività dipendente, compresi i redditi accessori come indennità
per prestazioni speciali, provvigioni, assegni, premi per anzianità di
servizio, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni in natura
valutabili in denaro;
b)
tutti i proventi compensativi sostitutivi del reddito da attività dipendente
come pure i proventi da assicurazioni contro le malattie, da assicurazioni
contro gli infortuni o dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Le prestazioni in natura sono, di regola, valutate secondo le norme
dell’ assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (art. 105 cpv. 3
LT e art. 84 cpv. 3 LIFD).
5.2.
Si
considerano redditi da attività dipendente tutte le prestazioni che rientrano
nel concetto di attività lucrativa dipendente nel quadro della procedura
d'imposizione ordinaria. Pertanto, i redditi accessori e le prestazioni in
natura sarebbero imponibili alla fonte anche se non fossero espressamente
menzionati (Commission d'harmonisation fiscale, Réglementation cantonale
harmonisée en matière d'impôt à la source, Berna 1994, p. 123; Zigerlig/Jud,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 2 all'art. 84 LIFD,
p. 15).
5.3.
Rifacendosi
dunque ai principi generali vigenti in materia di imposizione con la procedura
ordinaria, un reddito si considera realizzato in linea di principio quando il
contribuente percepisce una prestazione oppure quando acquista una pretesa giuridica
ferma, di cui può effettivamente disporre. Solitamente, già l'acquisto di un credito
viene considerato costitutivo di reddito, purché l'adempimento non appaia dubbio
(sentenza del Tribunale federale del 10 luglio 2001, in StE 2001 B 21.1
n. 10 = ZStP 2001 p. 226 = RDAF 57/2001 p. 345, con riferimento
a: DTF 113 Ib 23 consid. 2e p. 26; ASA 66 p. 377 consid.
4a; ASA 61 p. 666 consid. 3b; inoltre: CDT n. 193 del 22 marzo
1995 in re D. e F. Ma; CDT n. 194 del 22 marzo 1995 in re A. e C. Ma.).
5.4.
Quanto,
in particolar modo, ai redditi dell'attività lucrativa dipendente, si
considerano realizzati quando un lavoratore effettua la sua prestazione di
lavoro, poiché allora acquisisce una pretesa ferma e liberamente disponibile al
compenso. In pratica, tuttavia, i
redditi da attività dipendente vengono imposti al momento del pagamento o, al
più presto, alla scadenza del credito o quando il credito diventa cedibile (Locher,
Kommentar zum DGB - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Therwil/Basilea
2001, art. 17 LIFD, n. 63, p. 332, con riferimento alle sentenze del Tribunale
federale del 3 maggio 2000, in RF 2000 p. 512, e del 3 luglio 1974, in ASA
44 p. 343). Il punto di vista citato per ultimo è
applicabile per esempio quando un dipendente, grazie alla sua posizione
dominante nella ditta per cui lavora, può determinare a suo piacimento il momento
del pagamento o dell'accredito (Commissione di ricorso fiscale Canton Berna, 15
ottobre 1991, in StE 1992 B 21.2 n. 5).
Questa
Camera ha così riconosciuto che il carattere di pretesa ferma non viene meno se
il contribuente rinuncia a percepire il salario, acconsentendo che vada a aumentare
il credito del correntista, poiché con l'approvazione del saldo a fine anno
l'asserita pretesa salariale si trasforma per novazione in prestito alla
società datrice di lavoro da parte del dipendente-azionista (CDT n. 193 del 22
marzo 1995, in RDAT II-1995, n. 6t, p. 442; CDT n. 194 del 22
marzo 1995 in re A. e C. Ma.; CDT n. 79 del 22 aprile 1992 in re G. A.).
Analogamente,
il carattere di pretesa ferma non viene neppure meno quando il salariato-azionista,
la cui pretesa salariale, riconosciuta dalla società datrice di lavoro o
dall'organo di controllo, viene lasciata nella società modificando la chiusura
contabile annuale oppure compensata con l'obbligo di liberare le azioni (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri/Berna 1991, §§ 22-36, n. 22, p. 144).
5.5.
Nel caso
in esame, per quanto si può desumere dagli atti, due dipendenti hanno maturato
dei crediti a titolo di provvigioni per contratti conclusi a favore dell'impresa
ricorrente, ma, in base ad un accordo fra datore di lavoro e dipendenti, il
versamento di tali componenti del salario è stato differito ad un momento
successivo. All'udienza svoltasi davanti alla Camera di diritto tributario, la
ricorrente ha comunque precisato che l'imposta alla fonte viene sempre
trattenuta mano a mano che l'importo accreditato a tale titolo ai dipendenti
viene effettivamente pagato.
Secondo
l'art. 322b cpv. 1 CO, se per determinati affari è convenuta una
provvigione del lavoratore, essa è dovuta allorché l’affare è stato validamente
conchiuso con il terzo. Il cpv. 2 precisa, a sua volta, che, nel caso d’affari
eseguendi con prestazioni successive o di contratti d’assicurazione può essere
convenuto per scritto che il diritto alla provvigione sorge alla esigibilità di
ogni rata o a ogni prestazione.
Ne
consegue che, stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, il momento dell'imposizione
di tali redditi dovrebbe coincidere con quello dell'effettivo pagamento delle
provvigioni o, al più presto, quello in cui il credito diviene esigibile o
cedibile. Per quanto la giurisprudenza non sia particolarmente precisa su
quest'ultimo aspetto, pare comunque potersi concludere che la seconda sia
un'eccezione alla prima regola e che intervenga quando vi sono particolari
elementi che possono far supporre che il creditore della prestazione sia in
qualche modo in condizione di influenzare il momento del versamento, cosa che
si verifica quando è anche azionista della società per cui lavora.
I dipendenti
di cui qui si discute non sono azionisti della società ricorrente e, del resto,
non sembrano avere particolare interesse a differire l'incasso delle
provvigioni di cui si tratta. D'altronde, la ricorrente ha spiegato che è una
sua consuetudine di versare le prestazioni di tale natura dilazionandole nel
tempo.
Stando
così le cose, non vi è ragione di censurare l'operato della ricorrente e di riprendere
le componenti di reddito nei mesi in cui sono maturate senza essere state
versate.
- Il
ricorso è conseguentemente accolto in larga misura. Di conseguenza, non si prelevano
né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla
ricorrente è riconosciuta un'indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 gennaio 2002 è annullata e gli atti
sono rinviati all'Ufficio di tassazione, affinché emetta nuovi conteggi
relativi alla revisione per i periodi 1999 e 2000, nel senso che:
-
le
riprese sui rimborsi spese dei dipendenti , __________ -,
__________ __________ e __________ sono ridotti ad un terzo degli importi rimborsati;
-
si
rinuncia alla ripresa delle provvigioni non versate ai dipendenti __________
__________ e __________.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla
ricorrente è riconosciuta un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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