In base alla
documentazione in nostro possesso e ritenuto che le spese di gestione
(elettricità, acqua potabile, amministrazione immobile, riscaldamento, ecc.)
non possono essere dedotte, la deduzione per le spese di manutenzione effettive
è fissata in fr. 1'791.–;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
chiede che il reddito imponibile sia ridotto a fr. 3'053.80, tenendo conto di
tutte le spese di amministrazione, gestione e manutenzione fatte valere, e contesta
in particolar modo le argomentazioni dell'Ufficio di tassazione in merito alla
mancata deduzione delle spese per l'elettricità, l'acqua potabile e l'amministrazione
dell'immobile;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
secondo l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT di
identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le
spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese
d'amministrazione da parte di terzi;
-
che sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la
redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n.
262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re
A.D.R.);
-
che, in
caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal
proprietario stesso, viene ammessa, di regola, unicamente la deduzione delle
spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non
possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione
e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione;
-
che la
ragione è che il reddito della sostanza del contribuente che abita personalmente
la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a una mera stima:
se si consentisse al contribuente che abita la propria casa di dedurre dei
costi da un valore locativo commisurato in modo tale da non comprenderli,
questi sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto al proprietario che cede in
locazione l'immobile che gli appartiene e che di solito addebita ai propri
inquilini le spese di amministrazione e di gestione della casa (CDT n.
..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re J.S.; CDT n.
____________________. del 6 agosto 2002 in re J.B.);
-
che anche
la Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del 1° dicembre 2001
distingue, nell'ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della
sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo)
e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo):
in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati
dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle
spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non
possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione
e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione, poiché
il valore locativo, corrispondente al 60-70% della pigione che si potrebbe
ottenere affittando l'oggetto ad un terzo qualsiasi, corrisponde alla
remunerazione netta dovuta per la pura e semplice messa a disposizione
dell'immobile e non copre quindi quelle spese accessorie che nascono con il suo
uso e che, di regola, vengono accollate in aggiunta e separatamente
all'inquilino (cfr. Circolare 7/2001, cifra 5.4);
-
che, in
altre parole, la distinzione introdotta dalla citata Circolare della Divisione
delle contribuzioni trova la sua ragion d'essere nel fatto che il reddito della
sostanza del contribuente che abita personalmente la casa di cui è proprietario
viene calcolato perlopiù in base a una mera stima;
-
che, in
linea di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore,
climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e
depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del
giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia,
sgombero neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra
2.2.3;);
-
che non
va poi dimenticato che, mentre nel caso della locazione le spese accessorie
sono accollate all'inquilino ed in tal modo cessano di gravare il proprietario,
nel caso dell'uso proprio della casa esse sono a carico del proprietario in
qualità di inquilino di se stesso: si giustifica pertanto di dedurle dal valore
locativo solo se non sono già state considerate mediante una corrispondente
riduzione del valore locativo (Känzig, loc. cit., Zwahlen, Die
einkommenssteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten [insbesondere im
Recht der direkten Bundessteuer], Basilea 1986, p. 104; Funk, Der
Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 164; CDT n.
..__________ dell'8 ottobre 1997 in re J. S., con ampissimi
riferimenti a dottrina e giurisprudenza; CDT n.
..__________ del 19 settembre 2000 in re R. e R. K.-D.);
-
che, nel
caso in esame, il ricorrente contesta anzitutto il mancato riconoscimento in
deduzione delle spese per l'elettricità e per l'acqua potabile, argomentando
che nelle prime non rientrerebbe la quota privata per il riscaldamento e le
seconde si riferirebbero solo ad una fontana situata all'esterno dell'edificio,
che viene usata solo per la manutenzione dello stabile;
-
che
tuttavia, come detto, la giurisprudenza di questa Camera, seguendo una dottrina
autorevole, distingue, in relazione alle spese di gestione, fra il caso in cui
una casa è concessa in locazione dal proprietario e quello in cui è invece
abitata dal proprietario medesimo;
-
che, dal
punto di vista economico, le spese di gestione (in particolare, quelle per la
pulizia, l'illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile
e quelle per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese
per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, che non sono
deducibili per legge (art. 33 lett. a LT; cfr. anche art. 34 lett. a
LIFD), con la conseguenza che possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente,
alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su
una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi: è il
caso del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale
corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i costi accessori, i quali
non costituiscono reddito della sostanza per il locatore e possono pertanto
essere dedotti dalla pigione, se vi sono compresi (Zwahlen, op. cit.,
pp. 102-103; Funk, op. cit., p. 153; v. anche Zwahlen, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all'art.
32 LIFD, p. 390);
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che il
caso del ricorrente è invece quello di un proprietario che abita la propria
casa, con la conseguenza che vi è identità fra la persona che consegue il
reddito in natura (valore locativo) e quella fruisce del bene in questione:
stando così le cose, si deve tener presente che quei costi che verrebbero
traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore
locativo, ragione per cui il contribuente che abita la propria casa non ha il
diritto alla deduzione degli stessi;
-
che i
costi per l'energia elettrica e l'acqua potabile, chiesti in deduzione dal
ricorrente, si riferiscono inequivocabilmente alle parti comuni del condominio
in cui ha un appartamento di vacanza e costituiscono altrettanto
inequivocabilmente spese di mantenimento personale non deducibili;
-
che,
d'altra parte, può essere senz'altro escluso che, se il ricorrente cedesse in
locazione il suo appartamento, si accontenterebbe di una pigione di fr. 500.–
al mese, comprensiva anche delle spese accessorie in discussione;
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che
considerazioni simili valgono anche in relazione alle spese di amministrazione
del condominio: i costi deducibili in quanto causalmente connessi con il
conseguimento del reddito della sostanza immobiliare sono infatti solo quelli
che servono alla locazione della casa, sicché non ve ne possono essere quando
la casa è abitata dallo stesso proprietario, che non deve conseguire alcun
reddito (Zwahlen, Die einkommenssteuerrechtliche Behandlung von
Liegenschaftskosten, cit., p. 106; Funk, op. cit., p. 165);
-
che le
spese per l'amministrazione condominiale non sono evidentemente in alcuna
connessione con la locazione dell'appartamento del proprietario, ma servono unicamente
alla gestione della proprietà per piani;
-
che ne
consegue che il ricorso deve essere integralmente respinto.
visto per le spese l'art. 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.