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Numero d'incarto:
80.2002.199
Data decisione, Autorità:
20.03.2003, CDT
Incarto n.
80.2002.199
Lugano
20 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________ __________, __________
rappr. da: __________ __________ Soc. fiduciaria e
amministrazioni, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ __________ è titolare della ditta individuale __________ __________,
con sede a __________, e la cui attività principale si svolge in Via __________
, in tre PPP ubicate in due stabili contigui, la PPP n.
(stabile __________, negozio inferiore) e le PPP n. __________ e n. __________
(stabile __________, negozio superiore e ufficio), che il defunto papà aveva
acquistato nel 1979 per complessivi fr. 1'800'000.
Nel
dicembre 1992, dopo il decesso del padre, la ditta veniva rilevata con attivi e
passivi dalla figlia __________. Nel 1997, dopo preventivo accordo con
l'ufficio di tassazione, le tre PPP venivano iscritte a bilancio al loro valore
originale di acquisto, al pari dei rispettivi accolli ipotecari. Con effetto 1°
gennaio 1997 la PPP n. __________ (negozio) veniva allibrata a bilancio per fr.
800'000, le PPP n. __________ e n. __________ (negozio più ufficio) per un
valore di fr. 1'000'000. Parimenti venivano iscritti a bilancio oneri ipotecari
per fr. 570'000 e fr. 396'000.
In
seguito, a carico degli esercizi 1997 e 1998 vennero operati i seguenti ammortamenti:
1997 1998
PPP
n. __________ fr. 100'000 fr. 100’000
PPP
n. __________ e n. __________ fr. 200'000 fr. 100’000
L
'ufficio di tassazione concedeva l’ammortamento nella ridotta misura del 6%
(cfr. notifica di tassazione del 25 settembre 2000).
1.2.
Il
reclamo presentato dalla contribuente, assistita da __________ __________, veniva
respinto con decisione del 18 novembre 2002. La concessione degli ammortamenti
nella misura del 6% porterebbe alla definizione di valori assai prudenziali e
ben al di sotto del valore commerciale.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso la ricorrente, sempre assistita da __________
__________, chiede nuovamente che gli ammortamenti le siano concessi nella misura
da lei richiesta, argomentando tra l’altro:
Nel
caso di specie, la correzione del valore contabile degli immobili riflette la
svalutazione subita in sintonia con l'andamento del mercato immobiliare. I
rispettivi valori di acquisto (e contabili) erano ( e sono tuttora) superiori
al valore di mercato. Va ricordato che i vani commerciali - leggi negozio - si
trovano in una posizione commerciale sfavorevole, al di fuori delle correnti di
passaggio pedonale. La loro collocazione e struttura architettonica mal si
presta a destinazioni alternative economicamente attrattive. La svalutazione
contabile operata negli anni 1997 e 1998 rappresenta quindi una rettifica di
valore dovuta, in consonanza con la citata, imperativa normativa del CO.
Che
al 31.12.1998 i predetti oggetti non avessero conservato i valori iniziali
appare lapalissiano. Difficilmente i ricorrenti troverebbero un acquirente
disposto a sborsare gli iniziali fr. 1 '800'000; tanto meno i fr. 2'570'000
ipotizzati dal perito cantonale. Qualsiasi locarnese sa benissimo che i
predetti oggetti non si posizionano in una situazione commerciale pregiata. La
via stazione non è certo una strada frequentata, data la sua posizione
decentrata rispetto alle correnti di passaggio pedonale. Da un profilo
commerciale, la posizione dei negozi non è per nulla attrattiva. Con il senno
di poi, il prezzo d'acquisto delle 3 PPP di fr. 1'800'000 appare esagerato, per
cui si giustifica un ammortamento straordinario (...).
Avverte
inoltre che la valutazione dell'Ufficio cantonale di stima, che ha indotto l’UT
a concedere l’ammortamento nella misura del 6% soltanto, appare irreale anche
agli occhi di un profano. Sviluppa poi considerazioni sull’ubicazione infelice
degli spazi, che sarebbero difficilmente affittabili a terzi se non a un canone
modico.
Produce
al riguardo una perizia dell’__________ __________, che ritiene irrealistici i
parametri dell’Ufficio cantonale di stima, segnatamente sproporzionata la valutazione
del terreno, insufficiente la considerazione delle vetustà sul valore
dell’immobile e delle pigioni e infine il luogo di situazione scarsamente
attrattivo dal punto di vista commerciale. Il valore delle tre PPP, che oggettivamente
ammonterebbe, secondo la perizia __________, a non oltre fr.
1'485'000, sarebbe soggettivamente difficilmente realizzabile, poiché da tempo
si sta cercando un inquilino per il negozio inferiore, senza riscontrare alcun
interesse. Il valore contabile complessivo di fr. 1'350'000 appare pertanto più
che aderente alla situazione reale.
Conclude
segnalando un errore contenuto nella notifica di tassazione: i debiti di fr.
360'000 verso il __________ __________ e di fr. 570'000 verso
l'__________ sono da stralciare, compresi i relativi interessi, poiché divenuti
debiti aziendali e già considerati nelle passività della ditta al 1° gennaio
1999.
2.2.
L’autorità
fiscale non si è determinata sul ricorso.
2.3.
In
occasione dell’udienza del 30 gennaio 2003, dopo aver sentito il perito
incaricato dall'Ufficio di tassazione di valutare gli immobili, si è convenuto
di confermare l'ammortamento tabellare del 6% sulle quote di PPP __________ e ,
in considerazione del fatto che la valutazione fatta dall' eccede comunque
il valore di acquisto. Si è inoltre convenuto di tenere in sospeso
l'istruttoria, segnatamente l'allestimento di una superperizia sul valore della
PPP __________, per consentire alle parti di trovare un accordo sull'ammortamento
ad essa relativo.
2.4.
Il 14
marzo 2003 l'Ufficio di tassazione ha comunicato a questa Camera di aver raggiunto
un accordo con i ricorrenti e di ammettere quindi un ulteriore ammortamento
medio annuo di fr. 53'340 sulla PPP __________, ritenuto che nel contempo la tassazione
sarebbe stata rettificata conformemente a quanto rilevato al punto 13 del ricorso,
stralciando i due debiti, di cui al consid. 2.1. in fine e i relativi interessi,
in quanto già dedotti come aziendali.
Nulla più
osta all'accoglimento parziale del ricorso da parte di questa Camera conformemente
agli accordi raggiunti e alla nuova ripartizione degli elementi imponibili,
allegata, con l'adesione degli interessati, alla lettera del 14 marzo 2003
dell'Ufficio di tassazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione
per l'emissione di nuovi conteggi conformemente al consid. 2.4.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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