-
che nella
primavera del 2001 __________ __________ è rientrato in Svizzera per motivi di
sicurezza personale dopo quarantadue anni di residenza in __________;
-
che
l'Ufficio di tassazione gli ha pertanto inviato il formulario per la
dichiarazione d'imposta per inizio dell'assoggettamento;
-
che
__________ __________ l'ha ritornato in bianco, accompagnato da un breve
scritto in cui espone le ragioni che lo hanno indotto a rimpatriare, facendo
pure presente di doversi frequentemente assentare all'estero essendo stato
costretto a disfarsi dei suoi beni;
-
che pertanto
l’ Ufficio di tassazione di __________, senza compiere, per quanto emerge
dall'incarto, ulteriori passi istruttori e senza renderlo attento alle
possibili conseguenze in caso di notifica di una decisione durante un'assenza
all'estero, il 12 agosto 2002 gli notificava una tassazione d'Ufficio, in cui
gli esponeva un reddito d'altra fonte di fr. 60'000.- di media annua dal 1° giugno
2001 al 31 dicembre 2002;
-
che il
contribuente, rientrato dalla __________ alla fine di settembre 2002, chiedeva
all'Ufficio di tassazione con lettera del 10 ottobre, un appuntamento per
esporre la sua particolare situazione;
-
che
l’Ufficio di tassazione, considerando lo scritto del 10 ottobre alla stregua di
un reclamo, lo respingeva in quanto tardivo con decisione dell' 11 novembre
2002;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario,
__________ postula l’annullamento della decisione dell’autorità fiscale,
ribadendo i motivi che l'hanno indotto a ritornare in patria, spiegando le ragioni
della sua assenza all'estero e negando di conseguire redditi in Svizzera;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
-
che,
infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che
l'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per
l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o
contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il
contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;
-
che
questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT );
-
che una
deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del
termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da
attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi
rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5
LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);
-
che, in
linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il
contribuente é stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che
non era prevedibile (ASA 61 pag. 523 = Sammlung n. 736);
-
che una
colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione
del termine (ASA 60 pag. 630 = RF 1992 - pag. 220; inoltre CDT
n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173; CDT n.
..__________ del 3 settembre 1997 in re A. e G. M.);
-
che, per
costante giurisprudenza, un soggiorno preventivato all'estero non costituisce
motivo di restituzione del termine (CDT 285 del 31 ottobre 1991 in re D.
S.; CDT n. 73-74 del 9 marzo 1990 in re A. T.; CDT n. 393 del 22
novembre 1989), così come non costituisce motivo di restituzione una partenza
per ferie del tutto prevedibile (CDT 241 del 6 settembre 1985 in re
S.G.; inoltre: Bottoli, Lineamenti di diritto tributario, p. 120);
-
che, di
regola, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla
Svizzera (per l'IFD) é limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e
imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per
quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del
ritorno;
-
che, come
per gli altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere o
deve protrarsi in modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a
garantire il rispetto dei termini;
-
che la
fattispecie in esame presenta particolarità tali che non permettono di inquadrarla
a priori tra i casi di assenza preventivata o preventivabile all'estero per
ragioni di lavoro, ma piuttosto come caso di specie in cui l'incertezza, dovuta
al particolare momento sociale e politico della __________, sembra essere la regola;
-
che per
poter decidere se concedere o meno la restituzione del termine occorrono
maggiori chiarimenti sui motivi dell'assenza, sulla sua prevedibilità, risp.
sulla prevedibilità del suo protrarsi per diversi mesi;
-
che per
altro il contribuente, con lettera del 10 ottobre 2002, aveva chiesto
all'Ufficio di tassazione di convocarlo per poter esporre la particolarità
della propria situazione;
-
che
occorre pertanto annullare in ordine la decisione di irricevibilità
dell'Ufficio di tassazione e retrocedergli gli atti per nuova decisione sulla
tempestività del reclamo dopo ulteriori approfondimenti e, in caso di risposta
affermativa, per la decisione di merito.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
§ Di
conseguenza la decisione dell' 11 novembre 2002 è annullata e gli atti del
procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione
sulla tempestività del reclamo e, in caso affermativo, per la decisione di merito
di sua competenza.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).